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Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 01 settembre 2010
Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 01 settembre 2010  Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 01 settembre 2010 |
Nuove Norme Pubblicate CEI EN 60745-2-15:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Disposizioni particolari per tagliasiepi
CEI EN 60745-2-19:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per fresatrici per giunzioni
CEI EN 81346-2:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Norme particolari per le seghe a catena
EC 1-2010 UNI EN 13684:2010 – Macchine da giardinaggio – Aeratori e scarificatori condotti a piedi – Sicurezza
IEC/TR 62061-1:2010 – Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
UNI EN 1034-1:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di machine per la produzione e la finitura della carta – Parte 1: Requisiti comuni
UNI EN 12267:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Seghe circolari – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12268:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Seghe sa nastro – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12355:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine scuoiatrici, scotennatrici e asportatrici di membrane – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12621:2010 – Macchine per l'alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti – Requisiti di sicurezza.
UNI EN 12852:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine per la lavorazione di alimenti e frullatori – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12853:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Frullatori e sbattitori portatili – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12855:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Cutter a vasca rotante – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 12921-1:2010 – Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore – Parte 1: Requisiti di sicurezza generali
UNI EN 12984:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine e apparecchi portatili e/o guidati a mano con strumenti di taglio azionati meccanicamente – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 13020:2010 – Macchine per il trattamento della superficie stradale – Requisiti di sicurezza
UNI EN 13035-11:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 11: Trapanatrici
UNI EN 13208:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Pelaverdure – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 13457:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Macchine spaccatrici, smussatrici, rifilatrici, incollatrici ed essicatrici – Requisiti di sicurezza
UNI EN 13534:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine siringatrici per salatura – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 13535-1:2010 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura – Parte 1: Apparecchiatura elettrotecnica
UNI EN 13570:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine mescolatrici – Requisiti di igiene
UNI EN 13621:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Asciugatrici per l'insalata – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 13675:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza di laminatoi e sistemi di formatura tubi ed equipaggiamenti di finitura
UNI EN 14502-1:2010 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura per il sollevamento di persone – Parte 1: Cestelli sospesi
UNI EN 14656:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza di presse a estrusione per acciaio e metalli non ferrosi
UNI EN 14673:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza di presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e metalli non ferrosi
UNI EN 14681:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza di macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco
UNI EN 1678:2010 – Macchine per l'industria alimentare – Macchine tagliaverdure – Requisiti di sicurezza e di igiene
UNI EN 1808:2010 – Requisiti di sicurezza per le piattaforme sospese a livelli variabili – Progettazione strutturale, criteri di stabilità, costruzione – prove
UNI EN ISO 11161:2010 – Sicurezza del macchinario – Sistemi di fabbricazione integrati – Requisiti di base
UNI EN ISO 14122:2010 – Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli
UNI EN ISO 14122-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio
UNI EN ISO 14122-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti
UNI ISO/TR 14121-2:2010 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
| UNI ISO/TR 14121-2:20 - Guida per l'esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario L'UNI ha pubblicato il rapporto tecnico UNI ISO/TR 14121-2:2010 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi Il rapporto tecnico fornisce una guida pratica per l'esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario in conformità alla norma UNI EN ISO 14121-1:2007 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo. Fornisce inoltre una guida pratica sulla riduzione del rischio (in conformità alla norma UNI EN ISO 12100-2:2009) per il macchinario e ulteriori indicazioni per la scelta di misure di protezione appropriate per ottenere la sicurezza.
| Arresto di emergenza impianti complessi L'azionamento del comando di arresto di emergenza non deve comportare una scelta ponderata da parte dell'operatore, per esempio dovendo scegliere quale comando di arresto di emergenza azionare in funzione delle parti dell'impianto complesso su cui agisce: non dovrebbe esserci la possibilità che l'operatore azioni un comando di arresto di emergenza che non agisce su parti dell'impianto complesso nel suo campo visivo. A tale proposito, la guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE riporta: §202 […] the emergency stop control devices must be clearly identifiable and clearly visible. This is important because, in an emergency situation, a split-second reaction may be crucial. §203 […] If an assembly of machinery is divided into different zones controlled by different normal stop controls and emergency stop devices, these zones must be clearly defined and it must be clearly indicated which elements of the assembly of machinery belong to which zone. The interfaces between zones shall be designed in such a way that continued operation in one zone cannot give rise to hazardous situations in other zones which have been stopped.
Inoltre la norma UNI EN ISO 13850:2008 Sicurezza del macchinario – Arresto di emergenza – Principi di progettazione al §4.1.6 prescrive: The emergency stop function shall be so designed that a decision to use the emergency stop device does not require the machine operator to consider the resultant effects.
Infatti il tempo di reazione dell'operatore che porta all'azionamento del comando di arresto di emergenza è fondamentale per evitare il verificarsi dell'evento pericoloso o limitarne i danni: ogni azione che prolunghi tale tempo, anche solo di qualche decimo di secondo, può causare gravi danni alla persona esposta al pericolo. Nel caso di più macchine che lavorano in modo solidale tra di loro (ovvero di un impianto complesso), la direttiva macchine chiede che l'arresto di emergenza di ogni macchina non arresti solamente la macchina stessa ma anche le altre macchine a essa collegate qualora il loro mantenimento in funzione possa causare rischi. Quindi la scelta collegare o meno tra di loro i circuiti di arresto di emergenza di più macchine assiemate per formare un insieme complesso dipende dalla valutazione dei rischi dell'insieme: se non fermando macchine poste a monte o a valle possono generarsi rischi (ad esempio perché il materiale lavorato può colpire persone che operano su altre macchine) allora sarà necessario che gli arresti di emergenza di queste macchine siano connessi in modo da fermarle tutte, mentre in caso contrario ciò potrebbe anche non essere fatto. Se si vuole tenere un atteggiamento conservativo, si può fare in modo che ogni comando di arresto di emergenza arresti tutti gli elementi dell'impianto complesso che possono essere fonte di pericolo per persone nel campo visivo dell'operatore che aziona il comando di arresto di emergenza. Infatti in questo modo si ottiene il massimo livello di protezione riuscendo a salvaguardare la sicurezza delle persone anche se non si trovano nelle immediate vicinanze del comando di arresto di emergenza; questo è coerente anche con quanto detto più sopra sull'azionamento non ponderato dei comandi di arresto di emergenza.
| | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 01 luglio 2010
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 01 luglio 2010  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 01 luglio 2010 |
Novità Normative - UNI ISO n. 22514-1:2010 - Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazione - Parte 1: Principi e concetti generali
La norma descrive i principi fondamentali relativi a capacità e prestazione dei processi di fabbricazione. Essa è stata elaborata per fornire una guida per le circostanze dove è richiesto o necessario uno studio di capacità per determinare se l'uscita da un processo di fabbricazione o da un'apparecchiatura di produzione (una macchina di produzione) sia accettabile secondo criteri appropriati. Tali circostanze sono comuni nel controllo qualità, dove lo scopo dello studio fa parte di un certo tipo di accettazione della produzione. - UNI ISO n. 22514-3:2010 - Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazione - Parte 3: Studi di prestazione di macchine per dati misurati su parti discrete
La norma specifica i passi da effettuarsi nella realizzazione di studi di prestazione di breve termine che sono tipicamente eseguiti su macchine dove sono esaminate parti prodotte consecutivamente in condizioni di ripetibilità. Il numero delle osservazioni da analizzare varia in funzione delle tipologie dei dati prodotti o se le serie (la velocità alla quale sono prodotti gli elementi) sulla macchina sono di bassa quantità - UNI ISO/TR n. 22514-4:2010 Metodi statistici per la gestione dei processi - Capacità e prestazione - Parte 4: Stime della capacità di processo e misure di prestazione
Il rapporto tecnico descrive la capacità di processo e le misure di prestazione che sono comunemente utilizzate. - UNI EN ISO n. 10052:2010 Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo
La norma specifica dei metodi di controllo in opera per la misurazione:- dell'isolamento acustico per via aerea tra gli ambienti e di facciata; - dell'isolamento da calpestio del solaio; - del livello di pressione sonora in ambienti degli impianti. La norma è applicabile ad ambienti di dimensione massima pari a 150 m3. I valori ottenuti dal metodo indicato nella norma per l'isolamento acustico e il rumore da calpestio sono espressi in banda di ottava e possono essere convertiti in indice di valutazione secondo la UNI EN ISO 717-1 e la UNI EN ISO 717-2. Per gli impianti, i valori ottenuti sono espressi direttamente in livelli di pressione sonora ponderati A e C. - UNI EN ISO n. 11201:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni in campo sonoro
La norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione di macchine e delle apparecchiature al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni adiacenti in un campo sonoro praticamente libero sopra un piano riflettente. - UNI EN ISO n. 17638:2010 - Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche
La norma specifica le tecniche di controllo con particelle magnetiche, per la rivelazione di imperfezioni superficiali in saldature ferromagnetiche, incluse le zone termicamente alterate. Le tecniche raccomandate sono idonee per la maggior parte dei procedimenti di saldatura e dei tipi di giunti. - UNI EN ISO n. 18592:2010 - Saldatura a resistenza - Prove distruttive delle saldature - Metodo per la prova di fatica di saggi saldati a punti multipli
La norma specifica le modalità di fabbricazione dei saggi e le procedure per l'esecuzione di prove di fatica con carico di ampiezza costante su provini saldati a punti multipli e su multi-assiali, nella gamma di spessori da 0,5 mm a 5 mm a temperatura ambiente e umidità relativa massima dell'80%. L'applicabilità della norma a spessori maggiori può essere limitata dalle proprietà meccaniche come per esempio la resistenza allo snervamento e la formabilità del materiale in prova. - UNI EN ISO n. 23277:2010 - Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo delle saldature mediante liquidi penetranti - Livelli di accettabilità
La norma specifica i livelli di accettabilità delle indicazioni dovute a imperfezioni affioranti alla superficie in saldature di materiali metallici rivelate mediante liquidi penetranti. I livelli di accettabilità sono principalmente destinati all'uso durante i controlli di fabbricazione, ma, qualora siano appropriati, possono essere usati nei controlli in esercizio. - UNI EN ISO n. 23278:2010 - Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche delle saldature - Livelli di accettabilità
La norma specifica i livelli di accettabilità delle indicazioni dovute a imperfezioni in saldature su acciai ferromagnetici rivelate mediante controllo con particelle magnetiche. I livelli di accettabilità sono principalmente destinati all'uso durante i controlli di fabbricazione, ma, qualora siano appropriati, possono essere usati nei controlli in esercizio. | Soppressione ISPESL Il Governo, con l'emanazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica " (in S.O. n. 114 alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), ha disposto la soppressione immediata dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl), costituito nell'ambito della riforma del Servizio sanitario nazionale con il Dpr 30 luglio 1980, n. 619. Tutte le relative relative competenze sono trasferite all'Inail che diventa così il nuovo polo della sicurezza. Il Decreto Legge dovrà essere ora recepito con Legge del Parlamento entro 60 giorni dall'emanazione del Decreto Legge stesso. | Esonero dalla redazione del DUVRI per appalti di breve durata: la posizione del Ministero del Lavoro Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, fornisce alcune risposte in tema di obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni. Secondo il Ministero i 2 giorni individuati dalla legge come la durata del contratto di appalto al di sotto del quale è possibile usufruire dell'esonero dalla Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali sono "da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa". | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - giovedì 01 luglio 2010
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Nuove Norme Pubblicate - CEI EN 60204-1/A1 CEI 44-5; V1 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.
- CEI EN 60204-1/EC:2010 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine
- CEI EN 60204-11/EC:2010 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine
- CEI EN 60745-1:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI EN 60745-2-20:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena
- CEI EN 60745-26/A2 CEI 107-113; V3 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli.
- CEI EN 60825-4/A1 CEI 76-5,V1 – Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 4: Barriere per laser
- CEI EN 61029-1:2010 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili – Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI EN 61496-1/EC:2010 – Sicurezza del macchinario – Apparecchi elettrosensibili di protezione
- CEI EN 62061/EC:2010 – Sicurezza del macchinario – Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
- EC 1-2010 UNI EN 13001-1:2009 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 1: Principi e requisiti generali
- EC 1-2010 UNI EN 13367:2009 – Macchine per ceramica – Sicurezza – Trasbordatori e apparato di movimentazione dei carri
- EC 1-2010 UNI EN 13586:2008 – Apparecchi di sollevamento – Accesi
- EC 1-2010 UNI EN 14502-2:2008 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura per il sollevamento di persone – Parte 2: Stazioni di comando elevabili
- EC 1-2010 UNI EN ISO 13857:2008 – Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
- EN 12267:2003+A1:2010 – Food processing machinery – Circular saw machines – Safety and hygiene requirements
- EN 12268:2003+A1:2010 – Food processing machinery – Band saw machines – Safety and hygiene requirements
- EN 12852:2001+A1:2010 – Food processing machinery – Food processors and blenders – Safety and hygiene requirements
- EN 12853:2001+A1:2010 – Food processing machinery – Hand-held blenders and whisks – Safety and hygiene requirements
- EN 13208:2003+A1:2010 – Food processing machinery – Vegetable peelers – Safety and hygiene requirements
- EN 1678:1998+A1:2010 – Food processing machinery – Vegetable cutting machines – Safety and hygiene requirements
- EN ISO 13855:2010 – Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
- IEC 61029-2-12:2010 – Safety of transportable motor-operated electric tools – Part 2-12: Particular requirements for threading machines
- ISO 11201:2010 – Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and a other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible enviromental corrections
- ISO 11202:2010 – Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and a other specified positions applying approximate environmental corrections
- ISO 11204:2010 – Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate
- ISO 23125:2010 – Machine tools – Safety – Turning machines
- ISO 25119-1:2010 – Tractors and machinery for agricolture and forestry – Safety – related parts of controls systems – Part 1: General principles for design and development
- ISO 25119-2:2010 – Tractors and machinery for agricolture and forestry – Safety – related parts of control systems – Part 2: Concept phase
- ISO 25119-3:2010 – Tractors and machinery for agricolture and forestry – Safety – related parts of control systems – Part 4: Production, operation, modification and supporting processes
- ISO 25119-4:2010 – Tractors and machinery for agricolture and forestry – Safety – related parts of control systems – Part 3: Series development, hardware and software
- UNI CEN/TS 13001-3-5:2010 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci di sollevamento fucinati
- UNI EN 13586:2008 – Apparecchi di sollevamento – Accesi
- UNI EN 1010-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta – Parte 3: Macchine per il taglio
- UNI EN 1010-4:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta – Parte 4: Macchine per legatoria, macchine per la trasformazione della carta e macchine per la finitura della carta
- UNI EN 1034-13:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 13: Macchine per separare la balla o la serie di balle
- UNI EN 1034-14:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 14: Tagliatrici per rotoli
- UNI EN 1034-2:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 2: Tamburi scorteccia tori
- UNI EN 1034-22:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 22: Sfibratori per legno
- UNI EN 1034-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 3: Bobinatrici e taglierine, macchine piegatrici
- UNI EN 1034-4:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 4: Impastatrici
- UNI EN 1034-5:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 5: Taglierine
- UNI EN 1034-6:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 6: Calandre
- UNI EN 1034-7:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 7: Vasche
- UNI EN 115-1:2010 – Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Parte 1: Costruzione e installazione
- UNI EN 12001:2010 – Macchine per il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12012-2:2008 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per riduzione dimensionale – Parte 2: Requisiti di sicurezza per pellettizzatrici
- UNI EN 12012-3.2008 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per riduzione dimensionale – Parte 3: Requisiti di sicurezza per trituratori
- UNI EN 12012-4:2008 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per riduzione dimensionale – Parte 4: Requisiti si sicurezza per agglomera tori
- UNI EN 12162:2009 – Pompe per liquido – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12622:2010 – Sicurezza delle macchine utensili – Presse piegatrici idrauliche
- UNI EN 13000:2010 – Apparecchi di sollevamento – Gru mobili
- UNI EN 13001-1:2009 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 1: Principi e requisiti generali
- UNI EN 13023:2010 – Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa.
- UNI EN 13035-4:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Tavoli basculanti
- UNI EN 13035-5:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13035-6:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Macchine per troncaggio
- UNI EN 13035-7:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato
- UNI EN 13042-1:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Alimentatore di gocce
- UNI EN 13112:2010 – Macchine per conceria – Spaccatrici e ugualizzatrici a nastro – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13114:2010 – Macchine per conceria – Reattori di processo rotanti – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13684:2010 – Macchine da giardinaggio – Aeratori e scarificatori condotti a piedi – Sicurezza
- UNI EN 13886:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Caldaie per cottura equipaggiate con miscelatori e/o miscelatori azionati da motore – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14238:2009 – Apparecchi di sollevamento – Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- UNI EN 14502-2:2008 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura per il sollevamento di persone – Parte 2: Stazioni di comando elevabili
- UNI EN 14655:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Taglia baguette – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14658:2010 – Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua – Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di movimentazione continua per miniere e lignite a cielo aperto
- UNI EN 14957:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine lavastoviglie con convogliatore – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1539:2010 – Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1756-2:2009 – Sponde caricatrici – Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri
- UNI EN 1777:2010 – Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso – Requisiti di sicurezza e prove
- UNI EN 1804-1:2010 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Requisiti di sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico – Parte 1: Elementi di sostegno
- UNI EN 1804-2:2010 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Requisiti di sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico – Parte 2: Gambe e puntelli meccanizzati
- UNI EN 1804-3:2010 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Requisiti di sicurezza per armature marcianti ad azionamento oleodinamico – Parte 3: Sistemi di comando idraulici
- UNI EN 1870-12:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 12: Troncatrici a pendolo
- UNI EN 1870-13:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli
- UNI EN 1870-14:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli
- UNI EN 1870-15:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 15: Troncatrici multilama con avanzamento integrato del pezzo in lavorazione e carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-16:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 16: Troncatrici doppie per taglio a V
- UNI EN 1870-17:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 17: Troncatrici manuali a taglio
- UNI EN 1870-6:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1953:2010 – Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 201:2010 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine a iniezione – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 415-6:2010 – Sicurezza della macchine per imballare – Parte 6: Macchine avvolgitrici di pallet
- UNI EN 500-1:2010 – Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN 81-31:2010 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di sole merci – Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci
- UNI EN 848-1:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un lato con utensile rotante – Parte 1: Fresatrici verticali monoalbero ( toupie)
- UNI EN 848-2.2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un lato con utensile rotante – Parte 2: Fresatrici superiori monoalbero ad avanzamento manuale e integrato
- UNI EN 848-3:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un lato con utensile rotante – Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico
- UNI EN 859:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Piallatrici a filo con avanzamento manuale
- UNI EN ISO 11203:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
- UNI EN ISO 28927-1:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari
- UNI EN ISO 28927-2:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 2: Avvitatori, avvita dadi e cacciaviti
- UNI EN ISO 28927-3:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 3: Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e a movimento rotorbitale
- UNI EN ISO 28927-5:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 5: Trapani e trapani a percussione
- UNI EN ISO 28927-6:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 6: Pestelli
- UNI EN ISO 28927-7:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 7: Roditrici e cesoie
- UNI EN ISO 28927-8:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 8: Seghetti, lucidatrici e limatrici con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria
- UNI EN ISO 28927-9:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 9: Martelli disincrostatori e scrostatori ad aghi
- UNI EN ISO 3691-5:2010 – Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 5: Carrelli spinti manualmente
- UNI EN ISO 3744:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3746:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
- UNI EN ISO 4254-5:2010 – Macchine agricole – Sicurezza – Parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati
- UNI EN ISO 4254-7:2010 – Macchine agricole – Sicurezza – Parte 7: Mietitrebbiatrici, falciatrici – caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone
- UNI ISO 14798:2010 – Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi
- UNI ISO 4306-1:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 1:Generalità
- UNI ISO 4306-2:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 2: Gru mobili
- UNI ISO 4306-3:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 3: Gru a torre
- UNI ISO 4306-5:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 5: Gru a ponte e a portale
| Nuova pubblicazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42/CE | Pubblicata la seconda edizione della guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 01 giugno 2010
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 01 giugno 2010  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 01 giugno 2010 |
UNI ISO/TR 18532 - RAPPORTO TECNICO PER L’APPLICAZIONE DI METODI STATISTICI PER LA QUALITÀ Il 15-04-2010 UNI ha pubblicato in lingua inglese il rapporto tecnico UNI ISO/TR 18532:2010 “Guida all'applicazione di metodi statistici per la qualità e la normazione in ambito industriale”. Il rapporto tecnico descrive un'ampia gamma di metodi statistici applicabili alle attività di gestione, tenuta sotto controllo e miglioramento dei processi. Esso intende evidenziare, nel modo più semplice ed efficiente possibile, i vantaggi dell'applicazione dei metodi statistici, così da renderli accessibili a un largo numero di utilizzatori, anziché a pochi specialisti. Come introduzione al problema, sono riportati tre esempi per focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti particolarmente rilevanti. Questi esempi suggeriscono come un approccio statistico, unito all'impiego di semplici strumenti statistici e di conoscenze tecniche e operative del processo, possano aiutare nel migliorare la progettazione, le prestazioni e l'efficienza del processo e la conformità dei prodotti alle specifiche. | Valutazione del Rischio di Esposizione a Radiazioni Ottiche artificiali - obbligatoria dal 26/04/10 L'articolo 306 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 ha stabilito che le di-sposizioni contenute nel titolo VIII capo V del D.Lgs. 81/08 relative alla "protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali" entreranno in vigore il 26 aprile 2010. Questo significa che dal 26/04/2010 il datore di lavoro ogni azienda è tenuto a: - valutare e se necessario misurare i livelli di radiazione ottica a cui i lavoratori sono esposti;
- garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal Decreto stesso;
- adottare le opportune misure tecnico organizzative per eliminare o ridurre il rischio di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- scegliere gli opportuni DPI per il personale esposto;
- sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale esposto a radiazioni superiori ai livelli previsti dal decreto.
Per radiazioni ottiche si intende la porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS). I limiti di esposizione imposti dal D.Lgs. 81/08 variano in funzione della lunghezza d'onda e del tipo di radiazioni ottiche emesse dalle sorgenti (radiazioni incoerenti e radiazioni laser). Si riportano alcuni esempi di sorgenti di radiazione ottica artificiale da sottoporre a valutazione: - Saldature ad arco;
- Lampade a UV per sterilizzazione;
- Lampade a UV per essicazione di inchiostri, vernici e fotoincisione;
- Forni per la fusione del vetro e del metallo;
- Lampade per riscaldamento a incandescenza;
- Sorgenti di illuminazione artificiale con lampade ad alogenuri metallici o al mercurio;
- Lampade per uso medico;
- Impianti per il taglio al laser;
- Marcatori laser;
- Sorgenti laser utilizzati presso laboratori.
| MUD 2010 - scadenza prorogata al 30/06/2010 Sul S.O. n. 80 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2010 è stato pubblicato il DPCM del 27 aprile 2010 che riporta le "modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale", le cui indicazioni sono valide per la dichiarazione da presentare nel 2010 con riferimento al 2009. Poichè il testo pubblicato contiene alcuni errori materiali e l'omissione di numerose schede, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a ripubblicare la modulistica completa e corretta con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010.
Nel frattempo il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello stesso 30 aprile 2010, ha approvato il Decreto Legge con il quale viene prorogato il termine per la presentazione del MUD al 30 giugno 2010 (comunicato riportato sul sito del Ministero dell'Ambiente), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 21 maggio 2010.
Il DPCM del 27/04/2010 ha reintrodotto, per quanto riguarda il MUD 2009 da presentare nel 2010, la modulistica e le modalità di trasmissione già utilizzate nel corso degli ultimi anni, sostituendo quindi totalmente il modello MUD previsto dal DPCM del 2 dicembre 2008 (che avrebbe dovuto essere utilizzato solo per quest'anno).
Quindi, per le dichiarazioni da presentare nel 2010 con riferimento all'anno 2009, il modello da utilizzare è quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010, come ripubblicato con comunicato del Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, con le relative istruzioni. Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con riferimento all`anno 2009, avvalendosi del modello allegato al DPCM del 2 dicembre 2008.
| | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - martedì 01 giugno 2010
Newsletter Direttiva Macchine - martedì 01 giugno 2010  Newsletter Direttiva Macchine - martedì 01 giugno 2010 |
Nuove Norme Pubblicate - CEI CLC/TS 62046 – CEI 44-17 – Sicurezza del macchinario – Applicazione di sistemi di protezione per rilevare la presenza di persone
- CEI EN 50176 – Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica per liquidi di rivestimento infiammabili – Requisiti di sicurezza
- CEI EN 60204-1/A1 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali
- CEI EN 60745-1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 1: Prescrizioni generali
- CEI EN 60745-2-1/A1 CEI 107-118;V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili- Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione
- CEI EN 60745-2-11/A1 CEI 107-123;V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe alternative (seghetti e seghe)
- CEI EN 60745-2-2/A1 CEI 107-119;V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per avvitatrici e avvitatrici a impulso
- CEI EN 60745-2-20 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena
- CEI EN 60745-2-20/A1 – CEI 107-128; V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe a catena
- CEI EN 60745-2-4/A1 CEI 107-120;V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per levigatrici e lucidatrici diverse dal tipo a disco
- CEI EN 60745-2-6/A2 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per martelli
- CEI EN 60745-2-8/A1 CEI 107-121;V1 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per cesoie per lamiere e roditrici
- CEN/TS 13001-3:2010 – Titolo inglese: Cranes – General design – Part 3-5: LImit states and proof of competence of forged hooks
- EC 1-2010 UNI EN 12162:2009 – Pompe per liquido – Requisiti di sicurezza – Procedura per prove idrostatiche
- EC 1-2010 UNI EN 12417:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Centri di lavorazione
- EC 1-2010 UNI EN 13000-1:2009 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 1: Principi e requisiti generali
- EC 1-2010 UNI EN 13128:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Fresatrici (incluse alesatrici)
- EC 1-2010 UNI EN 13135-2:2005 – Apparecchi di sollevamento – Attrezzatura – Parte 2: Attrezzatura non elettrotecnica
- EC 1-2010 UNI EN 13367:2009 – Macchine per la ceramica – Sicurezza – Trasbordatori e apparato di movimentazione dei carri
- EC 1-2010 UNI EN 13898:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Segatrici per il taglio a freddo dei metalli
- EC 1-2010 UNI EN 14070:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trasferte e macchine speciali
- EC 1-2010 UNI EN 14492-1:2009 – Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 1: Argani motorizzati
- EC 1-2010 UNI EN 1495:2009- Piattaforme elevabili – Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- EN 13000:2010 – Titolo inglese: Cranes – Mobile cranes
- EN 1459:1998+A2:2010 – Titolo inglese: Safety of industrial trucks – Self-propelled variable reach trucks
- EN 14957:2006+A1:2010 – Titolo inglese: Food processing machinery – Dishwashing machines with conveyor – Safety and hygiene requirements
- EN 1804-1:2001+A1:2010 – Titolo inglese: Machines for underground mines – Safety requirements for hydraulics powered roof supports – Part 1: Support units and general requirements
- EN 1804-2:2001+A1:2010 – Titolo inglese: Machines for underground mines – Safety requirements for hydraulic powered roof supports – Part 2: Power set legs and rams
- EN 1804-3:2006+A1:2010 – Titolo inglese: Machines for underground mines – Safety requirements for hydraulics powered roof support – Part 3: Hydraulic control systems
- ISO 13855:2010 – Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body
- ISO 29042-5:2010 – Safety of machinery – Evalution of the emission of airbone hazardous substances – Part 5: Test bench method for measurement of the separation efficiency by mass of air systems with unducted outlet
- ISO 29042-6:2010 – Safety of machinery – Evalution of the emission of airbone hazardous substances – Part 6: Test bench method for measurement of the separation efficiency by mass of air clearing systems with duce outlet
- ISO 29042-7:2010 – Safety of machinery – Evalution of the emission of airbone hazardous substances – Part 7: Test bench method for measurement of the pollutant concentration parameter
- ISO 8566-1: 2010 – Cranes – Cabins and control stations – Part 1: General
- ISO 8566-3:2010 – Cranes – Cabins and control stations – Part 3: Tower cranes
- ISO/DIS 9927 -Cranes – Inspections
- Porject IEC 60745-2-17 ed3.0 (2010-03) – Hand-hels motor-operated electric tools – Safety – Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
- UNI CEN/TR 115-3:2010 – Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Part 3: Correlazione tra la EN 115:1995 e i suoi aggiornamenti e la EN 115-1:2008
- UNI CEN/TS 13001-3-2:2008 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-2:Stati limite e verifica di idoneità delle funi nei sistemi in taglia
- UNI CEN/TS 13001-35:2010 – Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’ idoneità di ganci di sollevamento fucinati
- UNI EN 1010-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta – Parte 3: Macchine per il taglio
- UNI EN 1010-4:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la trasformazione della carta – Parte 4: Macchine per legatoria, macchine per la trasformazione della carta e macchine per la finitura della carta
- UNI EN 1034-13:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 13: Macchine per separare la balla o la serie di balle
- UNI EN 1034-14:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 14: Tagliatrici per rotoli
- UNI EN 1034-2:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 2: Tamburi scorteccia tori
- UNI EN 1034-22:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 22: Sfibratori per legno
- UNI EN 1034-3:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 3: Bobinatrici e taglierine, macchine piegatrici
- UNI EN 1034-4:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 4: Impastatrici e relativi impianti di carico
- UNI EN 1034-5:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 5: Taglierine
- UNI EN 1034-6:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 6: Calandre
- UNI EN 1034-7:2010 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la produzione e la finitura della carta – Parte 7: Vasche
- UNI EN 1093-4:2008 – Sicurezza del macchinario – Valutazione dell’emissione di sostanze pericolose trasportate dall’ aria – Parte 4: Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione – Metodo mediante l’uso di traccianti
- UNI EN 1114-2:2008 – Macchine per materie plastiche e gomma – Estrusori e linee di estrusione – Parte 2: Requisiti di sicurezza per unità di taglio in testa
- UNI EN 1114-3:2009 – Macchine per materie plastiche e gomma – Estrusioni a linee di estrusione – Requisiti di sicurezza per traini
- UNI EN 115-1:2008 – Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Parte 1: Costruzione e installazione
- UNI EN 12044:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Macchine fustellatrici e punzonatrici – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12077-2:2008 – Sicurezza degli apparecchi di sollevamento – Requisiti per la salute e la sicurezza – Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione
- UNI EN 12111:2010 – Macchine per scavo meccanizzato di gallerie – Frese, minatori continui e impact rippers – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1218-1:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Tenonatrici – Parte 1: Tenonatrici monolato con tavola mobile
- UNI EN 1218-2:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Tenonatrici – Parte 2: Tenonatrici e/o profilatrici doppie
- UNI EN 1218-3:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Tenonatrici – Parte 3: Tenonatrici ad avanzamento manuale con carro per il taglio di elementi strutturali
- UNI EN 1218-4:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Tenonatrici – Parte 4: Bordatrici con avanzamento a catena (e)
- UNI EN 1218-5:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Tenonatrici – Parte 5: Profilatrici su un lato con tavola fissa e rulli di avanzamento o con avanzamento a catena
- UNI EN 12203:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Presse per calzature e pelletteria – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12215:2010 – Impianti di verniciatura – Cabine di verniciatura per l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12254:2008 – Schermi per posti di lavoro in presenza di laser – Requisiti di sicurezza e prove
- UNI EN 12387:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Attrezzature modulari per la riparazione della scarpa – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12505:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Centrifughe per il trattamento degli oli e grassi alimentari – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 12545:2009 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Procedura di prove di rumorosità – Requisiti comuni
- UNI EN 12653:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Macchine inchioda tacchi – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12750:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Scorniciatrici su quattro lati
- UNI EN 12779:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri – Prestazioni correlate alla sicurezza e requisiti di sicurezza
- UNI EN 12851:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Accessori per le macchine per la ristorazione con presa di moto ausiliaria – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 12854:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Frullatori ad immersione – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 12984:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine e apparecchi portatili e/o guidati a mano con strumenti di taglio azionati
- UNI EN 1299:2009 – Vibrazioni meccaniche ed urti – Isolamento vibrazionale dei macchinari – Informazioni per la messa in opera dell’ isolamento della fonte
- UNI EN 13000:2010 – Apparecchi di sollevamento – Gru mobili
- UNI EN 13035-3:2010 – Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine da taglio
- UNI EN 13035-4:2010_ Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Tavoli basculanti
- UNI EN 13035-5:2010: Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Macchine e impianti per impilare e disimpilare
- UNI EN 13035-6:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Macchine per troncaggio
- UNI EN 13035-7:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato
- UNI EN 13042-1:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Alimentatore di gocce
- UNI EN 13042-2:2010 – Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Macchine di caricamento
- UNI EN 13042-3:2010 – Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine IS
- UNI EN 13042-5:2010 – Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro cavo – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Presse
- UNI EN 13118:2010 – Macchine agricole – Macchine per la raccolta delle patate – Sicurezza
- UNI EN 13140:2010 – Macchine agricole – Macchine per la raccolta delle barbabietole da zucchero e da foraggio – Sicurezza
- UNI EN 13157:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Apparecchi di sollevamento azionati a mano
- UNI EN 13288:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13389:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Mescolatori a bracci orizzontali – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13390:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per torte e crostate – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13418:2009 – Macchine per materie plastiche e gomma – Unità per avvolgimento film e foglie – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13448:2010 – Macchine agricole e forestali – Gruppi falcianti scavalla tori – Sicurezza
- UNI EN 13478:2008 – Sicurezza del macchinario – Prevenzione e protezione dal fuoco
- UNI EN 13490:2009 – Vibrazioni meccaniche – Carrelli industriali – Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all’ operatore dal sedile
- UNI EN 13525:2010 – Macchine forestali – Sminuzzatrici mobili – Sicurezza
- UNI EN 13534:2006- Macchine per l’industria alimentare – Macchine siringatrici per salatura- Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13591:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Caricatori per forni a ripiani fissi – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13683:2010 – Macchine da giardinaggio – Trituratori sminuzzatrici con motore incorporato – Sicurezza
- UNI EN 13684:2010 – Macchine da giardinaggio – Aeratori e scarificatori condotti a piedi – Sicurezza
- UNI EN 13951:2009 – Pompe per liquidi – Requisiti di sicurezza – Applicazioni agro-alimentari – Regole di progettazione per assicurare l’igiene durante l’utilizzo
- UNI EN 13954:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Taglierine per pane – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14017:2010 – Macchine agricole e forestali – Spandiconcime per concimi solidi – Sicurezza
- UNI EN 14018:2010 – Macchine agricole e forestali – Seminatrici – Sicurezza
- UNI EN 1459:2010 – Sicurezza dei carrelli industriali – Carrelli semoventi a braccio telescopico
- UNI EN 14753:2008 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza di macchine ed equipaggiamenti per la colata continua dell’acciaio
- UNI EN 1493:2009 – Sollevatori per veicoli
- UNI EN 1494:2009 – Martinetti spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento
- UNI EN 14957:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine lavastoviglie con convogliatore – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14958:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1501-1:2010 – Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento – Requisiti generali e di sicurezza – Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore
- UNI EN 1501-2:2010 – Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento – Requisiti generali e di sicurezza – Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale
- UNI EN 15095:2009 – Scaffalature e ripiani mobili automatici, magazzini automatici a piani rotanti, magazzini automatici verticali – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 15503:2010 – Macchine da giardinaggio – Soffiatori, aspiratori e aspiratori-soffiatori da giardino – Sicurezza
- UNI EN 15811:2010 – Macchine agricole – Ripari di parti in movimento di trasmissioni di potenza – Ripari apribili mediante l’uso di un utensile
- UNI EN 1612-1:2008 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per stampaggio a reazione – Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione
- UNI EN 1673:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Forni a carrello rotativo – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 1674:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Sfogliatrici per panificazione e pasticceria – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1756-1:2008 – Sponde caricatrici – Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Sponde caricatrici per merci
- UNI EN 1777:2010 – Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso. Requisiti di sicurezza e prove
- UNI EN 1807:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe a nastro
- UNI EN 1829-1:2010 – Macchine a getto d’acqua ad alta pressione – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Macchine
- UNI EN 1845:2008 – Macchine per la fabbricazione di calzature – Macchine per lo stampaggio di calzature – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1853:2010 – Macchine agricole – Rimorchi con cassone ribaltabile – Sicurezza
- UNI EN 1870-10:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 10:Troncatrici automatiche e semiautomatiche monolama con taglio dal basso
- UNI EN 1870-11:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 11: Troncatrici orizzontali automatiche e semiautomatiche con una sola unità di taglio (seghe radiali)
- UNI EN 1870-12:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 12: Troncatrici a pendolo
- UNI EN 1870-13:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli
- UNI EN 1870-14:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 14: Sezionatrici verticali a pannelli
- UNI EN 1870-15:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 15: Troncatrici multilama con avanzamento integrato del pezzo in lavorazione e carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-16:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 16: Troncatrici doppie per taglio a V
- UNI EN 1870-17:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 17: Troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio (seghe radiali manuali)
- UNI EN 1870-4:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-5:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 5: Seghe circolari da banco/troncatrici con taglio dal basso
- UNI EN 1870-6:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 6. Seghe circolari per legna da ardere e combinare seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-7:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 7: Seghe per tronchi monolama con tavola di avanzamento integrata e carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-8:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 8: Rifilatrici monolama con avanzamento motorizzato dell’unità lama e carico e/o scarico manuale
- UNI EN 1870-9:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 9: Troncatrici a doppia lama con avanzamento integrato e con carico e/o scarico manuale
- UNI EN 18737:2009 – Sicurezza del macchinario – Illuminazione integrata macchine
- UNI EN 1953:2010 – Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 349:2008 – Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
- UNI EN 415-3:2010 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 3: Formatrici, riempitrici e sigillatrici
- UNI EN 415-5:2010 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 5: Macchine avvolgitrici
- UNI EN 415-6:2010 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 6: Macchine avvolgitrici di pallet
- UNI EN 415-9:2010 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 9: Metodi di misurazione del rumore per macchine per imballare, linee d’imballaggio e relative attrezzature, grado di accuratezza 2 e 3
- UNI EN 422:2009 – Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per soffiaggio – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 453:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Impastatrici per prodotti alimentari – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 454:2010 – Macchine per l’industria alimentare – Mescolatrici planetarie – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 574:2008 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di comando a due mani – Aspetti funzionali – Principi per la progettazione
- UNI EN 609:2010 – Macchine agricole – Spandiletame – Sicurezza
- UNI EN 609-1:2010 – Macchine agricole e forestali – Sicurezza degli spaccalegna – Parte 1:Spaccalegna a cuneo
- UNI EN 609-2:2010 – Macchine agricole e forestali – Sicurezza degli spaccalegna – Parte 2: Spaccalegna a vite
- UNI EN 626-1:2008 – Sicurezza del macchinario – Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine
- UNI EN 626-2:2008 – Sicurezza del macchinario – Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine- Parte 2: Metodologia per definizione procedure di verifica
- UNI EN 690:2010 – Macchine agricole – Spandiletame – Sicurezza
- UNI EN 703:2010 – Macchine agricole – Macchine desilatrici,miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati – Sicurezza
- UNI EN 704:2010 – Macchine agricole – Raccoglimballatrici – Sicurezza
- UNI EN 706:2010 – Macchine agricole – Potatrici per vigneto – Sicurezza
- UNI EN 707:2010 – Macchine agricole – Spandiliquame – Sicurezza
- UNI EN 709:2010 – Macchine agricole e forestali – Motocoltivatori provvisti di coltivatori rotativi, moto zappatrici, moto zappatrici con ruota (e) motrice (i) – Sicurezza
- UNI EN 745:2010 – Macchine agricole – Falciatrici rotative e trinciatrici – Sicurezza
- UNI EN 786:2010 – Macchine da giardinaggio – Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi – Sicurezza meccanica
- UNI EN 792-10:2009 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 10: Utensili con funzionamento a compressione
- UNI EN 792-11:2009 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 11: Roditori e cesoie
- UNI EN 792-12: 2009 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 12: Seghetti a movimento alternativo, oscillante e circolare
- UNI EN 792-13:2009 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio
- UNI EN 792-2:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Taglierine ed utensili per formare
- UNI EN 792-3:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Trapani e maschiatrici
- UNI EN 792-4:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Utensili a percussione non rotativi
- UNI EN 792-5:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Trapani a percussione rotativi
- UNI EN 792-6:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Utensili per l’assemblaggio di elementi di collegamento filettati
- UNI EN 792-7:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Smerigliatrici
- UNI EN 792-8:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 8: Levigatrici e lucidatrici
- UNI EN 792-9:2008 – Utensili portatili non elettrici – Requisiti di sicurezza – Parte 9: Smerigliatrici per stampi
- UNI EN 848-1:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un solo lato con utensile rotante – Parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)
- UNI EN 848-2:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un solo lato con utensile rotante – Parte 2: Fresatrici superiori monoalbero ad avanzamento manuale e integrato
- UNI EN 848-3: 2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Fresatrici su un solo lato con utensile rotante – Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico
- UNI EN 859:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Piallatrici a filo con avanzamento manuale
- UNI EN 860:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Piallatrici a spessore su una sola faccia
- UNI EN 861:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Piallatrici combinate a filo e a spessore
- UNI EN 908:2010 – Macchine agricole e forestali – Irrigatori su carro a naspo – Sicurezza
- UNI EN 909:2010 – Macchine agricole e forestali – Macchine per l’irrigazione del tipo a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane – Sicurezza
- UNI EN 930:2010 – Macchine per la produzione di calzature e di prodotti di pelletteria e similari – Macchine cardatrici, smerigliatrici, lucidatrici e fresatrici – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 931:2010 – Macchine per la produzione di calzature – Macchine per il montaggio – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 940:2010 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Macchine combinate per la lavorazione del legno
- UNI EN ISO 10218-1:2009 – Robot per ambienti industriali – Requisiti di sicurezza
- UNI EN ISO 10517:2010 – Tosasiepi portatili a motore – Sicurezza
- UNI EN ISO 11111-1:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 1: Requisiti comuni
- UNI EN ISO 11111-2:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Macchine di preparazione alla filatura e di filatura
- UNI EN ISO 11111-3:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 3: Macchine per la produzione di non tessuti
- UNI EN ISO 11111-4:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 4: Macchine per la lavorazione del filato e per la produzione di corde e cordami
- UNI EN ISO 11111-5:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 5: Macchine di preparazione alla tessitura e alla maglieria
- UNI EN ISO 11111-6:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 6: Macchine per la fabbricazione dei tessuti
- UNI EN ISO 11111-7:2010 – Macchinario tessile – Requisiti di sicurezza – Parte 7: Macchine per tintura e finissaggio
- UNI EN ISO 12100-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Parte 1: Terminologia di base, metodologia
- UNI EN ISO 12100-2:2009 – Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali. Principi generali di progettazione – Parte 2: Principi tecnici
- UNI EN ISO 13857:2008 – Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza pe impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
- UNI EN ISO 14159:2008 – Sicurezza del macchinario – Requisiti relativi all’igiene per la progettazione del macchinario
- UNI EN ISO 15744:2008 – Utensili portatili non elettrici – Procedura per al misurazione del rumore – Metodo tecnico progettuale (grado2)
- UNI EN ISO 20361:2009 – Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi – Procedura per prove di rumorosità – Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN ISO 20643:2008 – Vibrazioni meccaniche – Macchine portatili e condotte a mano – Principi per la valutazione della emissione di vibrazioni
- UNI EN ISO 28139:2010 – Macchine agricole e forestali – Irroratrici a polverizzazione pneumatica portate a spalla con motore a combustione interna – Requisiti di sicurezza
- UNI EN ISO 28927-1:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 1: Smerigliatrici verticali e angolari
- UNI EN ISO 28927-2:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 2: Avvitatori, avvita dadi e cacciaviti
- UNI EN ISO 28927-3:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 3: Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e movimento rotorbitale
- UNI EN ISO 28927-5:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 5: Trapani e trapani a percussione
- UNI EN ISO 28927-6:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria – Parte 6: Pestelli
- UNI EN ISO 28927-7:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’ emissione vibratoria – Parte 7: Roditrici e cesoie
- UNI EN ISO 28927-8:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’ emissione vibratoria – Parte 8: Seghetti, lucidatrici e limatrici con azione alternativa e seghetti con azione rotatoria o oscillatoria
- UNI EN ISO 28927-9:2010 – Macchine utensili portatili – Metodi di prova per la valutazione dell’ emissione vibratoria – Parte 9: Martelli disincrostatori e scrosta tori ad aghi
- UNI EN ISO 3691-5:2010 – Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 5: Carrelli spinti manualmente
- UNI EN ISO 4254-1:2010 – Macchine agricole – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN ISO 4254-6:2010 – Macchine agricole – Sicurezza – Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi
- UNI ISO 13347-1:2009 – Ventilatori industriali – Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio normalizzate – Parte 1: Prescrizioni generali
- UNI ISO 13347-3:2009 – Ventilatori industriali – Determinazione dei livelli di potenza sonora dei ventilatori in condizioni di laboratorio normalizzate – Parte 3: Metodi con superficie d’inviluppo
- UNI ISO 22915-1:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 1: Generalità
- UNI ISO 22915-10:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 10: Verifica di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il carico disposto da dispositivi motorizzati
- UNI ISO 22915-2:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 2: Carrelli controbilanciati dotati di sollevatore
- UNI ISO 22915-20:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 20: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, decentramento determinato dall’utilizzo
- UNI ISO 22915-3:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni
- UNI ISO 22915-8:2009 – Carrelli industriali – Verifica della stabilità – Parte 8: Verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il sollevatore inclinato in aventi e carico elevato
- UNI ISO 4306-1:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 1: Generalità
- UNI ISO 4306-2:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 2: Gru mobili
- UNI ISO 4306-3:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 3: Gru a torre
- UNI ISO 4306-5:2010 – Apparecchi di sollevamento – Vocabolario – Parte 5: Gru a ponte e a portale
- UNI ISO 6292:2009 – Carrelli industriali semoventi e trattori industriali – Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno
- UNI ISO 8525:2009 – Rumore aereo emesso dalle macchine utensili – Condizioni di funzionamento delle macchine ad esportazione
- UNI ISO 8566-1:2010 – Apparecchi di sollevamento – Cabine e stazioni di comando – Parte 1: Generalità
- UNI ISO 8566-3:2010 – Apparecchi di sollevamento – Cabine e stazioni di comando – Parte 3: Gru a torre
| Requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute relativo all'ergonomia La nuova direttiva macchine 2006/42/CE ha introdotto un requisito specifico relativo all'ergonomia nella progettazione delle macchine: 1.1.6. Ergonomia Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
Tra gli aspetti ergonomici che è necessario tenere in considerazione rientrano le dimensioni del corpo umano (comprendendo la valutazione delle differenze tra sessi e della variabilità in funzione dell'età), la forza che è necessario esercitare per la conduzione della macchina e per l'eventuale movimentazione manuale dei materiali, la ripetitività delle azioni, il livello di attenzione necessario per l'uso della macchina, la comprensibilità dell'interfaccia di comando e delle segnalazioni, ecc. Per la corretta progettazione ergonomica della macchina possono essere prese a riferimento le norme armonizzate al riguardo, tra cui per esempio: - UNI EN 614-1 (ottobre 2009): Sicurezza del macchinario — Principi ergonomici di progettazione — Parte 1: Terminologia e principi generali;
- UNI EN 614-2 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Principi ergonomici di progettazione — Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi;
- UNI EN 547-1 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Misure del corpo umano — Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario;
- UNI EN 547-2 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Misure del corpo umano — Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso;
- UNI EN 547-3 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Misure del corpo umano — Dati antropometrici;
- UNI EN 894-1 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando — Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando;
- UNI EN 894-2 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando — Dispositivi di informazione;
- UNI EN 894-3 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando — Dispositivi di comando;
- UNI EN 1005-1 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Prestazione fisica umana — Termini e definizioni;
- UNI EN 1005-2 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Prestazione fisica umana — Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario;
- UNI EN 1005-3 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Prestazione fisica umana — Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario;
- UNI EN 1005-4 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Prestazione fisica umana — Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario;
- UNI EN 1005-5 (ottobre 2007): Sicurezza del macchinario — Prestazione fisica umana — Parte 5: Valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad alta frequenza;
- UNI EN ISO 14738 (marzo 2009): Sicurezza del macchinario — Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario.
| La nuova direttiva Macchine – Guida pratica all'applicazione della direttiva 2006/42/CE E' stata pubblicata la seconda edizione del volume La nuova direttiva Macchine – Guida pratica all'applicazione della direttiva 2006/42/CE La direttiva macchine è una delle disposizioni legislative che maggiormente ha contribuito a incrementare la sicurezza dei lavoratori, fornendo prescrizioni per la progettazione e per la costruzione di macchine in grado di ridurre i rischi derivanti dal loro utilizzo. Il volume — aggiornato con il decreto di recepimento D.Lgs. 17/2010, con le linee guida della Commissione Europea per l'applicazione della direttiva 2006/42/CE, con il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e le più recenti norme armonizzate UNI EN ISO 14121-1:2007, UNI EN ISO 13849-1:2008 e UNI EN ISO 13857:2008 — affronta gli aspetti relativi alla conformità delle macchine, a partire dalle disposizioni legislative a esse applicabili per arrivare alle norme tecniche fondamentali, con un'esposizione pratica e prettamente tecnica. L'opera — utile riferimento per progettisti, consulenti, costruttori e utilizzatori di macchine e impianti di ogni tipo — fornisce numerosi esempi concreti e cerca di dare risposta ai dubbi che più frequentemente emergono nell'applicazione della direttiva macchine, chiarendo i relativi pareri forniti con interpretazioni ufficiali o comunemente accettate. Sito Sole 24 Ore: http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?PRODID=SH246193908 | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 21 maggio 2010
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 21 maggio 2010  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 21 maggio 2010 |
Scadenza di iscrizione al SISTRI - 30/04/2010 Il 31 aprile 2010 scade il termine – prorogato – per provvedere all’obbligo di iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti), gravante a carico dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti e dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del down stream (art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.lgs. n. 152/2006) tra 50 e 11 dipendenti (art. 3, c. 1, art. 1, c. 1, lett. A, e art. 2, D.M. 17 dicembre 2009; art. 1, D.M. 15 febbraio 2010). In pari data scade anche il termine per effettuare, da parte dei medesimi soggetti, il primo versamento del contributo annuale di adesione al Sistema (art. 4, c. 3, D.M. citato). | SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI IMPORTATI DA PAESI EXTRA UE Dal 7 aprile 2010 è applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 157 del D.Lgs. 230/1995 come modificato dall’art.1, D.Lgs. 23/2009 che definisce quanto segue:
- I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto;
- ..., nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, d.lgs. 230/1995 e modifiche successive qualora disponibili, i soggetti di cui al punto 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, c. 3, d.lgs. 230/1995 e modifiche successive le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati;
- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14, d.lgs. 6/02/2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.
| MUD 2010 Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2010 è fissato per il 30 aprile ma in un comunicato stampa del 9 aprile 2010 il Ministro dell’Ambiente dichiarava che durante il Consiglio dei Ministri di venerdì 16 aprile 2010 sarebbe stato presentato uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Tale decreto dovrebbe consentire alle imprese l’utilizzo di un modello cartaceo, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno. In pratica, per la dichiarazione da presentare con riferimento all’anno 2009, si procederà come in passato, con il “vecchio” sistema cartaceo. Ciò per risparmiare alle imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e oneri che il nuovo regime SISTRI sosti-tuirà integralmente. Ad oggi il decreto di proroga non è stato ancora discusso dal Consiglio dei Ministri e quindi non è ancora disponibile la modulistica per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti durante l’anno 2009. In attesa che venga presentato il decreto di proroga, non è consigliabile presentare la modulistica presente negli allegati del D.P.C.M. 2/12/2008 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009". | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 21 febbraio 2010
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 21 febbraio 2010  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 21 febbraio 2010 |
Il Regolamento REACH - principali obblighi per gli utilizzatori a valle Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, descrive i requisiti essenziali richiesti agli utilizzatori a valle come previsto dal regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche). Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE). Il Regolamento prescrive obblighi non solo per i produttori di sostanze o preparati chimici ma si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella produzione, trasformazione, distribuzione ed uso delle sostanze chimiche in quanto tali o contenute in preparati o articoli. Alcuni obblighi competono anche agli utilizzatori a valle, ovvero quei soggetti che utilizzano, in ambito industriale, sostanze e preparati nei propri processi produttivi. Abbiamo riportato i principali obblighi per gli utilizzatori a valle nel documento informativo "REACH - Adempimenti per utilizzatori a valle " | La Norma ISO 31000:2009 "Risk management" E' stata pubblicata la norma ISO 31000:2009 - Risk management - Principles and guidelines (Gestione del Rischio - Principi e linee guida) La Norma ISO 31000:2009 stabilisce i principi generali e linee guida sulla gestione del rischio. Può essere utilizzata da qualsiasi soggetto, pubblico, privato o impresa, comunità, associazione, gruppo o individuo. La Norma non è specifica per una determinata industria o settore. La ISO 31000:2009 può essere applicata lungo tutta la vita di un'organizzazione e di una vasta gamma di attività, comprese le strategie e le decisioni, le operazioni, i processi, le funzioni, i progetti, prodotti, servizi e attività. Può essere applicata a qualsiasi tipo di rischio, indipendentemente dalla sua natura, se abbia conseguenze positive o negative.
Legate alla ISO 31000 sono le Norme:
- ISO 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques (Gestione del Rischio - Tecniche di valutazione del rischio)
- ISO Guide 73:2009 - Risk management – Vocabulary (Gestione del Rischio - Vocabolario)
| Un "errata corrige" esclusivamente editoriale per la UNI EN ISO 9001:2008 La norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti", pubblicata il 26 novembre 2008, è stata ripubblicata per tener conto dell'errata corrige appena reso disponibile dall'ISO, conseguentemente adottato dal CEN e recepito dall'UNI.
Le uniche correzioni, del tutto marginali, sono state apportate alle Appendici della norma, pertanto si può affermare che l'errata corrige riveste un carattere esclusivamente editoriale, poiché interviene su parti informative del testo e non sulla parte normativa. In particolare l'unica parte della norma che è stata modificata è l'Appendice A "CORRISPONDENZA TRA LA ISO 9001:2008 E LA ISO 14001:2004", dove sono state corrette alcune corrispondenze tra i punti della UNI EN ISO 9001:2008 ed i punti della UNI EN ISO 14001:2004. Nel modulo di errata corrige UNI si riporta tutta l'Appendice A corretta, a beneficio di coloro i quali sono già in possesso della UNI EN ISO 9001:2008 e che possono quindi sostituire agevolmente l'Appendice A dalla propria copia della norma. Si ribadisce che tale correzione alla norma non ha alcuna conseguenza nell'applicazione della stessa, nella data di entrata in vigore della norma, né per qualsiasi fine legato alla certificazione. | REVISIONE DEL REGOLAMENTO EMAS - SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT Il Paramento Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 1221/2009 “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE” (G.U.U.E. serie L n. 342 del 22 dicembre 2009)
Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 761/2001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit.
La terza revisione della normativa comunitaria nasce da considerazioni eterogenee quali l’opportunità che gli Stati membri tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e che un riferimento ad EMAS (o ad altri sistemi di gestione ambientale equivalenti) vengano considerati nel definire le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi, la necessità che le organizzazioni aderenti siano in grado di dimostrare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, il miglioramento continuo delle competenze dei medesimi verificatori ambientali etc. EMAS si conferma finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: - l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale,
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle “prestazioni” (termine inedito in luogo del precedente “efficacia”) di tali sistemi,
- l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
- un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate,
- il coinvolgimento attivo e una adeguata formazione professionale del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Il nuovo Regolamento, pur restando aderente allo schema iniziale, basato su un oramai consolidato sistema gestionale, per ribadirne sostanza e credibilità, ha introdotto quindi miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti e agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese. I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero: a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III; b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conformi a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo d) predisporre una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali. Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della dichiarazione ambientale. | RIVOLUZIONE NELLA MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI - IL SISTRI In data 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Il decreto è entrato in vigore dal 14 gennaio 2010. L’istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, andrà a sostituire il formulario di identificazione del rifiuto, il registro di carico e scarico ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). I soggetti coinvolti sono tutte le aziende che ad oggi erano tenute alla compilazione del MUD ovvero appartenenti alle seguenti categorie: Fascia A: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, i commercianti ed intermediari, i trasportatori e le imprese che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; Fascia B: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 50 ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 ed i 50 dipendenti.
I soggetti esclusi dall’introduzione del SISTRI sono: - gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo pari a 8.000 €;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti, limitatamente alla tipologia di rifiuti non pericolosi, che hanno al massimo dieci dipendenti.
La piena adesione al SISTRI consiste nel rispetto delle seguenti fasi operative: - iscrizione al SISTRI secondo quanto riportato nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- versamento del contributo annuale di iscrizione (fino a 800 €, come riportato nell’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009);ricezione dei dispositivi USB con identificativi e password degli utenti abilitati al loro utilizzo (massimo 3 utenti per chiavetta) come descritto nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- installazione di un dispositivo satellitare BLACK BOX su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (solo per trasportatori di rifiuti) come riportato negli allegati Ia e Ib del D. M. 17 dicembre 2009.
Le modalità di gestione dei rifiuti speciali Pericolosi e Non Pericolosi per le aziende produttrici, all’interno del sito, rimarrano invariate tranne per il fatto che le registrazioni verranno tenute in formato digitale anziché cartaceo. Pertanto rammentiamo che permangono le precedenti prescrizioni previste nel D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i divieti, le modalità di gestione del rifiuto e le tempistiche di registrazione del rifiuto. In caso di controllo da parte degli enti preposti le giacenza potranno comunque essere verificate e le aree di deposito restano soggette alla prassi di buona tecnica (idonea pavimentazione impermeabile, bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, idonea identificazione ed e-tichettatura di ciascun collo, ecc.). Le analisi di classificazione dei rifiuti dovranno essere mantenute aggiornate (minimo biennale per i rifiuti Pericolosi o con codice CER a specchio) ed in caso di richiesta dovranno essere allegate al documento di trasporto digitale in formato .pdf. Tutte le informazioni e le tempistiche da comunicare al SISTRI (mediante compilazione di apposito modulo) in occasione di movimentazione interna del rifiuto, carico da parte del trasportatore, carico e scarico dei rifiuti prodotti sono indicati nell’art.5 del D.M. 17 dicembre 2009.
per ulteriori informazioni SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO www.sistri.it si consiglia inoltre di leggere il Decreto Ministeriale completo e le Linee Guida | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - domenica 21 febbraio 2010
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Nuove Norme Pubblicate - CEI EN 60825-1 – Sicurezza degli apparecchi laser Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti
- EC 1-2009 UNI EN 1417:2008 (errata corrige) – Macchine per materie plastiche e gomma – Mescolatori a cilindri – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12041:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Formatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 12042:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Spezzatrici automatiche – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13288:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13389:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Mescolatori a bracci orizzontali – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14655:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Taglia baguette – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14958:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1974:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine affettatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 13732:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Refrigeranti del latte sfuso alla stalla – Requisiti di costruzione, prestazione, idoneità all’utilizzo, sicurezza e igiene
- UNI EN 81-43.2009 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – Parte 43: Ascensori per gru
- UNI EN 14238:2009 – Apparecchi di sollevamento –Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- UNI EN 14439:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Gru a torre
- UNI EN 13157:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Apparecchi di sollevamento azionati a mano
- UNI EN 14492-2:2009 – Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
- UNI EN 1570:2009 – Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili
- UNI EN 280:2009 – Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove
- UNI EN 12162:2009 – Pompe per liquido – Requisiti di sicurezza – Procedura per prove idrostatiche
- UNI EN 12348:2009 – Carotatrici su piedistallo – Sicurezza
- UNI EN 12417:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Centri di lavorazione
- UNI EN 12957:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Macchine ad elettro-erosione
- UNI EN 692:2009 – Macchine utensili – Presse meccaniche – Sicurezza
- UNI EN 693:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Presse idrauliche
- UNI EN 14070:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trasferte e macchine speciali
- UNI EN 12717:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trapani
- UNI EN 13128:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Fresatrici (incluse alesatrici)
- UNI EN 13736:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Presse pneumatiche
- UNI EN 13862:2009 – Macchine per taglio di superfici piane orizzontali – Sicurezza
- UNI EN 1248:2009 – Macchine da fonderia – Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura
- UNI EN 12547:2009 – Centrifughe – Requisiti comuni di sicurezza
- UNI EN 12978:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 14462:2009 – Apparecchiature per il trattamento delle superfici – Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite – Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN 15027:2009 – Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 15056:2009 – Apparecchi di sollevamento – Requisiti per spreader pe container
- UNI EN 1547:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie
- UNI EN 1755:2009 – Sicurezza dei carrelli industriali – Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive – Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili
- UNI EN 1756-2:2009 – Sponde caricatrici – Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri
- UNI EN 1889-2:2009 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Macchine mobili sotterranee – Sicurezza – Parte 2: Locomotive su rotaie
- UNI EN 415-1:2009 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
- UNI EN 15573:2009 – Macchine movimento terra – Requisiti di progettazione per la circolazione stradale
- UNI EN 12643:2009 – Macchine movimento terra – Macchine a ruote gommate – Requisiti per la sterzatura
- UNI EN 474-1:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN 474-10:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 10: Requisiti per scavafossi
- UNI EN 474-11:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica
- UNI EN 474-12:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 12: Requisiti per escavatori a fune
- UNI EN 474-2:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 2: Requisiti per apripista
- UNI EN 474-3:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 3: Requisiti per caricatori
- UNI EN 474-4:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 4: Requisiti per terne
- UNI EN 474-5:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici
- UNI EN 474-6:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 6: Requisiti per autoribaltabili
- UNI EN 474-7:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 7: Requisiti per motoruspe
- UNI EN 474-8:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 8: Requisiti per motolivellatrici
- UNI EN 474-9:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 9: Requisiti per posatubi
- UNI EN 13531:2009 – Macchine movimento terra – Struttura di protezione in caso di rovesciamento (TOPS) per escavatori compatti – Prove di laboratorio e requisiti di prestazione
- UNI EN 791:2009 – Macchine perforatrici – Sicurezza
- UNI EN 500-4:2009 – Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per compattatori
- UNI EN 996:2009 – Apparecchiature di palificazione – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12418:2009 – Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 746-1:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale
- UNI EN 746-3:2009 Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l’utilizzo di gas di atmosfera
- UNI EN 12981:2009 – Impianti di verniciatura – cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13355:2009 – Impianti di verniciatura – Cabine forno – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 869:2009 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
- UNI EN ISO 14121-1:2007 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 1: Principi
- UNI EN 1760-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-2:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-3:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pression e – Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
- UNI EN 614-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione – Parte 1: Terminologia e principi generali
- EC 1-2009 UNI EN 14673:2007 (errata corrige) – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN 14673:2007 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN ISO 11680-1:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 1: Unità con motore a combustione interna integrato
- UNI EN ISO 11680-2:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 2: Unità per uso con una sorgente di potenza portata a spalla
- UNI EN ISO 11688:2009 – Acustica – Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine e della apparecchiature a bassa emissione di rumore – Parte 1: Pianificazione
- UNI EN ISO 11806.2009 – Macchine agricole e forestali – Decespugliatori e tagliaerba portatili con motore a combustione interna – Sicurezza
- UNI EN ISO 22867:2009 – Macchine forestali – Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna – Vibrazioni alle impugnature
- UNI EN ISO 2860:2009 – Macchine movimento terra – Dimensioni minime di accesso
- UNI EN ISO 2867:2009 – Macchine movimento terra – Mezzi d’accesso
- UNI EN ISO 3164:2009 – Macchine movimento terra – Valutazione di laboratorio delle strutture di protezione – Specifiche per il volume limite di deformazione
- UNI EN ISO 3457:2009 – Macchine movimento terra – Ripari – Definizioni e requisiti
- UNI EN ISO 3741:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di – Metodi di laboratorio in camere riverberanti
- UNI EN ISO 3743-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
- UNI EN ISO 3743-2:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 2: Metodi in camere riverberante speciali
- UNI EN ISO 3744:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3745:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica
- UNI EN ISO 3746:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3747:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di confronto per utilizzo in opera
- UNI EN ISO 4871:2009 – Acustica – Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature
- UNI EN ISO 9614-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 1: Misurazione per punti discreti
- UNI EN ISO 9614-3:2009 – Acustica – Detreminazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione
- UNI EN ISO 11200:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
- UNI EN ISO 11201:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 11202:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo di controllo in opera
- UNI EN ISO 11203:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
- UNI EN ISO 11204:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo richiedente correzioni ambientali
- UNI EN ISO 11205:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico
- UNI CEN/TS 15730:2009 – Macchine movimento terra – Linee guida per la valutazione dell’esposizione alle vibrazioni del corpo intero in macchine con operatore a bordo – Uso di dati armonizzati raccolti da istituti internazionali, organizzazioni e costruttori
- UNI EN 1032:2009 – Vibrazioni meccaniche – Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria
| Disponibilità delle Istruzioni per l'Uso La linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha fornito indicazioni sulla forma in cui devono essere fornite le istruzioni per l'uso
§255 The form of the instructions Section 1.7.4 does not specify the form of the instructions. It is generally agreed that all health and safety related instructions must be supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site. However, it is often useful for the instructions to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the instructions if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the instructions when this is necessary.
Quindi le istruzioni per l'uso devono sempre essere fornite in forma cartacea, mentre la loro disponibilità in forma elettronica può essere solamente un mezzo supplementare. | Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità della macchine Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) recita: For electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC has been reworded as follows: “1.5.1. Electricity supply Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.” This implies that, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer's EC Declaration of conformity should not refer to the LVD.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine. Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha precisato: §222 – The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear that the procedures of the LVD relating to the placing on the market and putting into service are not applicable to machinery subject to the Machinery Directive. This means that the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD. | Proroga presunzione di conformità UNI EN 954-1:1998 Con la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 2009/C 321/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 321 del 29/12/2009 è stata prolungata la data di cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN 954-1:1998 (inizialmente prevista per il 28/12/2009) al 31/12/2011. Quindi attualmente sono in vigore entrambe le norme, ma sarebbe opportuno utilizzare la norma UNI EN ISO 13849-1:2008 in quanto la norma UNI EN 954-1:1998 è datata e ad oggi non rappresenta più lo stato dell'arte; inoltre la norma UNI EN 954-1:1998 non contiene requisiti per il software che svolge funzioni di sicurezza, che invece sono compresi nella norma UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi è inadatta per i circuiti di comando che utilizzano componenti elettronici programmabili per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. In aggiunta, diverse norme di tipo C (ovvero applicabili a specifiche tipologie di macchine) richiedono esplicitamente un Performance Level (PL) in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13849-1:2008. Infine dopo il 31/12/2011 la norma di riferimento per i circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza sarà solamente la UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi tutti i circuiti progettati secondo la norma UNI EN 954-1:1998 non godranno più della presunzione di conformità dopo tale data. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - mercoledì 27 gennaio 2010
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Il Regolamento REACH - principali obblighi per gli utilizzatori a valle Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, descrive i requisiti essenziali richiesti agli utilizzatori a valle come previsto dal regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche). Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE). Il Regolamento prescrive obblighi non solo per i produttori di sostanze o preparati chimici ma si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella produzione, trasformazione, distribuzione ed uso delle sostanze chimiche in quanto tali o contenute in preparati o articoli. Alcuni obblighi competono anche agli utilizzatori a valle, ovvero quei soggetti che utilizzano, in ambito industriale, sostanze e preparati nei propri processi produttivi. Abbiamo riportato i principali obblighi per gli utilizzatori a valle nel documento informativo "REACH - Adempimenti per utilizzatori a valle " | La Norma ISO 31000:2009 "Risk management" E' stata pubblicata la norma ISO 31000:2009 - Risk management - Principles and guidelines (Gestione del Rischio - Principi e linee guida) La Norma ISO 31000:2009 stabilisce i principi generali e linee guida sulla gestione del rischio. Può essere utilizzata da qualsiasi soggetto, pubblico, privato o impresa, comunità, associazione, gruppo o individuo. La Norma non è specifica per una determinata industria o settore. La ISO 31000:2009 può essere applicata lungo tutta la vita di un'organizzazione e di una vasta gamma di attività, comprese le strategie e le decisioni, le operazioni, i processi, le funzioni, i progetti, prodotti, servizi e attività. Può essere applicata a qualsiasi tipo di rischio, indipendentemente dalla sua natura, se abbia conseguenze positive o negative.
Legate alla ISO 31000 sono le Norme:
- ISO 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques (Gestione del Rischio - Tecniche di valutazione del rischio)
- ISO Guide 73:2009 - Risk management – Vocabulary (Gestione del Rischio - Vocabolario)
| Un "errata corrige" esclusivamente editoriale per la UNI EN ISO 9001:2008 La norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti", pubblicata il 26 novembre 2008, è stata ripubblicata per tener conto dell'errata corrige appena reso disponibile dall'ISO, conseguentemente adottato dal CEN e recepito dall'UNI.
Le uniche correzioni, del tutto marginali, sono state apportate alle Appendici della norma, pertanto si può affermare che l'errata corrige riveste un carattere esclusivamente editoriale, poiché interviene su parti informative del testo e non sulla parte normativa. In particolare l'unica parte della norma che è stata modificata è l'Appendice A "CORRISPONDENZA TRA LA ISO 9001:2008 E LA ISO 14001:2004", dove sono state corrette alcune corrispondenze tra i punti della UNI EN ISO 9001:2008 ed i punti della UNI EN ISO 14001:2004. Nel modulo di errata corrige UNI si riporta tutta l'Appendice A corretta, a beneficio di coloro i quali sono già in possesso della UNI EN ISO 9001:2008 e che possono quindi sostituire agevolmente l'Appendice A dalla propria copia della norma. Si ribadisce che tale correzione alla norma non ha alcuna conseguenza nell'applicazione della stessa, nella data di entrata in vigore della norma, né per qualsiasi fine legato alla certificazione. | REVISIONE DEL REGOLAMENTO EMAS - SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT Il Paramento Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 1221/2009 “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE” (G.U.U.E. serie L n. 342 del 22 dicembre 2009)
Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 761/2001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit.
La terza revisione della normativa comunitaria nasce da considerazioni eterogenee quali l’opportunità che gli Stati membri tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e che un riferimento ad EMAS (o ad altri sistemi di gestione ambientale equivalenti) vengano considerati nel definire le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi, la necessità che le organizzazioni aderenti siano in grado di dimostrare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, il miglioramento continuo delle competenze dei medesimi verificatori ambientali etc. EMAS si conferma finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: - l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale,
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle “prestazioni” (termine inedito in luogo del precedente “efficacia”) di tali sistemi,
- l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
- un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate,
- il coinvolgimento attivo e una adeguata formazione professionale del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Il nuovo Regolamento, pur restando aderente allo schema iniziale, basato su un oramai consolidato sistema gestionale, per ribadirne sostanza e credibilità, ha introdotto quindi miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti e agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese. I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero: a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III; b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conformi a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo d) predisporre una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali. Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della dichiarazione ambientale. | RIVOLUZIONE NELLA MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI - IL SISTRI In data 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Il decreto è entrato in vigore dal 14 gennaio 2010. L’istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, andrà a sostituire il formulario di identificazione del rifiuto, il registro di carico e scarico ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). I soggetti coinvolti sono tutte le aziende che ad oggi erano tenute alla compilazione del MUD ovvero appartenenti alle seguenti categorie: Fascia A: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, i commercianti ed intermediari, i trasportatori e le imprese che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; Fascia B: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 50 ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 ed i 50 dipendenti.
I soggetti esclusi dall’introduzione del SISTRI sono: - gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo pari a 8.000 €;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti, limitatamente alla tipologia di rifiuti non pericolosi, che hanno al massimo dieci dipendenti.
La piena adesione al SISTRI consiste nel rispetto delle seguenti fasi operative: - iscrizione al SISTRI secondo quanto riportato nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- versamento del contributo annuale di iscrizione (fino a 800 €, come riportato nell’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009);ricezione dei dispositivi USB con identificativi e password degli utenti abilitati al loro utilizzo (massimo 3 utenti per chiavetta) come descritto nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- installazione di un dispositivo satellitare BLACK BOX su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (solo per trasportatori di rifiuti) come riportato negli allegati Ia e Ib del D. M. 17 dicembre 2009.
Le modalità di gestione dei rifiuti speciali Pericolosi e Non Pericolosi per le aziende produttrici, all’interno del sito, rimarrano invariate tranne per il fatto che le registrazioni verranno tenute in formato digitale anziché cartaceo. Pertanto rammentiamo che permangono le precedenti prescrizioni previste nel D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i divieti, le modalità di gestione del rifiuto e le tempistiche di registrazione del rifiuto. In caso di controllo da parte degli enti preposti le giacenza potranno comunque essere verificate e le aree di deposito restano soggette alla prassi di buona tecnica (idonea pavimentazione impermeabile, bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, idonea identificazione ed e-tichettatura di ciascun collo, ecc.). Le analisi di classificazione dei rifiuti dovranno essere mantenute aggiornate (minimo biennale per i rifiuti Pericolosi o con codice CER a specchio) ed in caso di richiesta dovranno essere allegate al documento di trasporto digitale in formato .pdf. Tutte le informazioni e le tempistiche da comunicare al SISTRI (mediante compilazione di apposito modulo) in occasione di movimentazione interna del rifiuto, carico da parte del trasportatore, carico e scarico dei rifiuti prodotti sono indicati nell’art.5 del D.M. 17 dicembre 2009.
per ulteriori informazioni SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO www.sistri.it si consiglia inoltre di leggere il Decreto Ministeriale completo e le Linee Guida | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Il Regolamento REACH - principali obblighi per gli utilizzatori a valle Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, descrive i requisiti essenziali richiesti agli utilizzatori a valle come previsto dal regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche). Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE). Il Regolamento prescrive obblighi non solo per i produttori di sostanze o preparati chimici ma si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella produzione, trasformazione, distribuzione ed uso delle sostanze chimiche in quanto tali o contenute in preparati o articoli. Alcuni obblighi competono anche agli utilizzatori a valle, ovvero quei soggetti che utilizzano, in ambito industriale, sostanze e preparati nei propri processi produttivi. Abbiamo riportato i principali obblighi per gli utilizzatori a valle nel documento informativo "REACH - Adempimenti per utilizzatori a valle " | La Norma ISO 31000:2009 "Risk management" E' stata pubblicata la norma ISO 31000:2009 - Risk management - Principles and guidelines (Gestione del Rischio - Principi e linee guida) La Norma ISO 31000:2009 stabilisce i principi generali e linee guida sulla gestione del rischio. Può essere utilizzata da qualsiasi soggetto, pubblico, privato o impresa, comunità, associazione, gruppo o individuo. La Norma non è specifica per una determinata industria o settore. La ISO 31000:2009 può essere applicata lungo tutta la vita di un'organizzazione e di una vasta gamma di attività, comprese le strategie e le decisioni, le operazioni, i processi, le funzioni, i progetti, prodotti, servizi e attività. Può essere applicata a qualsiasi tipo di rischio, indipendentemente dalla sua natura, se abbia conseguenze positive o negative.
Legate alla ISO 31000 sono le Norme:
- ISO 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques (Gestione del Rischio - Tecniche di valutazione del rischio)
- ISO Guide 73:2009 - Risk management – Vocabulary (Gestione del Rischio - Vocabolario)
| Un "errata corrige" esclusivamente editoriale per la UNI EN ISO 9001:2008 La norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti", pubblicata il 26 novembre 2008, è stata ripubblicata per tener conto dell'errata corrige appena reso disponibile dall'ISO, conseguentemente adottato dal CEN e recepito dall'UNI.
Le uniche correzioni, del tutto marginali, sono state apportate alle Appendici della norma, pertanto si può affermare che l'errata corrige riveste un carattere esclusivamente editoriale, poiché interviene su parti informative del testo e non sulla parte normativa. In particolare l'unica parte della norma che è stata modificata è l'Appendice A "CORRISPONDENZA TRA LA ISO 9001:2008 E LA ISO 14001:2004", dove sono state corrette alcune corrispondenze tra i punti della UNI EN ISO 9001:2008 ed i punti della UNI EN ISO 14001:2004. Nel modulo di errata corrige UNI si riporta tutta l'Appendice A corretta, a beneficio di coloro i quali sono già in possesso della UNI EN ISO 9001:2008 e che possono quindi sostituire agevolmente l'Appendice A dalla propria copia della norma. Si ribadisce che tale correzione alla norma non ha alcuna conseguenza nell'applicazione della stessa, nella data di entrata in vigore della norma, né per qualsiasi fine legato alla certificazione. | REVISIONE DEL REGOLAMENTO EMAS - SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT Il Paramento Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 1221/2009 “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE” (G.U.U.E. serie L n. 342 del 22 dicembre 2009)
Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 761/2001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit.
La terza revisione della normativa comunitaria nasce da considerazioni eterogenee quali l’opportunità che gli Stati membri tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e che un riferimento ad EMAS (o ad altri sistemi di gestione ambientale equivalenti) vengano considerati nel definire le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi, la necessità che le organizzazioni aderenti siano in grado di dimostrare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, il miglioramento continuo delle competenze dei medesimi verificatori ambientali etc. EMAS si conferma finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: - l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale,
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle “prestazioni” (termine inedito in luogo del precedente “efficacia”) di tali sistemi,
- l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
- un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate,
- il coinvolgimento attivo e una adeguata formazione professionale del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Il nuovo Regolamento, pur restando aderente allo schema iniziale, basato su un oramai consolidato sistema gestionale, per ribadirne sostanza e credibilità, ha introdotto quindi miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti e agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese. I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero: a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III; b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conformi a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo d) predisporre una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali. Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della dichiarazione ambientale. | RIVOLUZIONE NELLA MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI - IL SISTRI In data 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Il decreto è entrato in vigore dal 14 gennaio 2010. L’istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, andrà a sostituire il formulario di identificazione del rifiuto, il registro di carico e scarico ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). I soggetti coinvolti sono tutte le aziende che ad oggi erano tenute alla compilazione del MUD ovvero appartenenti alle seguenti categorie: Fascia A: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, i commercianti ed intermediari, i trasportatori e le imprese che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; Fascia B: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 50 ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 ed i 50 dipendenti.
I soggetti esclusi dall’introduzione del SISTRI sono: - gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo pari a 8.000 €;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti, limitatamente alla tipologia di rifiuti non pericolosi, che hanno al massimo dieci dipendenti.
La piena adesione al SISTRI consiste nel rispetto delle seguenti fasi operative: - iscrizione al SISTRI secondo quanto riportato nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- versamento del contributo annuale di iscrizione (fino a 800 €, come riportato nell’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009);ricezione dei dispositivi USB con identificativi e password degli utenti abilitati al loro utilizzo (massimo 3 utenti per chiavetta) come descritto nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- installazione di un dispositivo satellitare BLACK BOX su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (solo per trasportatori di rifiuti) come riportato negli allegati Ia e Ib del D. M. 17 dicembre 2009.
Le modalità di gestione dei rifiuti speciali Pericolosi e Non Pericolosi per le aziende produttrici, all’interno del sito, rimarrano invariate tranne per il fatto che le registrazioni verranno tenute in formato digitale anziché cartaceo. Pertanto rammentiamo che permangono le precedenti prescrizioni previste nel D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i divieti, le modalità di gestione del rifiuto e le tempistiche di registrazione del rifiuto. In caso di controllo da parte degli enti preposti le giacenza potranno comunque essere verificate e le aree di deposito restano soggette alla prassi di buona tecnica (idonea pavimentazione impermeabile, bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, idonea identificazione ed e-tichettatura di ciascun collo, ecc.). Le analisi di classificazione dei rifiuti dovranno essere mantenute aggiornate (minimo biennale per i rifiuti Pericolosi o con codice CER a specchio) ed in caso di richiesta dovranno essere allegate al documento di trasporto digitale in formato .pdf. Tutte le informazioni e le tempistiche da comunicare al SISTRI (mediante compilazione di apposito modulo) in occasione di movimentazione interna del rifiuto, carico da parte del trasportatore, carico e scarico dei rifiuti prodotti sono indicati nell’art.5 del D.M. 17 dicembre 2009.
per ulteriori informazioni SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO www.sistri.it si consiglia inoltre di leggere il Decreto Ministeriale completo e le Linee Guida | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 27 gennaio 2010
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Nuove Norme Pubblicate - CEI EN 60825-1 – Sicurezza degli apparecchi laser Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti
- EC 1-2009 UNI EN 1417:2008 (errata corrige) – Macchine per materie plastiche e gomma – Mescolatori a cilindri – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12041:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Formatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 12042:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Spezzatrici automatiche – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13288:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13389:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Mescolatori a bracci orizzontali – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14655:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Taglia baguette – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14958:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1974:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine affettatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 13732:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Refrigeranti del latte sfuso alla stalla – Requisiti di costruzione, prestazione, idoneità all’utilizzo, sicurezza e igiene
- UNI EN 81-43.2009 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – Parte 43: Ascensori per gru
- UNI EN 14238:2009 – Apparecchi di sollevamento –Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- UNI EN 14439:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Gru a torre
- UNI EN 13157:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Apparecchi di sollevamento azionati a mano
- UNI EN 14492-2:2009 – Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
- UNI EN 1570:2009 – Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili
- UNI EN 280:2009 – Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove
- UNI EN 12162:2009 – Pompe per liquido – Requisiti di sicurezza – Procedura per prove idrostatiche
- UNI EN 12348:2009 – Carotatrici su piedistallo – Sicurezza
- UNI EN 12417:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Centri di lavorazione
- UNI EN 12957:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Macchine ad elettro-erosione
- UNI EN 692:2009 – Macchine utensili – Presse meccaniche – Sicurezza
- UNI EN 693:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Presse idrauliche
- UNI EN 14070:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trasferte e macchine speciali
- UNI EN 12717:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trapani
- UNI EN 13128:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Fresatrici (incluse alesatrici)
- UNI EN 13736:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Presse pneumatiche
- UNI EN 13862:2009 – Macchine per taglio di superfici piane orizzontali – Sicurezza
- UNI EN 1248:2009 – Macchine da fonderia – Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura
- UNI EN 12547:2009 – Centrifughe – Requisiti comuni di sicurezza
- UNI EN 12978:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 14462:2009 – Apparecchiature per il trattamento delle superfici – Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite – Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN 15027:2009 – Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 15056:2009 – Apparecchi di sollevamento – Requisiti per spreader pe container
- UNI EN 1547:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie
- UNI EN 1755:2009 – Sicurezza dei carrelli industriali – Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive – Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili
- UNI EN 1756-2:2009 – Sponde caricatrici – Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri
- UNI EN 1889-2:2009 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Macchine mobili sotterranee – Sicurezza – Parte 2: Locomotive su rotaie
- UNI EN 415-1:2009 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
- UNI EN 15573:2009 – Macchine movimento terra – Requisiti di progettazione per la circolazione stradale
- UNI EN 12643:2009 – Macchine movimento terra – Macchine a ruote gommate – Requisiti per la sterzatura
- UNI EN 474-1:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN 474-10:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 10: Requisiti per scavafossi
- UNI EN 474-11:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica
- UNI EN 474-12:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 12: Requisiti per escavatori a fune
- UNI EN 474-2:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 2: Requisiti per apripista
- UNI EN 474-3:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 3: Requisiti per caricatori
- UNI EN 474-4:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 4: Requisiti per terne
- UNI EN 474-5:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici
- UNI EN 474-6:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 6: Requisiti per autoribaltabili
- UNI EN 474-7:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 7: Requisiti per motoruspe
- UNI EN 474-8:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 8: Requisiti per motolivellatrici
- UNI EN 474-9:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 9: Requisiti per posatubi
- UNI EN 13531:2009 – Macchine movimento terra – Struttura di protezione in caso di rovesciamento (TOPS) per escavatori compatti – Prove di laboratorio e requisiti di prestazione
- UNI EN 791:2009 – Macchine perforatrici – Sicurezza
- UNI EN 500-4:2009 – Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per compattatori
- UNI EN 996:2009 – Apparecchiature di palificazione – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12418:2009 – Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 746-1:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale
- UNI EN 746-3:2009 Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l’utilizzo di gas di atmosfera
- UNI EN 12981:2009 – Impianti di verniciatura – cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13355:2009 – Impianti di verniciatura – Cabine forno – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 869:2009 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
- UNI EN ISO 14121-1:2007 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 1: Principi
- UNI EN 1760-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-2:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-3:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pression e – Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
- UNI EN 614-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione – Parte 1: Terminologia e principi generali
- EC 1-2009 UNI EN 14673:2007 (errata corrige) – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN 14673:2007 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN ISO 11680-1:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 1: Unità con motore a combustione interna integrato
- UNI EN ISO 11680-2:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 2: Unità per uso con una sorgente di potenza portata a spalla
- UNI EN ISO 11688:2009 – Acustica – Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine e della apparecchiature a bassa emissione di rumore – Parte 1: Pianificazione
- UNI EN ISO 11806.2009 – Macchine agricole e forestali – Decespugliatori e tagliaerba portatili con motore a combustione interna – Sicurezza
- UNI EN ISO 22867:2009 – Macchine forestali – Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna – Vibrazioni alle impugnature
- UNI EN ISO 2860:2009 – Macchine movimento terra – Dimensioni minime di accesso
- UNI EN ISO 2867:2009 – Macchine movimento terra – Mezzi d’accesso
- UNI EN ISO 3164:2009 – Macchine movimento terra – Valutazione di laboratorio delle strutture di protezione – Specifiche per il volume limite di deformazione
- UNI EN ISO 3457:2009 – Macchine movimento terra – Ripari – Definizioni e requisiti
- UNI EN ISO 3741:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di – Metodi di laboratorio in camere riverberanti
- UNI EN ISO 3743-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
- UNI EN ISO 3743-2:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 2: Metodi in camere riverberante speciali
- UNI EN ISO 3744:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3745:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica
- UNI EN ISO 3746:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3747:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di confronto per utilizzo in opera
- UNI EN ISO 4871:2009 – Acustica – Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature
- UNI EN ISO 9614-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 1: Misurazione per punti discreti
- UNI EN ISO 9614-3:2009 – Acustica – Detreminazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione
- UNI EN ISO 11200:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
- UNI EN ISO 11201:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 11202:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo di controllo in opera
- UNI EN ISO 11203:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
- UNI EN ISO 11204:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo richiedente correzioni ambientali
- UNI EN ISO 11205:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico
- UNI CEN/TS 15730:2009 – Macchine movimento terra – Linee guida per la valutazione dell’esposizione alle vibrazioni del corpo intero in macchine con operatore a bordo – Uso di dati armonizzati raccolti da istituti internazionali, organizzazioni e costruttori
- UNI EN 1032:2009 – Vibrazioni meccaniche – Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria
| Disponibilità delle Istruzioni per l'Uso La linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha fornito indicazioni sulla forma in cui devono essere fornite le istruzioni per l'uso
§255 The form of the instructions Section 1.7.4 does not specify the form of the instructions. It is generally agreed that all health and safety related instructions must be supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site. However, it is often useful for the instructions to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the instructions if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the instructions when this is necessary.
Quindi le istruzioni per l'uso devono sempre essere fornite in forma cartacea, mentre la loro disponibilità in forma elettronica può essere solamente un mezzo supplementare. | Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità della macchine Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) recita: For electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC has been reworded as follows: “1.5.1. Electricity supply Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.” This implies that, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer's EC Declaration of conformity should not refer to the LVD.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine. Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha precisato: §222 – The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear that the procedures of the LVD relating to the placing on the market and putting into service are not applicable to machinery subject to the Machinery Directive. This means that the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD. | Proroga presunzione di conformità UNI EN 954-1:1998 Con la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 2009/C 321/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 321 del 29/12/2009 è stata prolungata la data di cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN 954-1:1998 (inizialmente prevista per il 28/12/2009) al 31/12/2011. Quindi attualmente sono in vigore entrambe le norme, ma sarebbe opportuno utilizzare la norma UNI EN ISO 13849-1:2008 in quanto la norma UNI EN 954-1:1998 è datata e ad oggi non rappresenta più lo stato dell'arte; inoltre la norma UNI EN 954-1:1998 non contiene requisiti per il software che svolge funzioni di sicurezza, che invece sono compresi nella norma UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi è inadatta per i circuiti di comando che utilizzano componenti elettronici programmabili per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. In aggiunta, diverse norme di tipo C (ovvero applicabili a specifiche tipologie di macchine) richiedono esplicitamente un Performance Level (PL) in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13849-1:2008. Infine dopo il 31/12/2011 la norma di riferimento per i circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza sarà solamente la UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi tutti i circuiti progettati secondo la norma UNI EN 954-1:1998 non godranno più della presunzione di conformità dopo tale data. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 27 gennaio 2010
Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 27 gennaio 2010  Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 27 gennaio 2010 |
Nuove Norme Pubblicate - CEI EN 60825-1 – Sicurezza degli apparecchi laser Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti
- EC 1-2009 UNI EN 1417:2008 (errata corrige) – Macchine per materie plastiche e gomma – Mescolatori a cilindri – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12041:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Formatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 12042:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Spezzatrici automatiche – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13288:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 13389:2006 – Macchine per l’industria alimentare – Mescolatori a bracci orizzontali – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14655:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Taglia baguette – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 14958:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine per la macinazione e la lavorazione delle farine e delle semole – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1974:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Macchine affettatrici – Requisiti di sicurezza e igiene
- UNI EN 13732:2009 – Macchine per l’industria alimentare – Refrigeranti del latte sfuso alla stalla – Requisiti di costruzione, prestazione, idoneità all’utilizzo, sicurezza e igiene
- UNI EN 81-43.2009 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – Parte 43: Ascensori per gru
- UNI EN 14238:2009 – Apparecchi di sollevamento –Dispositivi controllati manualmente per la manipolazione dei carichi
- UNI EN 14439:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Gru a torre
- UNI EN 13157:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Apparecchi di sollevamento azionati a mano
- UNI EN 14492-2:2009 – Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
- UNI EN 1570:2009 – Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili
- UNI EN 280:2009 – Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove
- UNI EN 12162:2009 – Pompe per liquido – Requisiti di sicurezza – Procedura per prove idrostatiche
- UNI EN 12348:2009 – Carotatrici su piedistallo – Sicurezza
- UNI EN 12417:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Centri di lavorazione
- UNI EN 12957:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Macchine ad elettro-erosione
- UNI EN 692:2009 – Macchine utensili – Presse meccaniche – Sicurezza
- UNI EN 693:2009 – Macchine utensili – Sicurezza – Presse idrauliche
- UNI EN 14070:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trasferte e macchine speciali
- UNI EN 12717:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trapani
- UNI EN 13128:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Fresatrici (incluse alesatrici)
- UNI EN 13736:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Presse pneumatiche
- UNI EN 13862:2009 – Macchine per taglio di superfici piane orizzontali – Sicurezza
- UNI EN 1248:2009 – Macchine da fonderia – Requisiti di sicurezza per apparecchiature di granigliatura
- UNI EN 12547:2009 – Centrifughe – Requisiti comuni di sicurezza
- UNI EN 12978:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 14462:2009 – Apparecchiature per il trattamento delle superfici – Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite – Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN 15027:2009 – Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 15056:2009 – Apparecchi di sollevamento – Requisiti per spreader pe container
- UNI EN 1547:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie
- UNI EN 1755:2009 – Sicurezza dei carrelli industriali – Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive – Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili
- UNI EN 1756-2:2009 – Sponde caricatrici – Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote – Requisiti di sicurezza – Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri
- UNI EN 1889-2:2009 – Macchine per unità estrattive in sotterraneo – Macchine mobili sotterranee – Sicurezza – Parte 2: Locomotive su rotaie
- UNI EN 415-1:2009 – Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
- UNI EN 15573:2009 – Macchine movimento terra – Requisiti di progettazione per la circolazione stradale
- UNI EN 12643:2009 – Macchine movimento terra – Macchine a ruote gommate – Requisiti per la sterzatura
- UNI EN 474-1:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 1: Requisiti generali
- UNI EN 474-10:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 10: Requisiti per scavafossi
- UNI EN 474-11:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 11: Requisiti per compattatori per discarica
- UNI EN 474-12:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 12: Requisiti per escavatori a fune
- UNI EN 474-2:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 2: Requisiti per apripista
- UNI EN 474-3:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 3: Requisiti per caricatori
- UNI EN 474-4:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 4: Requisiti per terne
- UNI EN 474-5:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici
- UNI EN 474-6:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 6: Requisiti per autoribaltabili
- UNI EN 474-7:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 7: Requisiti per motoruspe
- UNI EN 474-8:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 8: Requisiti per motolivellatrici
- UNI EN 474-9:2009 – Macchine movimento terra – Sicurezza – Parte 9: Requisiti per posatubi
- UNI EN 13531:2009 – Macchine movimento terra – Struttura di protezione in caso di rovesciamento (TOPS) per escavatori compatti – Prove di laboratorio e requisiti di prestazione
- UNI EN 791:2009 – Macchine perforatrici – Sicurezza
- UNI EN 500-4:2009 – Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per compattatori
- UNI EN 996:2009 – Apparecchiature di palificazione – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12418:2009 – Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 746-1:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale
- UNI EN 746-3:2009 Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l’utilizzo di gas di atmosfera
- UNI EN 12981:2009 – Impianti di verniciatura – cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13355:2009 – Impianti di verniciatura – Cabine forno – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 869:2009 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
- UNI EN ISO 14121-1:2007 – Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 1: Principi
- UNI EN 1760-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-2:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pressione – Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-3:2009 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di protezione sensibili alla pression e – Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
- UNI EN 614-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione – Parte 1: Terminologia e principi generali
- EC 1-2009 UNI EN 14673:2007 (errata corrige) – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN 14673:2007 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza per presse idrauliche a forgiare a caldo in stampo aperto per acciaio e per metalli non ferrosi
- UNI EN ISO 11680-1:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 1: Unità con motore a combustione interna integrato
- UNI EN ISO 11680-2:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 2: Unità per uso con una sorgente di potenza portata a spalla
- UNI EN ISO 11688:2009 – Acustica – Suggerimenti pratici per la progettazione delle macchine e della apparecchiature a bassa emissione di rumore – Parte 1: Pianificazione
- UNI EN ISO 11806.2009 – Macchine agricole e forestali – Decespugliatori e tagliaerba portatili con motore a combustione interna – Sicurezza
- UNI EN ISO 22867:2009 – Macchine forestali – Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna – Vibrazioni alle impugnature
- UNI EN ISO 2860:2009 – Macchine movimento terra – Dimensioni minime di accesso
- UNI EN ISO 2867:2009 – Macchine movimento terra – Mezzi d’accesso
- UNI EN ISO 3164:2009 – Macchine movimento terra – Valutazione di laboratorio delle strutture di protezione – Specifiche per il volume limite di deformazione
- UNI EN ISO 3457:2009 – Macchine movimento terra – Ripari – Definizioni e requisiti
- UNI EN ISO 3741:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di – Metodi di laboratorio in camere riverberanti
- UNI EN ISO 3743-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 1: Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
- UNI EN ISO 3743-2:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora – Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili – Parte 2: Metodi in camere riverberante speciali
- UNI EN ISO 3744:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3745:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi-anecoica
- UNI EN ISO 3746:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
- UNI EN ISO 3747:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora – Metodo di confronto per utilizzo in opera
- UNI EN ISO 4871:2009 – Acustica – Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature
- UNI EN ISO 9614-1:2009 – Acustica – Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 1: Misurazione per punti discreti
- UNI EN ISO 9614-3:2009 – Acustica – Detreminazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico – Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione
- UNI EN ISO 11200:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
- UNI EN ISO 11201:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente
- UNI EN ISO 11202:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo di controllo in opera
- UNI EN ISO 11203:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
- UNI EN ISO 11204:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni – Metodo richiedente correzioni ambientali
- UNI EN ISO 11205:2009 – Acustica – Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in opera al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico
- UNI CEN/TS 15730:2009 – Macchine movimento terra – Linee guida per la valutazione dell’esposizione alle vibrazioni del corpo intero in macchine con operatore a bordo – Uso di dati armonizzati raccolti da istituti internazionali, organizzazioni e costruttori
- UNI EN 1032:2009 – Vibrazioni meccaniche – Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria
| Disponibilità delle Istruzioni per l'Uso La linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha fornito indicazioni sulla forma in cui devono essere fornite le istruzioni per l'uso
§255 The form of the instructions Section 1.7.4 does not specify the form of the instructions. It is generally agreed that all health and safety related instructions must be supplied in paper form, since it cannot be assumed that the user has access to the means of reading instructions supplied in electronic form or made available on an Internet site. However, it is often useful for the instructions to be made available in electronic form and on the Internet as well as in paper form, since this enables the user to download the electronic file if he so wishes and to recover the instructions if the paper copy has been lost. This practice also facilitates the updating of the instructions when this is necessary.
Quindi le istruzioni per l'uso devono sempre essere fornite in forma cartacea, mentre la loro disponibilità in forma elettronica può essere solamente un mezzo supplementare. | Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità della macchine Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) recita: For electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC has been reworded as follows: “1.5.1. Electricity supply Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.” This implies that, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer's EC Declaration of conformity should not refer to the LVD.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine. Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha precisato: §222 – The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear that the procedures of the LVD relating to the placing on the market and putting into service are not applicable to machinery subject to the Machinery Directive. This means that the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD. | Proroga presunzione di conformità UNI EN 954-1:1998 Con la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 2009/C 321/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 321 del 29/12/2009 è stata prolungata la data di cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN 954-1:1998 (inizialmente prevista per il 28/12/2009) al 31/12/2011. Quindi attualmente sono in vigore entrambe le norme, ma sarebbe opportuno utilizzare la norma UNI EN ISO 13849-1:2008 in quanto la norma UNI EN 954-1:1998 è datata e ad oggi non rappresenta più lo stato dell'arte; inoltre la norma UNI EN 954-1:1998 non contiene requisiti per il software che svolge funzioni di sicurezza, che invece sono compresi nella norma UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi è inadatta per i circuiti di comando che utilizzano componenti elettronici programmabili per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. In aggiunta, diverse norme di tipo C (ovvero applicabili a specifiche tipologie di macchine) richiedono esplicitamente un Performance Level (PL) in accordo con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13849-1:2008. Infine dopo il 31/12/2011 la norma di riferimento per i circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza sarà solamente la UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi tutti i circuiti progettati secondo la norma UNI EN 954-1:1998 non godranno più della presunzione di conformità dopo tale data. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 17 gennaio 2010
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 17 gennaio 2010  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 17 gennaio 2010 |
Novità Legislative e Normative QUALITA' - UNI/TR 11220:2009 GESTIONE PER LA QUALITÀ - SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NELLE NORME DELLA SERIE ISO 9000: Il rapporto tecnico ha lo scopo di fornire maggiori informazioni sui significati dei termini utilizzati nelle norme sulla gestione per la qualità (serie ISO 9000) e sulla correlazione tra tali termini in lingua inglese e i corrispettivi in italiano. Non fornisce delle definizioni aggiuntive a quelle della UNI EN ISO 9000, ma specifica il significato dei termini utilizzati nelle suddette norme e non definiti.
UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009 - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - REQUISITI GENERALI PER I MARCHI DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE: La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO/IEC 17030 (edizione maggio 2009). La norma fornisce i requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte, compresi il loro rilascio e utilizzo. SICUREZZARegione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto n. 13559 del 10 dicembre 2009 - Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004. Le linee guida sono di supporto alla effettuazione della valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato richiesta dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. - Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2009 "Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo all'attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE (ADR)".
UNI EN 1827:2009 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - SEMIMASCHERE SENZA VALVOLE DI INSPIRAZIONE E CON FILTRI SMONTABILI PER LA PROTEZIONE CONTRO GAS O GAS E PARTICELLE O SOLAMENTE PARTICELLE - REQUISITI, PROVE, MARCATURA: La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1827:1999+A1 (edizione giugno 2009). La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per semimaschere (riutilizzabili) senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas, o gas e particelle o solamente particelle. - UNI EN ISO 9920:2009 - ERGONOMIA DELL'AMBIENTE TERMICO - VALUTAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO E DELLA RESISTENZA EVAPORATIVA DELL'ABBIGLIAMENTO: La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 9920 (edizione giugno 2009). La norma specifica i metodi di valutazione delle caratteristiche termiche (resistenza allo scambio termico secco ed allo scambio evaporativo) in condizioni stazionarie per un abbigliamento, basandosi sui valori dei tessuti, dei capi di abbigliamento e degli insiemi di questi ultimi. La norma esamina l'influenza del movimento corporeo e della penetrazione dell'aria sull'isolamento termico e sulla resistenza evaporativa. La norma:- non prende in considerazione altri effetti dell'abbigliamento, quali l'assorbimento dell'acqua, l'effetto tampone o il comfort al tatto, - non tiene conto dell'influenza della pioggia e della neve sulle caratteristiche termiche, - non considera particolari abbigliamenti protettivi (abbigliamenti raffreddati ad acqua, abbigliamenti ventilati, abbigliamenti riscaldati), o- non tratta l'isolamento distinto su diverse parti del corpo ed il discomfort dovuto all'asimmetria dell'abbigliamento.
IMPIANTI E ATTREZZATURE UNI EN 13445-8:2009 - RECIPIENTI A PRESSIONE NON ESPOSTI A FIAMMA - PARTE 8: REQUISITI AGGIUNTIVI PER I RECIPIENTI A PRESSIONE DI ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO: La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13445-8 (edizione luglio 2009). La norma specifica i requisiti per i recipienti a pressione non esposti a fiamma e relativi componenti realizzati in alluminio e leghe di alluminio, in aggiunta ai requisiti generali per i recipienti a pressione non esposti a fiamma definiti dalla UNI EN 13445 parti da 1 a 5. La norma tratta i recipienti a pressione non esposti a fiamma fino a 500 cicli completi di carico. - UNI CEN/TS 81-83:2009 - REGOLE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI - ASCENSORI ESISTENTI - PARTE 83: REGOLE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AGLI ATTI VANDALICI: La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 81-83 (edizione ottobre 2009). La specifica tecnica fornisce soluzioni circa l'applicazione della UNI EN 81- 71, in conformità al punto 5.3 della UNI EN 81-80, agli ascensori esistenti al fine di migliorare la loro resistenza agli atti vandalici.Il documento si applica agli ascensori in installazione permanente che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose, e che si muove tra guide inclinate non più di 15ø rispetto alla verticale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Decreto 12 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti e per l’acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione” (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009). Ai sensi del D.M. n. 135/2008 recante adozione del PAN GPP, Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, il decreto fissa i criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti (rientranti nella categoria “Servizi urbani e al territorio – gestione del verde pubblico, arredo urbano”), e per l’acquisto di carta in risme (categoria “Cancelleria – carta e materiali da consumo”) da parte della pubblica amministrazione.
| Direttiva 2009/148/CE - Protezione lavoratori dal rischio amianto E' stata emananta la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. (G.U.U.E. 16 dicembre 2009, L 330) Tale direttiva è la versione codificata della direttiva 83/477/CEE che recepisce in un nuovo definitivo testo le varie modifiche apportate all'originale. Le disposizioni contenute sono dunque per la maggior parte già vigenti e contenute nel D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III. La direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi. Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche. La direttiva risulta applicabile in particolar modo per tutte le attività che prevedono l'uso, la manipolazione e lo stoccaggio di materiali in amianto o contenenti amianto. Tra le proncipali prescrizioni indicate troviamo: - la valutazione dei rischi di esposizione;
- la notifica agli enti competenti degli esposti;
- la verifica del rispetto dei limiti di esposizione a fibre di amianto aerodiperso;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre il rischio di esposizione;
- le procedure per gestire in sicurezza le operazioni di demolizione, rimozione, riparazione e manutenzione elementi in amianto o contentenenti amianto
- Formazione dei lavoratori,
- Accertamento clinico e sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
| Direttiva 2009/142/CE - Nuova direttiva sugli apparecchi a gas E' stata emanata la Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas (G.U.U.E. 16 dicembre 2009, L 330) La direttiva si applica a:
apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati; - dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas
per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar
Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 gennaio 2010
Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 gennaio 2010  Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 gennaio 2010 |
Nuove norme pubblicate CEI EN 60204-32 - Class. CEI 44 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento CEI UNI EN ISO 14971 - Class. CEI 62-121 - Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici EC 1-2009 UNI EN ISO 13849-1:2008 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione EN 1218-5:2004+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain EN 15811:2009 - Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool (ISO/TS 28923:2007 modified) EN 1807:1999+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Band sawing machines EN 1837:1999+A1:2009 - Safety of machinery - Integral lighting of machines EN 1870-10:2003+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines EN 1870-11:2003+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) EN 1870-17:2007+A2:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (manual radial arm saws) EN 1870-5:2002+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines EN 1870-7:2002+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading EN 1870-8:2001+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading EN 1870-9:2000+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading EN 609-2:1999+A1:2009 - Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2: Screw splitters ISO 28139:2009 - Agricultural and forestry machinery - Knapsack combustion-engine-driven mistblowers - Safety requirements ISO 4254-6:2009 - Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors ISO/DIS 10218-1 - Robots and robotic devices - Safety requirements - Part 1: Industrial robots (Revision of ISO 10218-1:2006, ISO 10218-1:2006/Cor 1:2007) ISO/DIS 11148-1 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 1: Assembly power tools for non- threaded mechanical fasteners ISO/DIS 11148-10 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 10: Compression power tools ISO/DIS 11148-11 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 11: Nibblers and shears ISO/DIS 11148-12 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 12: Circular, oscillating and reciprocating saws ISO/DIS 11148-2 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 2: Cutting-off and crimping power tools ISO/DIS 11148-5 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 5: Rotary percussive drills ISO/DIS 11148-7 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 7: Grinders ISO/DIS 11148-8 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 8: Sanders and polishers ISO/DIS 11148-9 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 9: Die grinders ISO/DIS 11837 - Machinery for forestry - Saw chain shot guarding systems - Test method and performance criteria ISO/DIS 22867 - Forestry and garden machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (Revision of ISO 22867:2004, ISO 22867:2004/Cor 1:2006) prEN ISO 11148-1 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners (ISO/DIS 11148-1:2009) prEN ISO 11148-10 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools (ISO/DIS 11148-10:2009) prEN ISO 11148-11 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears (ISO/DIS 11148-11:2009) prEN ISO 11148-12 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12: Circular, oscillating and reciprocating saws (ISO/DIS 11148-12:2009) prEN ISO 11148-2 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools (ISO/DIS 11148-2:2009) prEN ISO 11148-5 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills (ISO/DIS 11148-5:2009) prEN ISO 11148-7 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders (ISO/DIS 11148-7:2009) prEN ISO 11148-8 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers (ISO/DIS 11148-8:2009) prEN ISO 11148-9 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders (ISO/DIS 11148-9:2009) prEN ISO 11680-1 - Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO/DIS 11680- 1:2009) prEN ISO 11680-2 - Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source (ISO/DIS 11680-2:2009) prEN ISO 11806-2 - Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, handheld, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines with backpack power source (ISO/DIS 11806-2:2009) UNI EN 12159:2009 - Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente UNI EN 13001-2:2009 - Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi UNI EN 13898:2009 - Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli UNI EN 13985:2009 - Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina UNI EN 14010:2009 - Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi automatici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio UNI EN 1495:2009 - Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne UNI EN 1570:2009 - Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili UNI EN 1756-2:2009 - Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri UNI EN 791:2009 - Macchine perforatrici - Sicurezza UNI EN ISO 11681-1:2009 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali UNI EN ISO 11681-2:2009 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura UNI EN ISO 14155-1:2009 - Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Parte 1: Requisiti generali UNI EN ISO 22868:2009 - Macchine forestali - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) UNI EN ISO 3449:2009 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione UNI EN ISO 3450:2009 - Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti di prestazione e metodi di prova UNI EN ISO 6682:2009 - Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi UNI EN ISO 6683:2009 - Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove UNI EN ISO 7096:2009 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore UNI EN ISO 9902-1:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni UNI EN ISO 9902-2:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura UNI EN ISO 9902-3:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti UNI EN ISO 9902-4:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami UNI EN ISO 9902-5:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria UNI EN ISO 9902-6:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti UNI EN ISO 9902-7:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio
| Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Una delle novità introdotte dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CE è l'obbligo di indicazione — sia nella dichiarazione CE di conformità per le macchine che nella dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine — della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Questa persona deve essere stabilita nella Comunità Europea e può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; nel caso il fabbricante della macchina sia stabilito nella comunità questa persona può essere il fabbricante stesso. A tale proposito la guida ufficiale della Commissione Europea sulla direttiva macchine (Guide to application of Directive 2006/42/EC – 1st Edition – December 2009) indica: The person authorised to compile the technical file is a natural or legal person established in the Community who has been entrusted by the manufacturer with the task of assembling and making available the relevant elements of the technical file in response to a duly reasoned request from the market surveillance authorities of one of the Member States. The person authorised to compile the technical file is not, as such, responsible for the design, construction or conformity assessment of the machinery, for drawing up the documents included in the technical file, for affixing the CE marking or for drawing up and signing the EC Declaration of Conformity. All machinery manufacturers must indicate the name and address of the person authorised to compile the technical file. For manufacturers established in the Community, the person authorised to compile the technical file may be the manufacturer himself, his authorised representative, a contact person belonging to the manufacturer's staff (who can be the same as the signatory of the EC Declaration of Conformity) or another natural or legal person established in the Community to whom the manufacturer entrusts this task. For manufacturers established outside the Community, the person authorised to compile the technical file may be any natural or legal person established in the Community who is entrusted with the task of assembling and making available the technical file in response to a duly reasoned request. If a manufacturer established outside the Community has chosen to mandate an authorised representative in the Community to carry out all or part of the obligations set out in Article 5 the authorised representative in the Community can also be the person authorised to compile the technical file. | Pubblicata la guida ufficiale della nuova direttiva macchine 2006/42/CE È stata pubblicata la prima edizione della giuda ufficiale della Commissione Europea sulla nuova direttiva macchine 2006/42/CE; la giuda contiene i commenti ai considerando, all'articolato e agli allegati I e II della direttiva 2006/42/CE; una seconda edizione della giuda contenente anche i commenti agli allegato da III a IX della direttiva 2006/42/CE è prevista per la primavera del 2010. La guida (in lingua inglese) è scaricabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/machinery/index_en.htm | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 21 dicembre 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 21 dicembre 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 21 dicembre 2009 |
Novità Legislative e Normative QUALITA' - UNI/TR 11220:2009 GESTIONE PER LA QUALITÀ - SIGNIFICATO DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NELLE NORME DELLA SERIE ISO 9000: Il rapporto tecnico ha lo scopo di fornire maggiori informazioni sui significati dei termini utilizzati nelle norme sulla gestione per la qualità (serie ISO 9000) e sulla correlazione tra tali termini in lingua inglese e i corrispettivi in italiano. Non fornisce delle definizioni aggiuntive a quelle della UNI EN ISO 9000, ma specifica il significato dei termini utilizzati nelle suddette norme e non definiti.
UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009 - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - REQUISITI GENERALI PER I MARCHI DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE: La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO/IEC 17030 (edizione maggio 2009). La norma fornisce i requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte, compresi il loro rilascio e utilizzo. SICUREZZARegione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto n. 13559 del 10 dicembre 2009 - Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004. Le linee guida sono di supporto alla effettuazione della valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato richiesta dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. - Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2009 "Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo all'attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE (ADR)".
UNI EN 1827:2009 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - SEMIMASCHERE SENZA VALVOLE DI INSPIRAZIONE E CON FILTRI SMONTABILI PER LA PROTEZIONE CONTRO GAS O GAS E PARTICELLE O SOLAMENTE PARTICELLE - REQUISITI, PROVE, MARCATURA: La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1827:1999+A1 (edizione giugno 2009). La norma specifica i requisiti prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per semimaschere (riutilizzabili) senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas, o gas e particelle o solamente particelle. - UNI EN ISO 9920:2009 - ERGONOMIA DELL'AMBIENTE TERMICO - VALUTAZIONE DELL'ISOLAMENTO TERMICO E DELLA RESISTENZA EVAPORATIVA DELL'ABBIGLIAMENTO: La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 9920 (edizione giugno 2009). La norma specifica i metodi di valutazione delle caratteristiche termiche (resistenza allo scambio termico secco ed allo scambio evaporativo) in condizioni stazionarie per un abbigliamento, basandosi sui valori dei tessuti, dei capi di abbigliamento e degli insiemi di questi ultimi. La norma esamina l'influenza del movimento corporeo e della penetrazione dell'aria sull'isolamento termico e sulla resistenza evaporativa. La norma:- non prende in considerazione altri effetti dell'abbigliamento, quali l'assorbimento dell'acqua, l'effetto tampone o il comfort al tatto, - non tiene conto dell'influenza della pioggia e della neve sulle caratteristiche termiche, - non considera particolari abbigliamenti protettivi (abbigliamenti raffreddati ad acqua, abbigliamenti ventilati, abbigliamenti riscaldati), o- non tratta l'isolamento distinto su diverse parti del corpo ed il discomfort dovuto all'asimmetria dell'abbigliamento.
IMPIANTI E ATTREZZATURE UNI EN 13445-8:2009 - RECIPIENTI A PRESSIONE NON ESPOSTI A FIAMMA - PARTE 8: REQUISITI AGGIUNTIVI PER I RECIPIENTI A PRESSIONE DI ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO: La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13445-8 (edizione luglio 2009). La norma specifica i requisiti per i recipienti a pressione non esposti a fiamma e relativi componenti realizzati in alluminio e leghe di alluminio, in aggiunta ai requisiti generali per i recipienti a pressione non esposti a fiamma definiti dalla UNI EN 13445 parti da 1 a 5. La norma tratta i recipienti a pressione non esposti a fiamma fino a 500 cicli completi di carico. - UNI CEN/TS 81-83:2009 - REGOLE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI - ASCENSORI ESISTENTI - PARTE 83: REGOLE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AGLI ATTI VANDALICI: La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 81-83 (edizione ottobre 2009). La specifica tecnica fornisce soluzioni circa l'applicazione della UNI EN 81- 71, in conformità al punto 5.3 della UNI EN 81-80, agli ascensori esistenti al fine di migliorare la loro resistenza agli atti vandalici.Il documento si applica agli ascensori in installazione permanente che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose, e che si muove tra guide inclinate non più di 15ø rispetto alla verticale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Decreto 12 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti e per l’acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione” (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009). Ai sensi del D.M. n. 135/2008 recante adozione del PAN GPP, Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, il decreto fissa i criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendanti (rientranti nella categoria “Servizi urbani e al territorio – gestione del verde pubblico, arredo urbano”), e per l’acquisto di carta in risme (categoria “Cancelleria – carta e materiali da consumo”) da parte della pubblica amministrazione.
| Direttiva 2009/148/CE - Protezione lavoratori dal rischio amianto E' stata emananta la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. (G.U.U.E. 16 dicembre 2009, L 330) Tale direttiva è la versione codificata della direttiva 83/477/CEE che recepisce in un nuovo definitivo testo le varie modifiche apportate all'originale. Le disposizioni contenute sono dunque per la maggior parte già vigenti e contenute nel D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III. La direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi. Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche. La direttiva risulta applicabile in particolar modo per tutte le attività che prevedono l'uso, la manipolazione e lo stoccaggio di materiali in amianto o contenenti amianto. Tra le proncipali prescrizioni indicate troviamo: - la valutazione dei rischi di esposizione;
- la notifica agli enti competenti degli esposti;
- la verifica del rispetto dei limiti di esposizione a fibre di amianto aerodiperso;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre il rischio di esposizione;
- le procedure per gestire in sicurezza le operazioni di demolizione, rimozione, riparazione e manutenzione elementi in amianto o contentenenti amianto
- Formazione dei lavoratori,
- Accertamento clinico e sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
| Direttiva 2009/142/CE - Nuova direttiva sugli apparecchi a gas E' stata emanata la Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas (G.U.U.E. 16 dicembre 2009, L 330) La direttiva si applica a:
apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati; - dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas
per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 °C e ad una pressione di 1 bar
Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali. | UNI EN 9100:2009 relativa ai requisiti supplementari per sistemi qualità in ambito aerospaziale. Pubblicata da UNI la nuova norma UNI EN 9100:2009 – “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa” che sostituisce la versione precedente UNI EN 9100:2005. La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 9100 (edizione agosto 2009) e tiene conto delle correzioni introdotte il 9 settembre 2009. La norma include i requisiti del sistema di gestione per la qualità della UNI EN ISO 9001:2008 e specifica i requisiti supplementari per l'industria aeronautica, dello spazio e della difesa. La nuova norma UNI EN 9100:2009, oltre a recepire le modifiche introdotte dalla UNI EN ISO 9001:2008, prevede numerose innovazioni alle parti specifiche del settore aerospaziale quali ad esempio: il campo di applicazione viene esteso al settore Difesa, riconoscendo l'utilità dello schema anche per applicazioni militari terrestri e navali; nuova definizione di "rischio", come "situazione o circostanza indesiderabile che ha una probabilità di accadere, unitamente a conseguenze potenzialmente negative"; nuova definizione di "requisiti speciali", che comportano alti rischi per essere conseguiti e devono quindi essere sottoposti al processo di "risk management"; nuova definizione di "oggetti critici", che hanno un impatto significativo sulla realizzazione o sull'uso del prodotto (ad esempio su sicurezza, prestazioni, producibilità) quindi strettamente collegati ai "requisiti speciali"; nuovo requisito "Gestione dei progetti", mirato a pianificare e gestire la realizzazione del prodotto in modo strutturato e regolato, per soddisfare i requisiti con un rischio accettabile; nuovo requisito "Gestione dei rischi", applicabile non più soltanto alla fase di definizione dei requisiti del prodotto, ma lungo tutta la sua realizzazione; ridefinizione del requisito "Gestione della configurazione" focalizzandolo maggiormente sul prodotto; il requisito sul trasferimento di attività si applica ora anche al trasferimento permanente e non solo a quello temporaneo; il requisito di ispezione del primo articolo non è costituito solo da una verifica, ma da un processo volto ad assicurare che la realizzazione del prodotto sia adeguatamente sotto controllo; riferimento a "tecniche statistiche riconosciute" per i collaudi a campione.
Le scadenze per l'applicazione della nuova norma saranno le seguenti: le certificazioni secondo la nuova norma UNI EN 9100:2009 saranno possibili a partire dai primi mesi del 2010; le organizzazioni già certificate secondo lo standard UNI EN:2005 dovranno adeguarsi alla nuova norma entro la fine del 2011.
| PUBBLICATA LA NUOVA NORMA UNI ISO/TS 16949:2009 Alla fine del mese di novembre UNI ha pubblicato la nuova norma UNI ISO/TS 16949:2009 – “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per l’applicazione della ISO 9001:2008 per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell’industria automobilistica” che sostituisce la versione precedente UNI ISO/TS 16949:2002. La specifica tecnica, insieme alla UNI EN ISO 9001:2008, definisce i requisiti del sistema di gestione per la qualità per la progettazione e sviluppo, produzione e, quando pertinente, per l'installazione ed assistenza dei prodotti relativi al settore automobilistico. Essa è applicabile ai siti di organizzazioni presso i quali sono fabbricate parti di produzione e/o di ricambio specificate dal cliente. Le funzioni di supporto, sia interne sia remote, (come per esempio centri di progettazione, direzioni centrali e centri di distribuzione) che supportano il sito fanno parte dell'audit del sito stesso, ma non possono ottenere la certificazione a sé stante secondo la specifica tecnica. La specifica tecnica può essere applicata a tutta la catena di fornitura automobilistica. Le modifiche introdotte riguardano in particolare gli adeguamenti necessari per garantire la compatibilità con i requisiti previsti dalla norma ISO 9001:2008 con relativi chiarimenti su alcuni punti già esistenti, indirizzati a migliorarne l’uniformità di applicazione, e quelli rivolti a migliorare la corrispondenza con quanto previsto dalla norma ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale, mentre sono rimasti invariati i contenuti aggiuntivi, specifici del settore automotive. Il periodo di transizione per l’adeguamento delle organizzazioni ai nuovi requisiti è fissato in 120 giorni a partire dalla data formale di pubblicazione (26 novembre 2009); pertanto le organizzazioni già certificate secondo UNI ISO/TS 16949:2002 dovranno recepire la nuova norma nel loro Sistema di Gestione per la Qualità, aggiornando la documentazione, verificando in che misura la nuova norma possa aver avuto influenza sul Sistema di Gestione, controllando se le loro interpretazioni sono differenti dai chiarimenti forniti dalla nuova norma e verificando se sia il caso di porre in atto delle azioni correttive sul sistema per assicurarne la conformità. Le certificazioni di conformità alla UNI ISO/TS 16949:2009 potranno essere rilasciate alle aziende già in possesso di certificazione ISO/TS16949:2002 a seguito di un audit di sorveglianza o ricertificazione già programmato, durante il quale sarà verificato il recepimento della nuova norma. Gli organismi di Certificazione, dalla data di pubblicazione della nuova norma, potranno rilasciare le nuove certificazioni o le ricertificazioni in conformità alla UNI ISO/TS 16949:2009. | UNI EN ISO 9004:2009 - Miglioramento dei sistemi qualità Alla fine del mese di novembre UNI ha pubblicato la nuova UNI EN ISO 9004:2009 – “Gestire un’organizzazione per il successo durevole – L’approccio della gestione per la qualità” che sostituisce la versione precedente UNI EN ISO 9004:2000 – “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”. La norma, versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma europea EN ISO 9004 (edizione novembre 2009) intende fornire alle organizzazioni una guida per aiutare a raggiungere il successo durevole attraverso l'approccio della gestione per la qualità. Essa è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo ed attività e non è intesa per la certificazione, né per fini regolamentari o contrattuali. Il successo durevole di un'organizzazione è conseguito mediante la sua capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi clienti e di altre parti interessate, nel lungo periodo ed in modo bilanciato. La norma promuove l'autovalutazione come uno strumento importante per il riesame del livello di maturità dell'organizzazione, comprendente la sua leadership, la sua strategia, il suo sistema di gestione, le sue risorse ed i suoi processi, per identificare aree di forza e di debolezza ed opportunità di miglioramenti e/o innovazioni. La norma fornisce una prospettiva di gestione per la qualità più ampia rispetto alla UNI EN ISO 9001; essa si rivolge alle esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate e fornisce una guida per il miglioramento sistematico e continuo delle prestazioni complessive dell'organizzazione. La ISO 9004 edizione 2000 rappresentava una guida per le organizzazioni che, andando oltre i requisiti della ISO 9001:2000, intendessero prendere in esame l’efficacia e l’efficienza del proprio sistema di gestione per la qualità e le potenzialità per il miglioramento delle proprie prestazioni. Nove anni dopo, la nuova norma non risponde solo alla necessità di un riallineamento con il mutato scenario economico-sociale ma costituisce una guida, comprensibile e facile da applicare, per la gestione strategica e operativa delle organizzazioni che desiderano conseguire il successo e mantenerlo nel lungo periodo. La ISO 9004:2009, pur mantenendo un esplicito ancoraggio agli otto principi di gestione per la qualità aggiunge nuovi elementi al quadro di riferimento, enfatizzando in particolare: - la prospettiva etico-sociale;
- la mission e vision dell’organizzazione;
- la capacità dell’organizzazione di modificare se stessa e i propri prodotti e processi, in risposta alle mutevoli condizioni di rischio/opportunità;
- il knowledge management;
- il risk management;
- l’allineamento e il collegamento con gli altri sistemi di gestione adottati dall’organizzazione;
- la capacità di trasformare le strategie in azioni concrete e correlare i risultati agli obiettivi
| Direttiva 2009/105/CE - Recipienti semplici a pressione E' stata pubblicata sulla G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. 264 la direttiva Parlamento Europeo 16 settembre 2009 n. 2009/105/CE relativa ai recipienti semplici a pressione nella sua versione codificata. La pubblicazione di tale versione codificata si è resa necessaria in quanto la precedente direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, ha subito diverse e sostanziali modificazioni (direttiva 90/488/CEE del Consiglio e direttiva 93/68/CEE del Consiglio), risultandone di fatto abrogata. La direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie. Per "recipiente semplice a pressione" la Direttiva intende "qualunque recipiente saldato soggetto a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato a essere esposto alla fiamma".
Le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.Il recipiente è costituito:
- da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’interno o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; o
- da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione.
La pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar/l. La temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a - 50 °C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per l'acciaio e 100 °C per l'alluminio o la lega di alluminio.
| | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 23 dicembre 2009
Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 23 dicembre 2009  Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 23 dicembre 2009 |
Nuove norme pubblicate CEI EN 60204-32 - Class. CEI 44 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento CEI UNI EN ISO 14971 - Class. CEI 62-121 - Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici EC 1-2009 UNI EN ISO 13849-1:2008 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione EN 1218-5:2004+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain EN 15811:2009 - Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool (ISO/TS 28923:2007 modified) EN 1807:1999+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Band sawing machines EN 1837:1999+A1:2009 - Safety of machinery - Integral lighting of machines EN 1870-10:2003+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines EN 1870-11:2003+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) EN 1870-17:2007+A2:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (manual radial arm saws) EN 1870-5:2002+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines EN 1870-7:2002+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading EN 1870-8:2001+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading EN 1870-9:2000+A1:2009 - Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading EN 609-2:1999+A1:2009 - Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2: Screw splitters ISO 28139:2009 - Agricultural and forestry machinery - Knapsack combustion-engine-driven mistblowers - Safety requirements ISO 4254-6:2009 - Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors ISO/DIS 10218-1 - Robots and robotic devices - Safety requirements - Part 1: Industrial robots (Revision of ISO 10218-1:2006, ISO 10218-1:2006/Cor 1:2007) ISO/DIS 11148-1 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 1: Assembly power tools for non- threaded mechanical fasteners ISO/DIS 11148-10 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 10: Compression power tools ISO/DIS 11148-11 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 11: Nibblers and shears ISO/DIS 11148-12 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 12: Circular, oscillating and reciprocating saws ISO/DIS 11148-2 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 2: Cutting-off and crimping power tools ISO/DIS 11148-5 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 5: Rotary percussive drills ISO/DIS 11148-7 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 7: Grinders ISO/DIS 11148-8 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 8: Sanders and polishers ISO/DIS 11148-9 - Hand-held non-electric power tools – Safety requirements – Part 9: Die grinders ISO/DIS 11837 - Machinery for forestry - Saw chain shot guarding systems - Test method and performance criteria ISO/DIS 22867 - Forestry and garden machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (Revision of ISO 22867:2004, ISO 22867:2004/Cor 1:2006) prEN ISO 11148-1 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners (ISO/DIS 11148-1:2009) prEN ISO 11148-10 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools (ISO/DIS 11148-10:2009) prEN ISO 11148-11 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears (ISO/DIS 11148-11:2009) prEN ISO 11148-12 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12: Circular, oscillating and reciprocating saws (ISO/DIS 11148-12:2009) prEN ISO 11148-2 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools (ISO/DIS 11148-2:2009) prEN ISO 11148-5 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills (ISO/DIS 11148-5:2009) prEN ISO 11148-7 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders (ISO/DIS 11148-7:2009) prEN ISO 11148-8 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers (ISO/DIS 11148-8:2009) prEN ISO 11148-9 - Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders (ISO/DIS 11148-9:2009) prEN ISO 11680-1 - Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO/DIS 11680- 1:2009) prEN ISO 11680-2 - Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source (ISO/DIS 11680-2:2009) prEN ISO 11806-2 - Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, handheld, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines with backpack power source (ISO/DIS 11806-2:2009) UNI EN 12159:2009 - Ascensori da cantiere per persone e materiali con cabina guidata verticalmente UNI EN 13001-2:2009 - Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carichi UNI EN 13898:2009 - Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici per il taglio a freddo dei metalli UNI EN 13985:2009 - Macchine utensili - Sicurezza - Cesoie a ghigliottina UNI EN 14010:2009 - Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi automatici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio UNI EN 1495:2009 - Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne UNI EN 1570:2009 - Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili UNI EN 1756-2:2009 - Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l'installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Sponde caricatrici per passeggeri UNI EN 791:2009 - Macchine perforatrici - Sicurezza UNI EN ISO 11681-1:2009 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali UNI EN ISO 11681-2:2009 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura UNI EN ISO 14155-1:2009 - Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Parte 1: Requisiti generali UNI EN ISO 22868:2009 - Macchine forestali - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) UNI EN ISO 3449:2009 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione UNI EN ISO 3450:2009 - Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti di prestazione e metodi di prova UNI EN ISO 6682:2009 - Macchine movimento terra - Zone di conforto e accessibilità dei comandi UNI EN ISO 6683:2009 - Macchine movimento terra - Cinture di sicurezza e ancoraggi per cinture di sicurezza - Requisiti di prestazione e prove UNI EN ISO 7096:2009 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore UNI EN ISO 9902-1:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 1: Requisiti comuni UNI EN ISO 9902-2:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 2: Macchinario di preparazione alla filatura e di filatura UNI EN ISO 9902-3:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 3: Macchinario per la produzione di nontessuti UNI EN ISO 9902-4:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 4: Macchinario di lavorazione del filato e di produzione di corde e cordami UNI EN ISO 9902-5:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 5: Macchinario di preparazione alla tessitura e alla maglieria UNI EN ISO 9902-6:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 6: Macchinario per la fabbricazione di tessuti UNI EN ISO 9902-7:2009 - Macchinario tessile - Procedura per prove di rumorosità - Parte 7: Macchinario per la tintura e il finissaggio
| Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico Una delle novità introdotte dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CE è l'obbligo di indicazione — sia nella dichiarazione CE di conformità per le macchine che nella dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine — della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Questa persona deve essere stabilita nella Comunità Europea e può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; nel caso il fabbricante della macchina sia stabilito nella comunità questa persona può essere il fabbricante stesso. A tale proposito la guida ufficiale della Commissione Europea sulla direttiva macchine (Guide to application of Directive 2006/42/EC – 1st Edition – December 2009) indica: The person authorised to compile the technical file is a natural or legal person established in the Community who has been entrusted by the manufacturer with the task of assembling and making available the relevant elements of the technical file in response to a duly reasoned request from the market surveillance authorities of one of the Member States. The person authorised to compile the technical file is not, as such, responsible for the design, construction or conformity assessment of the machinery, for drawing up the documents included in the technical file, for affixing the CE marking or for drawing up and signing the EC Declaration of Conformity. All machinery manufacturers must indicate the name and address of the person authorised to compile the technical file. For manufacturers established in the Community, the person authorised to compile the technical file may be the manufacturer himself, his authorised representative, a contact person belonging to the manufacturer's staff (who can be the same as the signatory of the EC Declaration of Conformity) or another natural or legal person established in the Community to whom the manufacturer entrusts this task. For manufacturers established outside the Community, the person authorised to compile the technical file may be any natural or legal person established in the Community who is entrusted with the task of assembling and making available the technical file in response to a duly reasoned request. If a manufacturer established outside the Community has chosen to mandate an authorised representative in the Community to carry out all or part of the obligations set out in Article 5 the authorised representative in the Community can also be the person authorised to compile the technical file. | Pubblicata la guida ufficiale della nuova direttiva macchine 2006/42/CE È stata pubblicata la prima edizione della giuda ufficiale della Commissione Europea sulla nuova direttiva macchine 2006/42/CE; la giuda contiene i commenti ai considerando, all'articolato e agli allegati I e II della direttiva 2006/42/CE; una seconda edizione della giuda contenente anche i commenti agli allegato da III a IX della direttiva 2006/42/CE è prevista per la primavera del 2010. La guida (in lingua inglese) è scaricabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/machinery/index_en.htm | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 25 novembre 2009
Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 25 novembre 2009  Newsletter Direttiva Macchine - mercoledì 25 novembre 2009 |
Radiazioni emesse dal macchinario: la norma UNI EN 12198 La Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede che la progettazione e costruzione dei macchinari sia tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni al minimo necessario per il funzionamento ed in modo tale che gli effetti sui lavoratori esposti siano nulli o comunque non pericolosi. La norma armonizzata di riferimento ai fini della valutazione e riduzione delle emissioni di radiazioni non ionizzanti dei macchinari industriali è la UNI EN 12198-1 del gennaio 2009. La norma riguarda l’emissione dai macchinari di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante (radiazioni elettromagnetiche e radiazioni ottiche). Essa fornisce indicazioni utili sulla costruzione di macchinari sicuri. Fornisce inoltre indicazioni sui seguenti aspetti: - identificazione dei campi o delle emissioni di radiazioni non ionizzanti,
- determinazione della loro significatività e intensità,
- valutazione dei rischi possibili,
- mezzi utilizzabili per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni.
La norma non tratta l'emissione di radiazioni laser come pure le sorgenti di radiazioni fissate a una macchina che sono utilizzate unicamente per l'illuminazione.
In funzione del livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria, apporre adeguata segnaletica ed indicare le pertinenti esigenze di informazione/addestramento e le dovute misure di precauzione. I macchinari vengono classificati in tre categorie (0,1,2) a seconda del livello di emissione.
Per ridurre al minimo l'esposizione del personale che opera sulle macchine e l'esposizione indebita occorre agire su tre fronti che sono: installazione e layout del macchinario, delimitazione delle aree, formazione e addestramento del personale.
Installazione e layout. Gli apparati che emettono campi elettromagnetici devono essere installati in aree di lavoro riservate esclusivemente agli stessi e ad idonea distanza da altre aree di lavoro dove può esserci sosta di personale. Inoltre, onde prevenire effetti indiretti, interferenze ed evitare esposizioni indebite, è di fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di qualsiasi tipo ed altre apparecchiature elettriche.
Delimitazione delle aree. Le aree di lavoro in cui possono verificarsi esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione devono essere delimitate con cartelli di segnalazione opportuni. L'accesso a tali aree verrà consentito solo al personale autorizzato.
Addestramento del personale. Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di campi elettromagnetici e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree a rischio (zona controllata) per il tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario stesso. | Applicabilità della direttiva macchine ai pezzi di ricambio La direttiva 98/37/CE si applica alle macchine e ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, dove per macchina si intende (direttiva 98/37/CE, articolo 1, comma 2): - un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale
- un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
- un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, immessa sul mercato per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile
e in modo del tutto analogo (direttiva 2006/42/CE, articolo 2, lettera a): - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta
Quindi perché un oggetto rientri nella definizione di macchina deve avere almeno un organo in movimento — e questo ne denota la connotazione «meccanica» — azionato da una fonte di energia 1 e deve avere una destinazione d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese a uno scopo preciso: una macchina non completa al punto da non poter assolvere le proprie funzioni, non rientra nel campo di applicazione della direttiva. I pezzi di ricambio non sono quindi macchine — e come tali non possono essere marcati CE ai sensi della direttiva macchine — se non rientrano nelle definizioni sopra riportate; ad esempio un albero o un cuscinetto non devono recare la marcatura CE in quanto non rientrano nella definizione di «macchina». I ricambi non rientrano nemmeno nella definizione di «attrezzatura intercambiabile» della direttiva macchine, come chiarito dal commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla commissione per la direttiva macchine dell'unione europea: 70. Il concetto di «attrezzatura intercambiabile» non deve essere inteso letteralmente, in particolare dal punto di vista puramente tecnico. Si tratta infatti di un concetto giuridico proprio della direttiva «macchine» e non si riferisce assolutamente ai molteplici pezzi di ricambio delle macchine. Tali pezzi «intercambiabili» sotto il profilo tecnico non modificano la funzione principale della macchina e non possono pertanto essere considerati «attrezzature intercambiabili» né dal punto di vista giuridico né tecnico.
Qualora invece i pezzi di ricambio ricadano nell'ambito di applicazione di altre direttive — ad esempio direttiva bassa tensione o compatibilità elettromagnetica per i componenti elettrici, direttiva PED o ATEX per apparecchi in pressione o destinati al funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva — dovranno recare la marcatura CE nei modi previsti da tali direttive. [1] La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna (elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso).
| Applicabilità direttiva macchine a impianti di alimentazione Gli impianti di alimentazione delle macchine — quali, ad esempio, gli impianti di alimentazione pneumatica, di vapore, ecc. — sono da considerarsi autonomi rispetto alle macchine che alimentano e quindi non formano con esse assiemi complessi ai quali si applica la direttiva macchine. A questo proposito il commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla Commissione per la direttiva macchine della Comunità Europea riporta (tale commento non ha valore di legge, ma è comunque il riferimento più autorevole disponibile in materia): 67. Il secondo comma del paragrafo 2 precisa che “gli insiemi di macchine o le installazioni complesse sono macchine”. Per «installazioni complesse» s’intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento. Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente.
68. La definizione di «insiemi di macchine» deve applicarsi con buon senso e prudenza. Sarebbe inutile, ad esempio, estenderla a unità industriali complete come le centrali elettriche o le raffinerie di petrolio.
Gli impianti di alimentazione hanno un funzionamento autonomo ed hanno un'applicazione compiuta e ben definita (ad esempio portare un fluido come l'aria dalla pressione atmosferica ad una determinata pressione più elevata); inoltre il loro funzionamento non è solidale con quello delle macchine che vanno ad alimentare. | Nuove norme pubblicate - prEN ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements - Part 1: Industrial robots (ISO/DIS 10218-1:2009)
- prEN 15830: Rough terrain variable reach trucks - Visibility- Test methods and verification
- prEN ISO 28927-4: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission – Part 4: Straight grinders (ISO/DIS 28927-4:2009)
- prEN ISO 28927-10: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission – Part 10: Percussive drills, hammers and breakers (ISO/DIS 28927-10:2009)
- prEN ISO 28927-11: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission – Part 11: Stone hammers ((ISO/DIS 28927-11:2009)
- prEN 1870-4: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading
- ISO/DIS 11850: Machinery for forestry - Self- propelled machinery - Safety requirements (Revision of ISO 11850:2003)
- ISO/DIS 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements - Part 1: Industrial robots (Revision of ISO 10218-1:2006, ISO 10218-1:2006/Cor 1:2007)
- ISO/DIS 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements - Part 1: Industrial robots (Revision of ISO 10218-1:2006, ISO 10218-1:2006/Cor 1:200
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - sabato 21 novembre 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - sabato 21 novembre 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - sabato 21 novembre 2009 |
Sicurezza degli ascensori Il Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" ha stabilito interventi mirati che saranno attuati in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto e che riguardano i proprietari degli impianti o i loro legali rappresentanti. Valutazione dei rischi relativi agli ascensori In occasione della prossima verifica periodica programmata sull'ascensore, il proprietario deve richiedere e concordare una verifica straordinaria dell’impianto per valutare la situazione di rischio, sulla base delle norme di buona tecnica più recenti (es. UNI EN 81-80). I proprietari degli ascensori devono far svolgere la verifica straordinaria entro: - 1 settembre 2011, per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
- 1 settembre 2012, per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
- 1 settembre 2013, per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
- 1 settembre 2014, per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Le verifiche straordinarie sono eseguite dagli enti autorizzati (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro o Organismo notificato) per realizzare un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto e precedono gli interventi di adeguamento necessari. Interventi di adeguamento Il proprietario dell'ascensore (o il suo legale rappresentante) deve attuare gli interventi di adeguamento prescritti dall'ente che ha svolto la verifica entro i termini seguenti: - cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi, per le situazioni di rischio riportate nella tabella A del decreto;
- dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi, per le situazioni di rischio riportate nella tabella B del decreto.
Per le situazioni di rischio elencate nella tabella C del decreto, il proprietario ha tempo fino all'attuazione di "interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità". Se il proprietario non provvede ad eseguire gli interventi di adeguamento non potrà tenere in esercizio l’impianto. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - mercoledì 21 ottobre 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - mercoledì 21 ottobre 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - mercoledì 21 ottobre 2009 |
Qualità - prossima la pubblicazione della nuova ISO 9004:2009 Entro la fine del 2009 verrà pubblicata la norma ISO 9004:2009. La ISO 9004:2009 si propone come il principale riferimento normativo per quelle organizzazioni che intendono affrontare razionalmente le sfide del futuro, puntando, quale condizione per il successo competitivo, sulla propria capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative delle parti interessate (clienti, proprietari, personale, fornitori, partner, collettività). La nuova versione della ISO 9004 differisce in modo significativo dalla precedente, per scopi e contenuti. La ISO 9004:2000 rappresentava una guida per le organizzazioni che intendessero prendere in esame l’efficacia e l’efficienza del proprio sistema di gestione per la qualità e le potenzialità per il miglioramento delle proprie prestazioni. La nuova ISO 9004 costituisce una guida per la gestione strategica e operativa delle organizzazioni che desiderano conseguire il successo e mantenerlo nel lungo periodo. La nuova norma contribuisce al superamento di un’interpretazione in chiave prescrittiva e “certificativa” della gestione per la qualità, per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi attraverso la crescente capacità di rispondere al sistema di aspettative ed esigenze che il contesto rivolge alle organizzazioni. L’evoluzione dalla prospettiva del miglioramento a quella del successo consolidato comporta l’introduzione di concetti riferibili: - ai processi strategici e operativi dell’organizzazione;
- alla continua individuazione delle opportunità di miglioramento e innovazione;
- agli obiettivi di soddisfazione e fidelizzazione del cliente e di qualità del prodotto;
- alle effettive prestazioni dell’organizzazione;
- alla relazione fra il sistema di gestione per la qualità e gli altri sistemi di gestione adottati dall’organizzazione;
- al monitoraggio e alla misurazione delle prestazioni dell’organizzazione;
- al raggiungimento dell’eccellenza nelle prestazioni.
Nell’affrontare tali aspetti, la ISO 9004:2009, pur mantenendo un ancoraggio agli 8 principi di gestione per la qualità , aggiunge nuovi elementi al quadro di riferimento, quali: - la prospettiva etico-sociale.
- la Mission e la Vision dell’organizzazione.
- la capacità dell’organizzazione di modificare se stessa e i propri prodotti e processi.
- la gestione delle conoscenze e l’analisi dei rischi
- l’allineamento e il collegamento con gli altri sistemi di gestione adottati dall’organizzazione.
- la capacità di trasformare le strategie in azioni concrete, e di correlare i risultati agli obiettivi.
La nuova norma conserva il nucleo concettuale della ISO 9001ma, a differenza della precedente edizione, non ne riprende puntualmente la struttura. La ISO 9004:2009 inoltre offre uno strumento di autovalutazione strutturato per il riesame delle attività e delle corrispondenti prestazioni, e per l’identificazione del livello di maturità organizzativa. Lo strumento si compone di 2 “quadri”: - il primo, per la valutazione delle componenti-chiave della maturità organizzativa, utilizzabile dai vertici dell’organizzazione al fine di ottenere una panoramica dei comportamenti organizzativi e delle prestazioni attuali.
- il secondo, di taglio più espressamente operativo, nel quale l’autovalutazione è affidata ai responsabili dei processi per un esame approfondito dello stato dell’organizzazione e delle sue performance.
| Novità dall'INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Circolare 28/09/2009, n. 52 - Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009. In data 3 luglio 2009, è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 con il quale sono state individuate le regole tecniche per la presentazione della Comunicazione unica per le imprese di nuova costituzione, così come prevista dal decreto legge n. 07/2007. Il decreto “anticrisi” n. 78/09, ha disposto che le nuove norme relative alla Comunicazione unica trovino applicazione dall’1 ottobre 2009 e che, pertanto, a partire da tale data, le modalità di iscrizione all’Inail tramite la Comunicazione unica siano pienamente operative.
Al riguardo l’Inail, con l’allegata circolare n. 52/09, ha ricordato che tale procedimento consentirà alle imprese di assolvere, con un unico atto, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. La Comunicazione, pertanto, oltre a costituire un importante strumento di semplificazione, consentirà alle imprese di poter iniziare subito l’attività, in quanto la ricevuta rilasciata dall`ufficio del Registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale. La Comunicazione, si legge nella nota, consiste in un insieme di file contenenti i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’Inps e per l’Inail.
Fermo restando che la nuova procedura può essere applicata alle variazioni anagrafiche inerenti il cliente e alle posizioni assicurative territoriali (PAT), alle aperture e alle cessazioni di PAT e del codice cliente, l’Inail precisa, altresì, che la Comunicazione è applicabile anche nel caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa. I servizi relativi a tali ultime due applicazioni, però, saranno operativi solo in un secondo momento rispetto alla data dell’1 ottobre 2009. Relativamente all’Inail, la denuncia di iscrizione all’Istituto assistenziale, tramite Comunicazione, è ammessa solo se contestualmente l’impresa interessata inoltra al Registro delle imprese la domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività e la dichiarazione di inzio attività per impresa già iscritta. Per quanto concerne gli aspetti operativi, gli interessati all’avvio dell’attività di impresa devono presentare per via telematica o supporto informatico la Comunicazione unica all’ufficio del Registro delle imprese. In proposito, si ricorda che nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della Comunicazione”.
La nota, infine, ricorda che, a seguito della protocollazione della domanda, il sistema rilascerà istantaneamente una ricevuta che, come precedentemente ricordato, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge. Successivamente, in automatico, la Comunicazione verrà trasmessa alle Amministrazioni competenti che, a loro volta, forniranno all’utente i dati definitivi relativi alla nuova posizione registrata. Per quanto riguarda l’Inail, tali dati consistono nel numero del codice cliente e nel numero di posizione assicurativa territoriale relativa ad ogni sede di lavoro indicata in denuncia. | Regione Lombardia - bando per impianti solari termici a servizio di immobili pubblici Decreto 03/09/2009, n. 8735 - Rettifica del decreto 2 settembre 2009, n. 8722 e approvazione del nuovo "Bando per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili pubblici" Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti solari termici destinati alla produzione di acqua ed aria calda al servizio di immobili di proprietà pubblica, aventi una producibilità uguale o superiore a 10.000 KWh/anno e dotati di contatore di calore. Sono ammessi al contributo anche i dispositivi per la climatizzazione estiva (solar cooling) integrati con i suddetti impianti. Il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili per la realizzazione dell'impianto con un massimo di 50.000 € per ogni singola domanda; qualora l'impianto fosse dotato della climatizzazione estiva (solar cooling) il contributo massimo sarà di 60.000 euro.
Per i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000 e per i Comuni montani o parzialmente montani con un numero di abitanti inferiore a 5.000 il contributo sarà pari al 60% dei costi ammissibili dell'impianto con un massimo di 60 mila euro per ogni singola domanda (nell'eventualità che l'impianto venisse realizzato con la climatizzazione estiva, solar cooling, il contributo avrà un tetto massimo di 70 mila euro).
I beneficiari dei contributi sono i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Aler e le Fondazioni Pubbliche lombarde proprietari di immobili iscritti al catasto alla data di pubblicazione del bando.
La domanda di contributo può essere presentata direttamente dai predetti Enti nonché da Società a capitale interamente pubblico, Onlus o Cooperative senza scopo di lucro, imprese private e ESCO (Società di servizi energetici) che utilizzino, a titolo di concessione, locazione o di diritto reale di godimento, o che attuino interventi di riqualificazione su immobili di proprietà pubblica.
Le domande saranno esaminate ed ammesse al contributo seguendo l'ordine di arrivo al protocollo e sino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione. L'erogazione del contributo avrà un anticipo, pari al 70% del contributo assegnato, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Il saldo, pari al 30% del contributo, sarà erogato a seguito della presentazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto. L'impianto dovrà essere realizzato ed ultimato entro e non oltre 180 giorni consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
Le domande di contributo possono essere presentate a: Regione Lombardia Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile Struttura Progetti di Incentivazione e Sviluppo delle Rinnovabili Via Pola 12/14 20124 MILANO
| Pubblicata la versione codificata della Direttiva CE relativa alle attrezzature di lavoro Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la "versione codificata" della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. La direttiva stabilisce: - i requisiti minimi di sicurezza che le attrezzature devono garantire,
- le indicazioni relatve alle verifiche iniziali e periodiche che occorre effettuare sulle attrezzature di lavoro
- le informazioni e la formazione che il datore di lavoro è tenuto a garantire per gli utilizzatori delle attrezzature di lavoro.
Si allega copia della direttiva: DIRETTIVA 2009/104/CE.pdf | Regolamento REACH - stabilite le sanzioni applicabili. Con il Decreto legislativo 14/09/2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche", sono state definite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni contenute nel Regolamento REACH. Le sanzioni sono entrate in vigore il 9 ottobre 2009 Le sanzioni sono applicabili non solo a produttori, importatori e fornitori di sostanze chimiche ma anche agli utilizzatori a valle e ai datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento. Il D.Lgs. 133/2009 definisce numerose sanzioni applicabili alle diverse violazioni del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), in applicazione degli articoli 125 e 126 del Regolamento medesimo. In particolare (art. 14 e 16) viene punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro l'immissione sul mercato o l'utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle regole sulle restrizioni. Per tutte le altre violazioni vige la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 ad un massimo di 90.000 euro. | Le condizioni microclimatiche in ambiente di lavoro Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro costituiscono, sia in locali chiusi che all’aperto, uno dei fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e all’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali, il microclima e le atmosfere iperbariche …”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180, tra cui il microclima. Si sottolinea che sulla base degli artt. 28 e 181 del Testo Unico esiste quindi l’OBBLIGO (SANZIONABILE) alla valutazione delle condizioni microclimatiche in ambiente lavorativo e all’eventuale identificazione delle misure preventive e protettive (comprese informazione, formazione e sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. Non esistendo uno specifico Capo dedicato al microclima nel D.Lgs. 81/2008, il medesimo Testo Unico rimanda, nell’art. 181, alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Le Prime Indicazioni Applicative relative al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 (agenti fisici) emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regione e dall’ISPESL, per i rischi da microclima fanno riferimento alle Linee Guida Microclima aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro emanate dal medesimo organismo e rimandano per gli aspetti metrologici alle diverse norme tecniche UNI. Obblighi del datore di lavoro- valutazione delle condizioni microclimatiche in cui operano i lavoratori e quantificazione del rischio;
- integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
- adozione di misure atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
- istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio.
Quali situazioni lavorative richiedono approfondimentiGli ambienti termici vengono distinti in ambienti moderati e ambienti severi caldi o freddi: - ambiente moderato: ambiente nei quali l'obbiettivo, in sede di progettazione e gestione, è il raggiungimento del benessere termico;
- ambiente severo, caldo o freddo: ambiente in cui il soggetto è esposto a condizioni di stress termico e bisogna occuparsi di tutelare la salute degli operatori.
Sono questi ultimi gli ambienti in cui è necessario quantificare il rischio da esposizione a microclima mediante indagine strumentale a campo e calcolo degli indici di stress termico codificati dalle norme UNI. Esempi di ambienti severi: - luoghi di lavoro all’aperto
- ambienti chiusi di lavoro non riscaldati
- celle frigorifere e locali costantemente raffreddati
- ambienti chiusi in cui siano presenti importanti sorgenti di calore (fornaci, forni, …)
Negli ambienti moderati, il riscaldamento invernale e il condizionamento estivo sono tra le principali cause di discomfort termico, quantificabile mediante gli indici codificati per tali ambienti dalle norme UNI. | Il Rischio di Esposizione a Campi Elettromagnetici Il D.Lgs. n. 81/2008 al Titolo VIII Capo IV, introduce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Tale valutazione diviene parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Il D.Lgs 81/2008 definisce i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE e i VALORI DI AZIONE. Questi ultimi sono i parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico, induzione magnetica e densità di potenza, che determinano l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel Decreto. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Risulta necessario precisare che direttive e leggi successivi alla pubblicazione in GU del D. Lgs. 81/2008 hanno prorogato alcuni degli adempimenti previsti per il datore di lavoro e rinviato l’entrata in vigore di alcune disposizioni. In particolare, la Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo ha rinviato al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV del Testo Unico, relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici. La citata Direttiva non coinvolge, però, il Titolo VIII, Capo I che obbliga ad effettuare la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a tutti gli agenti fisici e le cui disposizioni sono entrate in vigore con il Testo Unico. In tal senso si sono espressi anche il Coordinamento Tecnico delle Regioni e l’ISPESL a cui si devono le prime indicazioni applicative, pubblicate di recente, riguardanti la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ovvero: - dall’entrata in vigore del Testo Unico gli artt. 28 e 181 impegnano il datore di lavoro alla valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici e tale OBBLIGO è già attualmente SANZIONABILE.
- fino al 30/04/2012 non sono invece richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, tra cui le violazioni dei valori di azione.
Obblighi del datore di lavoro- valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di campi e.m. cui sono esposti i lavoratori;
- integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
- adozione di misure atte a eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi e.m.;
- in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di azione includente misure tecniche e organizzative miranti a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione;
- informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
- istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori limite di esposizione.
Quali situazioni lavorative richiedono approfondimenti Il Coordinamento Tecnico delle Regioni e l’ISPESL ritengono debbano essere approfondite le situazioni lavorative in cui vengono utilizzati impianti emettitori di campi elettromagnetici generalmente non trascurabili. Alcuni esempi: - lavoratori di centrali e sottostazioni elettriche - installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni - manutentori di linee elettriche - saldatori - fonditori di metalli - addetti a macchine dielettriche utilizzate nei settori tessile/legno/plastica - addetti a processi di essiccatura e sterilizzazione prodotti chimico farmaceutici - installatori e manutentori di sistemi radar - operatori sanitari - macchinisti su treni ad alta velocità
- operatori su macchine utensili di grandi dimensioni
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Newsletter Direttiva Macchine - martedì 13 ottobre 2009
Newsletter Direttiva Macchine - martedì 13 ottobre 2009  Newsletter Direttiva Macchine - martedì 13 ottobre 2009 |
Nuove norme pubblicate - EN ISO 11205:2009 – Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)
- EN ISO 11688-1:2009 – Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment – Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)
- EN ISO 12001:2009 – Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Rules for the drafting and presentation of a noise test code (ISO 12001:1996)
- EN ISO 3747:2009 – Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure – Comparison method in situ (ISO 3747:2000)
- EN ISO 4871:2009 – Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)
- EN ISO 9614-1:2009 – Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity – Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)
- EN ISO 9614-3:2009 – Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity – Part 3: Precision method for measurement by scanning (ISO 9614-3:2002)
- prEN ISO 11850 Machinery for forestry – Self-propelled machinery – Safety requirements (ISO/DIS 11850:2009)
- Project IEC 60204-33 – Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment
- Project ISO/IEC 31010 – Risk management – Risk assessment techniques
- UNI CEN/TS 15730:2009 – Macchine movimento terra – Linee guida per la valutazione dell'esposizione alle vibrazioni del corpo intero in macchine con operatore a bordo – Uso di dati armonizzati raccolti da istituti internazionali, organizzazioni e costruttori
- UNI EN 12717:2009 – Sicurezza delle macchine utensili – Trapani
- UNI EN 12733:2009 – Macchine agricole e forestali – Motofalciatrici condotte a piedi – Sicurezza
- UNI EN 12978:2009 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati – Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 13155:2009 – Apparecchi di sollevamento – Sicurezza Attrezzature amovibili di presa del carico
- UNI EN 13524:2009 – Macchine per la manutenzione delle strade – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1398:2009 – Rampe di carico regolabili – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 14462:2009 – Apparecchiature per il trattamento delle superfici – Procedura per prove di rumorosità delle apparecchiature per il trattamento delle superfici, incluse le attrezzature manuali asservite – Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN 14930:2009 – Macchine agricole e forestali e da giardinaggio – Macchine portatili manualmente e condotte a piedi – Determinazione dell’accessibilità alle superfici calde
- UNI EN 15027:2009 – Seghe murali e seghe a filo trasportabili da cantiere – Sicurezza
- UNI EN 1547:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie
- UNI EN 1870-1:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 1: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), squadratrici e seghe da cantiere
- UNI EN 1870-3:2009 – Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – Seghe circolari – Parte 3: Troncatrici e troncatrici con pianetto
- UNI EN 500-4:2009 – Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per compattatori
- UNI EN 746-3:2009 – Apparecchiature di processo termico industriale – Parte 3: Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera
- UNI EN 953:2009 – Sicurezza del macchinario – Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
- UNI EN ISO 11680-1:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 1: Unità con motore a combustione interna integrato
- UNI EN ISO 11680-2:2009 – Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove per le potatrici ad asta a motore – Parte 2: Unità per uso con una sorgente di potenza portata a spalla
- UNI EN ISO 11806:2009 – Macchine agricole e forestali – Decespugliatori e tagliaerba portatili con motore a combustione interna – Sicurezza
- UNI EN ISO 12499:2009 – Ventilatori industriali – Sicurezza meccanica dei ventilatori – Ripari
- UNI EN ISO 22867:2009 – Macchine forestali – Codice di prova delle vibrazioni per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna – Vibrazioni alle impugnature
- UNI EN ISO 3457:2009 – Macchine movimento terra – Ripari – Definizioni e requisiti
| Masse degli equipaggiamenti elettrici delle macchine La norma CEI EN 60204-1:2006 definisce massa (§3.23): massa (parte conduttrice accessibile): parte conduttrice di un equipaggiamento elettrico che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie di funzionamento, ma che può andare in tensione in condizioni di guasto
mentre la guida CEI 44-14:2000 1 precisa: Il termine massa designa essenzialmente le parti conduttrici accessibili facenti parte dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori separate dalle parti attive solo con isolamento principale. Il guasto si riferisce pertanto all'isolamento principale. Una parte metallica è considerata accessibile non solo quando è a portata di mano, ma anche quando può venire toccata nel servizio ordinario.
La definizione di massa è importante per individuare quali parti delle macchine possono causare rischi di elettrocuzione dovuti a contatti indiretti, definiti come (§3.29 CEI EN 60204-1:2006): contatto indiretto: contatto di persone o animali con masse che risultano in tensione in condizioni di avaria
Infatti al §6.3.3 Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione della sopra citata norma si richiede: …il collegamento equipotenziale di protezione delle masse…
mentre il §8.2.3 prescrive: Tutte le masse devono essere collegate al circuito equipotenziale di protezione
con l'eccezione indicata al §8.2.5: 8.2.5 Parti che non necessitano di essere collegate al circuito equipotenziale di protezione. Non è necessario collegare parti conduttrici accessibili al circuito equipotenziale di protezione se tali parti sono montate in modo da non costituire un pericolo, poiché: – non presentano grandi superfici di contatto o non possono essere afferrate con la mano e sono di piccole dimensioni (approssimativamente minori di 50 mm x 50 mm); oppure – sono collocate in modo che il contatto con le parti attive o un guasto dell'isolamento risultino improbabili. Tale prescrizione si applica a parti piccole quali viti, rivetti e targhette, e alle parti all'interno di un involucro, qualunque siano le loro dimensioni (per es., elettromagneti di contattori o relè e parti meccaniche di dispositivi).
Il collegamento al circuito equipotenziale di protezione non deve essere obbligatoriamente effettuato per mezzo di un conduttore; infatti secondo quanto indicato al §8.2.1 della norma CEI EN 60204-1:2006: Il circuito equipotenziale di protezione comprende: – morsetto(i) PE (vedere 5.2); – conduttori di protezione nell'equipaggiamento della macchina, compresi i contatti striscianti se fanno parte del circuito; – masse e parti strutturali conduttrici dell'equipaggiamento elettrico; – masse estranee2 che costituiscono la struttura della macchina.
A tale proposito anche la guida CEI 44-14:2000 indica: …il circuito di protezione della macchina è composto dai conduttori di protezione interni all'equipaggiamento, dalle parti strutturali conduttrici dell'equipaggiamento che concorrono al collegamento di protezione e dal morsetto PE… La norma ammette l'utilizzo delle parti strutturali metalliche dell'equipaggiamento elettrico o della macchina con funzioni di conduttore di protezione, ma con le seguenti limitazioni: – i condotti metallici di tipo rigido o flessibile e le guaine metalliche dei cavi non possono essere utilizzati…
Non devono essere collegate al circuito equipotenziale di protezione (§8.2.1 CEI EN 60204-1:2006): Le parti strutturali conduttrici dell'equipaggiamento, in conformità a 6.3.2.23, non necessitano di collegamento al circuito equipotenziale di protezione. Le masse estranee che costituiscono la struttura della macchina non necessitano di un collegamento al circuito equipotenziale di protezione se tutti gli equipaggiamenti forniti sono conformi a 6.3.2.2. Le masse dell'equipaggiamento, in conformità a 6.3.2.34 , non devono essere collegate al circuito equipotenziale di protezione.
Riassumendo: - il circuito di protezione può essere realizzato utilizzando conduttori appositi oppure parti strutturali dell'equipaggiamento elettrico o della macchina purché assicurino sufficienti garanzie di conduzione e non siano tubi o guaine metalliche di protezione di cavi;
- non devono essere collegate al circuito di protezione parti conduttrici accessibili che non è probabile che possano entrare in contatto con parti attive, ad esempio separate da queste mediante doppio isolamento.
1 La guida 44-14:2000 si riferisce all'edizione 1998 della norma CEI EN 60204-1, ma quanto qui indicato è valido anche per l'edizione 2006 della stessa norma. 2 Per masse estranee si intende: 3.24 massa estranea (parte conduttrice estranea): parte conduttrice non facente parte di un'installazione elettrica e in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra e come esempi di masse estranee la guida CEI 44-14:2000 cita: – elementi metallici facenti parte di strutture di edifici – condutture metalliche di gas, acqua e per riscaldamento
3 Il §6.3.2.2 della norma CEI EN 60204-1:2006 prescrive: 6.3.2.2 Protezione mediante l'impiego di equipaggiamenti di Classe II o mediante isolamento equivalente Questa misura è intesa a impedire la comparsa di tensioni di contatto sulle parti accessibili in caso di guasto all'isolamento principale. Tale misura di protezione è ottenuta mediante uno o più dei seguenti mezzi: – uso di dispositivi o apparecchiature elettriche di Classe II (doppio isolamento, isolamento rinforzato o mediante isolamento equivalente, conformemente alla IEC 61140); – uso di apparecchiature assiemate di manovra e di comando (quadri) che possiedono un isolamento totale conforme alla IEC 60439-1; – applicazione di un isolamento supplementare o rinforzato conforme a 413.2 della IEC 60364-4-4 4Il §6.3.2.3 della norma CEI EN 60204-1:2006 prescrive: 6.3.2.3 Protezione mediante separazione elettrica La separazione elettrica di un singolo circuito è intesa a impedire che si generi una tensione di contatto attraverso il contatto con le masse, che possono di essere messe in tensione in caso di guasto all'isolamento principale delle parti attive di tale circuito. Per questo tipo di protezione si applicano le prescrizioni indicate in 413.5 della IEC 6036 | Macchine vendute smontate Rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine anche le macchine vendute smontate per comodità di trasporto; qualora possano funzionare in modo indipendente — ovvero non debbano essere assemblate con altre macchine per svolgere la funzione cui sono destinate — queste macchine devono essere marcate CE ed essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità ai sensi della lettera A dell'allegato II della direttiva macchine. Le istruzioni per l'uso devono descrivere con sufficiente dettaglio le modalità di montaggio della macchina, indicando anche i controlli che devono essere effettuati una volta terminato il montaggio per verificarne la correttezza, con particolare riferimento alla completezza delle misure di protezione necessarie per il soddisfacimento dei requisiti legislativi applicabili.
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 13 settembre 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 13 settembre 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - domenica 13 settembre 2009 |
Pubblicata la nuova Norma ISO/TS 16949:2009 Nel mese di giugno è stata approvata dall’ISO la nuova edizione della norma ISO/TS 16949:2009, che riguarda i requisiti per i sistemi per la qualità per i fornitori del settore automotive. La nuova norma sostituisce l’edizione pubblicata nel 2002. L'applicazione generalizzata della norma ISO / TS 16949 è vista come un'opportunità per migliorare la qualità riducendo i costi. Essa dovra servire, in tutta la catena di approvvigionamento, a snellire le operazioni e, quindi, aiutare le organizzazioni a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. Le modifiche introdotte riguardano in particolare gli adeguamenti necessari per garantire la compatibilità con i requisiti previsti dalla norma ISO 9001:2008, e quelli rivolti a migliorare la corrispondenza con quanto previsto dalla norma ISO 14001:2004 sui sistemi di gestione ambientale, mentre sono rimasti invariati i contenuti aggiuntivi, specifici del settore automotive. La IATF ha fissato un periodo di transizione di 120 giorni per l’adeguamento delle organizzazioni ai nuovi requisiti, calcolati a partire dalla data formale di pubblicazione dell’edizione 2009 (15 giugno 2009). Per l’Italia il periodo di transizione dovrà essere calcolato facendo riferimento alla pubblicazione della specifica in lingua italiana prevista per Settembre. Informazioni aggiuntive sul processo di transizione possono essere recuperate nel comunicato 2008-006 dell’IATF Oversight Certification Body, reperibile sul sito www.iatfglobaloversight.org. | Pubblicato il Decreto correttivo del D.Lgs. 81/2008 Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, ha apportato alcune importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 (testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Tra le modifiche principali si segnala: L'introduzione la facoltà dei Dirigenti a cui sono stati delegati compiti in materia di sicurezza sul lavoro, esclusi quelli non delegabili, da parte del datore di lavoro, di delegare a loro volta alcuni compiti. Rimane comunque l'obbligo del delegante di sorveglianza nei confronti del delegato. - Obbligo di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL solo al momento della nuova nomina o designazione e non più con periodicità annuale. Rimane l'obbligo di comunicare il nominativo del RLS attualmente eletto nel caso in cui tale comunicazione non sia ancora stata effettuata.
- Introduzione dell'esclusione dell'obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) per appalti di servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
- Introduzione di uno strumento di qualificazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore edile mediante un sistema di attribuzione di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità e con decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Precisazione in merito al fatto che la valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro deve comprendere anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- Posticipazione del termine entro il quale effettuare la valutazione del rischio di stress-lavoro correlato all'emanazione di specifiche indicazione da parte della commissione consultiva permanente e comunque non oltre l'1 Agosto 2010.
- Sostituzione dell'obbligo di dotare il Documento di Valutazione dei Rischi di data certa con l'obbligo attestazione della data di emissione del documento tramite sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato.
- Inserimento della precisazione che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
- Inserimento dell'obbligo di rielaborazione del DVR entro trenta giorni in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- Estensione dell'obbligo di specifica formazione in merito alla sicurezza sul lavoro ai Dirigenti oltre ai Preposti.
- Reintroduzione della facoltà di effettuare visite mediche preassuntive.
- Revisione dell'intero apparato sanzionatorio
- Precisazione in merito alla verifiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,delle attrezzature riportate in Allegato VII (es. gru, apparecchi in pressione, etc.). La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.
- Esclusione dell'applicazione delle prescrizioni relative a cantieri temporanei o mobili ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
- Introduzione del concetto che, in caso di cantieri temporanei o mobili la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'appaltatore si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII.
| Comunicazione RLS, precisazioni dall'INAIL Con la Circolare n 43 del 25 agosto 2009 , sollecitata dal Ministero del Lavoro (a seguito della modifica dell'art. 18 comma 1, del TU sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, introdotta dall'art. 13 del DL 106/2009), l'Inail ha stabilito le nuove modalità per la comunicazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali (RLS). In base alle nuove norme, i datori di lavoro sia pubblici che privati devono trasmettere per via telematica ad INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza solo nel caso di nuove nomine, senza più l'obbligo della cadenza annuale. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori del RLS non deve, al momento, essere comunicato nulla. Coloro che hanno già comunicato all'INAIL la situazione relativa al 31 dicembre 2008 non devono più assolvere ulteriori adempimenti, salvo che a decorrere dalla data in questione non siano intervenute modificazioni.
Resta invece sospesa le modalità per la comunicazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).
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Newsletter Direttiva Macchine - domenica 13 settembre 2009
Newsletter Direttiva Macchine - domenica 13 settembre 2009  Newsletter Direttiva Macchine - domenica 13 settembre 2009 |
Nuove norme pubblicate - CEI 65-186 - Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511 - Sicurezza funzionale - Sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell'industria di processo
- CEI EN 60745-2-11 - Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per seghe alternative (seghetti e seghe )
- CEI EN 60745-2-17 - Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori
- CEI EN 60745-2-8- Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Prescrizioni particolari per cesoie per lamiere e roditrici
- CEI EN 60825-1 - Sicurezza degli apparecchi laser Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti
- EN 12111:2002+A1:2009 - Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact rippers - Safety requirements
- EN 12965:2003+A2:2009 - Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety
- EN 12978:2003+A1:2009 - Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods
- EN 13042-2:2004+A1:2009 - Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 2: Handling machines for feeding
- EN 13042-3:2007+A1:2009 - Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 3: IS machines
- EN 13042-5:2003+A1:2009 - Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 5: Presses
- EN 13118:2000+A1:2009 - Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety
- EN 13684:2004+A2:2009 - Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers - Safety
- EN 14010:2003+A1:2009 - Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages
- EN 14017:2005+A2:2009 - Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors - Safety
- EN 1495:1997+A2:2009 - Lifting platforms - Mast climbing work platforms
- EN 1570:1998+A2:2009 - Safety requirements for lifting tables
- EN 1756-2:2004+A1:2009 - Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers
- EN 690:1994+A1:2009 - Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
- EN 703:2004+A1:2009 - Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety
- EN 704:1999+A1:2009 - Agricultural machinery - Pick-up balers - Safety
- EN 706:1996+A1:2009 - Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines - Safety
- EN 707:1999+A1:2009 - Agricultural machinery - Slurry tankers - Safety
- EN 745:1999+A1:2009 - Agricultural machinery - Rotary mowers and flail-mowers - Safety
- EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 - Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
- EN 908:1999+A1:2009 - Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation - Safety
- EN 909:1998+A1:2009 - Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral types irrigation machines - Safety
- EN ISO 10517:2009 - Powered hand-held hedge trimmers - Safety (ISO 10517:2009)
- EN ISO 11111-1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common requirements (ISO 11111-1:2009)
- EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory and spinning machines - Amendment 1 (ISO 11111-2:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery - Amendment 1 (ISO 11111-3:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery - Amendment 1 (ISO 11111-4:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting - Amendment 1 (ISO 11111-5:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing machinery - Amendment 1 (ISO 11111-6:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 - Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing machinery - Amendment 1 (ISO 11111-7:2005/Amd 1:2009)
- EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 - Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology - Amendment 1 (ISO 12100-1:2003/Amd 1:2009)
- EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 - Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles - Amendment 1 (ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009)
- ISO 10517:2009 - Powered hand-held hedge trimmers -- Safety
- ISO 20381:2009 - Mobile elevating work platforms -- Symbols for operator controls and other displays
- ISO/DGuide 73 - Risk management - Vocabulary (Revision of ISO/IEC Guide 73:2002)
- ISO/DIS 22868 - Forestry and garden machinery - Noise test code for portable hand-held machines with Internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (Revision of ISO 22868:2005)
- UNI EN 1093-1:2009 - Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parte 1: scelta dei metodi di prova
- UNI EN 12463:2005 - Macchine per l'industria alimentare - Macchine insaccatrici e macchine ausiliarie - Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 12921-2:2009 - Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide in fase di vapore - Parte 2: Sicurezza delle macchine che utilizzano detergenti acquosi
- UNI EN 12921-3:2009 - Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide in fase di vapore - Parte 3: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi infiammabili
- UNI EN 12921-4:2009 - Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide in fase di vapore - Parte 4: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi alogenati
- UNI EN 12999:2009 - Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
- UNI EN 13001-1:2009 - Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti generali
- UNI EN 13019:2009 - Macchine per la pulizia stradale - Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13155:2009 - Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico
- UNI EN 1493:2009 - Sollevatori per veicoli
- UNI EN 1494:2009 - Martinelli spostabili o mobili ed apparecchi di sollevamento associati
- UNI EN 15166:2009 - Macchine per l'industria alimentare - Macchine automatiche per la separazione della parte posteriore di carcasse da macello - Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 15620:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Tolleranze, deformazioni e interspazi
- UNI EN 1672-2:2009 - Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene
- UNI EN 1760-1:2009 - Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-2:2009 - Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e di prova di bordi e barre sensibili alla pressione
- UNI EN 1760-3:2009 - Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e di prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
- UNI EN 1777:2009 - Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e prove
- UNI EN 415-1:2009 - Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 1: Terminologia e classificazione delle macchine per imballare e delle relative attrezzature
- UNI EN 692:2009 - Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
- UNI EN 693:2009 - Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
- UNI EN 81-43:2009 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru
- UNI EN 869:2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per unità di fusione a pressione di metalli
- UNI EN 996:2009 - Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
- UNI EN ISO 11553-1:2009 - Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
- UNI EN ISO 11553-2:2009 - Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 2: Requisiti di sicurezza per macchine laser portatili
- UNI EN ISO 20361:2009 - Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3
- UNI EN ISO 9241-302:2009 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 302: Terminologia per visualizzatori elettronici
- UNI EN ISO 9241-303:2009 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 303: Requisiti per visualizzatori elettronici
- UNI EN ISO 9241-304:2009 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 304: Metodi di prova delle prestazioni per gli utenti per visualizzatori elettronici
- UNI EN ISO 9241-305:2009 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 305: Metodi di prova di laboratori ottici per visualizzatori elettronici
- UNI EN ISO 9241-307:2009 - Ergonomia dell'interazione uomo-sistema - Parte 307: Metodi di prova di analisi e di conformità per visualizzatori elettronici
- UNI ISO 20898:2009 - Carrelli industriali - Requisiti elettrici
| Consegna delle istruzioni per l'uso in formato elettronico Sempre più frequentemente le istruzioni per l'uso vengono consegnate all'utilizzatore della macchina in formato elettronico in sostituzione delle copie cartacee. Tale prassi è possibile tenendo però presente le seguenti considerazioni: - le istruzioni per l'uso devono essere rese materialmente disponibili all'utilizzatore finale della macchina;
- è possibile consegnare le istruzioni per l'uso all'acquirente in forma elettronica, ma solo a condizione che vi sia un accordo scritto che chiarisce:
- la compatibilità tra il software utilizzato dal fabbricante per produrre le istruzioni in forma elettronica e quello utilizzato dall'acquirente per leggerle;
- l'impegno dell'acquirente a rendere materialmente disponibili all'utiliz¬zatore finale della macchina le istruzioni per l'uso necessarie per i compiti che deve svolgere;
È quindi chiaro che la consegna della documentazione in formato elettronico non può essere effettuata qualora non si conosca l'acquirente finale, ad esempio vendendo le macchine tramite un rappresentante commerciale. Inoltre la mancata consegna fisica delle istruzioni per l'uso — in forma cartacea o elettronica — rendendole disponibili solo su internet deve essere ulteriormente chiarito mediante un accordo contrattuale (ad esempio inserendo una clausola in tal senso nelle condizioni di vendita), in modo che l'acquirente accetti tale modalità di reperimento delle istruzioni per l'uso. Nel seguito sono riportati alcuni estratti dal commento al testo della direttiva emesso dalla Commissione per la direttiva macchine della Comunità Europea riguardante le istruzioni per l'uso. 551. Consegna delle informazioni La direttiva «macchine» impone la consegna delle istruzioni per l'uso. Alcuni fabbricanti che vendono macchine su catalogo tramite distributori si limitano a far figurare le informazioni nei cataloghi. Tale misura è utile ma insufficiente ai sensi della direttiva «macchine»: occorre infatti che un documento sia materialmente consegnato all'acquirente all'atto della vendita di ciascun esemplare della macchina.
Questa regola è ispirata a un principio di diritto privato accolto nella maggior parte degli Stati membri. 552. Prova della consegna Si ritiene in generale che la prova della omessa consegna delle istruzioni debba essere fornita dal cliente che non le ha ricevute e non viceversa. Tuttavia, taluni fabbricanti si procurano la prova dell'avvenuta consegna delle istruzioni, per esempio facendo firmare al cliente un documento di consegna in cui dà atto di aver ricevuto le istruzioni. Talvolta queste ultime sono allegate al documento di consegna. La prassi applicata dal fabbricante di seguire una procedura formale per l'inclusione delle istruzioni (garanzia di qualità) è una forte presunzione della consegna delle istruzioni. Attualmente, a livello professionale è diffusa anche la prassi di trasmettere dati per via elettronica. La direttiva «macchine» non osta alla consegna di istruzioni sotto questa forma, purché ciò sia contemplato da una clausola contrattuale specifica al fine di evitare qualsiasi contestazione. Occorre infatti garantire la compatibilità tra i software utilizzati dal fabbricante o dal suo mandatario da una parte, e quelli utilizzati dal compratore, dall'altra. Spetta all'acquirente far sì che l'utilizzatore finale venga materialmente in possesso delle istruzioni. Il fabbricante può richiamare l'attenzione dei clienti su tale responsabilità.
| | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 17 luglio 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 17 luglio 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - venerdì 17 luglio 2009 |
Agevolazioni per l'acquisto di macchinari Il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 consente ad alcuni contribuenti di escludere dal reddito imponibile il 50% del costo sostenuto per alcune tipologie di investimenti; l'agevolazione (la cosiddetta “Tremonti ter”) è rivolta esclusivamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, ovvero alle imprese, sia individuali che societarie. La detassazione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010 e comprende le spese sostenute per l'acquisto di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (compressori, macchine utensili, gru, motori, turbine, ecc.). Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/09 (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. Per maggiori informazioni vedere anche http://nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/tremonti-ter-ma-non-solo-unaltra-estate-piena-di-novita . | Aggiornamento Legislativo Si segnala l'emanazione delle seguenti disposizioni legislative
Gestione Rifiuti elettronici (RAEE)
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Decreto ministeriale 12/05/2009 - Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse".
Materiali a contatto con alimenti
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: "Decreto ministeriale 23/04/2009 Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".
Sicurezza sul lavoro - Medico Competente
- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: "Decreto ministeriale 04/03/2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Sicurezza dei giocattoli
- Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 "Sicurezza dei giocattoli".
Sostanze Chimiche (REACH)
- Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009: "modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII".
Rendimento energetico Edilizia
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59:"Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
| Norma EN 16001 - Energy Management Systems La norma EN 16001 "Energy management systems - Requirements with guidance for use" è stata Pubblicata dal CEN il 1° luglio, e sarà adottata in ambito nazionale da UNI entro la fine dell’estate.
La Norma EN 16001 specifica i requisiti per un sistema di gestione dell’energia e mette in grado un’organizzazione di avere un approccio sistematico per un miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche: un miglioramento che si traduce in un uso più efficiente e più sostenibile dell’energia, indipendentemente dalla sua tipologia.
La EN 16001 aiuterà le imprese a organizzare sistemi e processi volti al miglioramento dell’efficienza energetica: una gestione che porta a benefici economici e alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Si tratta di un documento tecnico utile per le imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipologia. La EN 16001 può essere adottata indipendentemente o integrarsi perfettamente con altri sistemi di gestione. Per facilitarne l’uso, la struttura della norma è simile a quella della celebre ISO 14001 (sui Sistemi di Gestione Ambientale) e segue la stessa metodologia del Plan-Do-Check-Act.
Chi dovrebbe utilizzare la EN 16001? Principalmente i manager che si occupano di energia e ambiente, gli ingegneri e i consulenti che operano nel settore e in genere figure sia pubbliche che private. A differenza di una qualsiasi linea guida che fornisce un generico supporto per la sviluppo di un sistema di gestione per l’energia, la norma EN 16001 garantisce la possibilità di un percorso di certificazione di conformità o di auto-dichiarazione.
Questo l’indice dei contenuti della norma:
Foreword Introduction 1 Scope 2 Terms and definitions 3 Energy management system requirements 3.1 General requirements 3.2 Energy policy 3.3 Planning 3.3.1 Identification and review of energy aspects 3.3.2 Legal obligations and other requirements 3.3.3 Energy objectives, targets and programme(s) 3.4 Implementation and operation 3.4.1 Resources, roles, responsibility and authority 3.4.2 Awareness, training and competence 3.4.3 Communication 3.4.4 Energy management system documentation 3.4.5 Control of documents 3.4.6 Operational control 3.5 Checking 3.5.1 Monitoring and measurement 3.5.2 Evaluation of compliance 3.5.3 Nonconformity, corrective action and preventive action 3.5.4 Control of records 3.5.5 Internal audit of the energy management system 3.6 Review of the energy management system by top management 3.6.1 General 3.6.2 Inputs to management review 3.6.3 Outputs from management review
Si sottolinea l'importanza di questo documento che nasce proprio per facilitare il perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio nel cui testo di recepimento nazionale (Decreto Legislativo n. 115/08, art. 16) si fa espressamente riferimento "... all'adozione di apposita norma tecnica sui 'sistemi di gestione dell'energia' da parte di UNI-CEI, cui seguirà una procedura di certificazione per tali sistemi da approvare con successivo decreto". | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - venerdì 17 luglio 2009
Newsletter Direttiva Macchine - venerdì 17 luglio 2009  Newsletter Direttiva Macchine - venerdì 17 luglio 2009 |
Nuove Norme pubblicate - CEI EN 60204-32 CEI 44-11 – Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento
- CEI EN 60745-2-14 CEI 107-125 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2: Prescrizioni particolari per piallatrici
- CEI EN 60745-2-13 CEI 107-131 – Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte: Norme - Parte: Norme particolari per le seghe a catena
- UNI EN 547-3:2009 – Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 3: Dati antropometrici
- UNI EN 842:2009 – Sicurezza del macchinario – Segnali visivi di pericolo – Requisiti generali, progettazione e prove
- UNI EN 12882:2009 – Nastri trasportatori per uso generale – Requisiti di sicurezza elettrica e protezione contro l’infiammabilità
- UNI EN 13021:2009 – Macchine per i servizi invernali – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13102:2009 – Macchine per ceramica – Sicurezza Carico e scarico di piastrelle di ceramica
- UNI EN 15061:2009 – Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza dei macchinari e degli equipaggiamenti delle linee di processo nastri
- UNI EN ISO 10472-5:2009 – Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 5: Mangani, introduttori e piegatrici
- UNI EN ISO 10472-6:2009 – Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 6: Presse da stiro e per termo collaggio
- UNI EN ISO 11612:2009 – Indumenti di protezione – Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.
- UNI EN 1265:2009 – Sicurezza del macchinario – Codice di prova del rumore per le macchine e gli equipaggiamenti di fonderia
- ISO 4310:2009 - Cranes - Test code and procedures
- UNI EN 12733:2009 - Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza
- UNI EN 13524:2009 - Macchine per la manutenzione delle strade - Requisiti di sicurezza
- UNI EN 14930:2009 - Macchine agricole e forestali e da giardinaggio - Macchine portatili manualmente e condotte a piedi - Determinazione dell'accessibilità alle superfici calde
- UNI EN 15512:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature porta-pallet - Principi per la progettazione strutturale
- UNI EN 1870-1:2009 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 1: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), squadratrici e seghe da cantiere
- UNI EN 1870-3:2009 - Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 3: Troncatrici e troncatrici con pianetto
- UNI EN 953:2009 - Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
- UNI EN ISO 12499:2009 - Ventilatori industriali - Sicurezza meccanica dei ventilatori - Ripari
- UNI EN ISO 5674:2009 - Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di resistenza e di usura e criteri di accettazione
- EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009 - Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety requirements
- EN 14439:2006+A2:2009 - Cranes - Safety - Tower cranes
- EN 12162:2001+A1:2009 - Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing
- EN 709:1997+A2:2009 - Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s) – Safety
- prEN 15949 - Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel mills and wire rod Mills
- prEN 280 - Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests
- ISO/DIS 15817 - Earth-moving machinery - Safety requirements for remote operator control systems (Revision of ISO 15817:2005)
- ISO/DIS 22915-14 - Industrial trucks - Verification of stability - Part 14: Rough-terrain variable reach trucks
| Applicabilità D.M. 37/2008 agli equipaggiamenti elettrici delle macchine. Il Decreto Ministeriale n° 37 del 22 Gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” ha sostituito quanto previsto dalla legislazione precedente (Legge 46/90 e D.P.R. 380/2001) in tema di installazione di impianti all'interno degli edifici. Il Decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Gli impianti soggetti alle disposizioni del decreto sono: - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto precisa che “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto”. L'articolo 2 del decreto, lettera e), esclude dall'ambito applicativo dello stesso “equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere”. Si può concludere quindi che secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 non sono compresi nel campo di applicazione gli equipaggiamenti elettrici delle macchine che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 98/37/CE (direttiva macchine) e 2006/95/CE (direttiva bassa tensione) e successive modifiche. Si noti che l'equipaggiamento elettrico delle macchine parte dal punto di connessione dell'alimentazione della macchina (CEI EN 60204-1:2006, §1), indipendentemente dal fatto che fisicamente l'equipaggiamento elettrico si trovi completamente a bordo della macchina oppure sia in parte sorretto dall'edificio in cui la macchina si trova. La norma di riferimento per la progettazione e realizzazione dell'equipaggiamento elettrico delle macchine è la CEI EN 60204-1 (Settembre 2006): Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine. Riassumendo: - la norma da utilizzare per gli equipaggiamenti elettrici delle macchine è la CEI EN 60204-1:2006, mentre non è applicabile la norma CEI 64-8:2007;
- agli equipaggiamenti elettrici delle macchine non è applicabile il D.M. 37/2008, né possono essere eseguiti gli adempimenti formali (progetto, dichiarazione, ecc.) previsti da tale legge.
| Agevolazioni per l'acquisto di macchinari Il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 consente ad alcuni contribuenti di escludere dal reddito imponibile il 50% del costo sostenuto per alcune tipologie di investimenti; l'agevolazione (la cosiddetta “Tremonti ter”) è rivolta esclusivamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, ovvero alle imprese, sia individuali che societarie. La detassazione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010 e comprende le spese sostenute per l'acquisto di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (compressori, macchine utensili, gru, motori, turbine, ecc.). Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/09 (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. Per maggiori informazioni vedere anche http://nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/tremonti-ter-ma-non-solo-unaltra-estate-piena-di-novita . | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - sabato 13 giugno 2009
Newsletter Direttiva Macchine - sabato 13 giugno 2009  Newsletter Direttiva Macchine - sabato 13 giugno 2009 |
Nuove norme pubblicate - CEI EN 60745-2-21 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili – Parte 2: Prescrizioni particolari per pulitori di tubazioni
- CEI EN 61496-1/A1 Sicurezza del macchinario – Apparecchi elettrosensibili di protezione – Parte 1: Prescrizioni generali e prove
- EN 12321:2003+A1:2009 Underground mining machinery – Specification for the safety requirements of armoured face conveyors
- EN 12348:2000+A1:2009 Core drilling machines on stand – Safety
- EN 1248:2001+A1:2009 Foundry machinery – Safety requirements for abrasive blasting equipment
- EN 13128:2001+A2:2009 Safety of machine tools – Milling machines (including boring machines)
- EN 13732:2002+A2:2009 Food processing machinery – Bulk Milk Coolers on Farms – Requirements for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene
- EN 14462:2005+A1:2009 Surface treatment equipment – Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment – Accuracy grades 2 and 3
- EN 14958:2006+A1:2009 Food processing machinery – Machinery for grinding and processing flour and semolina – Safety and hygiene requirements
- EN 1760-1:1997+A1:2009 Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors
- EN 1760-2:2001+A1:2009 Safety of machinery – Pressure sensitive protective devices – Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars
- EN 1889-2:2003+A1:2009 Machines for underground mines – Mobile machines working underground – Safety – Part 2: Rail locomotives
- EN 869:2006+A1:2009 Safety of machinery – Safety requirements for pressure metal diecasting units
- UNI EN 1005-1:2009 Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 1: Termini e definizioni
- UNI EN 1005-2:2009 Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario
- UNI EN 1005-3:2009 Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario
- UNI EN 1005-4:2009 Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
- UNI EN 1093-1:2009 Sicurezza del macchinario – Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria – Parte 1: Scelta dei metodi di prova
- UNI EN 12635:2009 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Installazione ed utilizzo
- UNI EN 12921-2:2009 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore – Parte 2: Sicurezza delle macchine che utilizzano detergenti acquosi
- UNI EN 12921-3:2009 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore – Parte 3: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi infiammabili
- UNI EN 12921-4:2009 Macchine di lavaggio e di pretrattamento di manufatti che utilizzano sostanze liquide o in fase di vapore – Parte 4: Sicurezza delle macchine che utilizzano solventi alogenati
- UNI EN 12999:2009 Apparecchi di sollevamento – Gru caricatrici
- UNI EN 13019:2009 Macchine per la pulizia stradale – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13021:2009 Macchine per i servizi invernali – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 1493:2009 Sollevatori per veicoli
- UNI EN 15061:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza dei macchinari e degli equipaggiamenti delle linee di processo nastri
- UNI EN 15166:2009 Macchine per l'industria alimentare – Macchine automatiche per la separazione della parte posteriore di carcasse da macello – Requisiti di sicurezza e di igiene
- UNI EN 1777:2009 Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso – Requisiti di sicurezza e prove
- UNI EN 500-2:2009 Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 2: Requisiti specifici per frese stradali
- UNI EN 500-3:2009 Macchine mobili per costruzioni stradali – Sicurezza – Parte 3: Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo e per macchine riciclatrici
- UNI EN 547-1:2009 Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 1: principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l’accesso di tutto il copro nel macchinario
- UNI EN 547-2:2009 Sicurezza del macchinario – Misure del corpo umano – Parte 2: principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di l’accesso
- UNI EN 614-2:2009 Sicurezza del macchinario – Principi ergonomici di progettazione – Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
- UNI EN 894-1:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando – Parte 1: Principi generali per interazioni dell’uomo con dispositivi di informazione e di comando
- UNI EN 894-2:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando – Parte 2: Dispositivi di informazione
- UNI EN 894-3:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando – Parte 3: Dispositivi di comando
- UNI EN 981:2009 Sicurezza del macchinario – Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi
- UNI EN ISO 10472-1:2009 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 1: Requisiti comuni
- UNI EN ISO 10472-2:2009 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 2: Macchine lavatrici e lavacentrifughe
- UNI EN ISO 10472-3:2009 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 3: Tunnel di lavaggio, incluse le macchine componenti
- UNI EN ISO 10472-4:2009 Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale – Parte 4: Essiccatori ad aria
- UNI EN ISO 11553-1:2009 Sicurezza del macchinario – Macchine laser – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
- UNI EN ISO 11553-2:2009 Sicurezza del macchinario – Macchine laser – Parte 2: Requisiti di sicurezza per macchine laser portatili
- UNI EN ISO 13732-1:2009 Ergonomia degli ambienti termici – Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici – Parte 1: Superfici calde
- UNI EN ISO 13732-3:2009 Ergonomia degli ambienti termici – Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici – Parte 3: Superfici fredde
- UNI EN ISO 14738:2009 Sicurezza del macchinario – Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario
- UNI ISO 20898:2009 Carrelli industriali – Requisiti elettrici
| Ripari fissi La direttiva 2006/42/CE definisce riparo (lettera f del punto 1.1.1 dell'allegato I): elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale
Quindi una parte della macchina che ha scopi funzionali o strutturali e che, con la sua presenza, impedisce il raggiungimento di zone pericolose non rientra nella definizione di «riparo» in quanto il suo scopo primario non è quello di assicurare “specificamente” una protezione. In altre parole la presenza di quella parte della macchina è necessaria affinché la macchina svolga il suo compito, quindi la sua integrità ed effettiva presenza sulla macchina sono richieste dal normale funzionamento della macchina. Può essere questo il caso, ad esempio, di una tramoggia di carico, la cui presenza impedisce l'accesso alla coclea di trasporto del prodotto posta sotto alla tramoggia; allo stesso modo una trave che fa parte del telaio della macchina non è considerabile un riparo in quanto la sua assenza comprometterebbe la struttura di sostegno della macchina. Il requisito 1.4.2.1. dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE richiede che per i ripari fissi: I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.
Questo requisito vale quindi solamente per quegli elementi che rientrano nella definizione di riparo sopra indicata; infatti l'imperdibilità dei mezzi di fissaggio dei ripari è intesa a minimizzare la possibilità che un riparo non venga rimontato in quanto i sistemi di fissaggio (ad esempio le viti) sono state perse, ma questa eventualità di fatto non esiste se la presenza di una parte della macchina è necessaria al suo funzionamento. La norma UNI EN 953:2009 specifica ulteriormente questo concetto, indicando al punto 7.2 Retained fastenings: When it is foreseen (e.g. maintenance) that the fixed guard will be removed then the fastenings shall remain attached to the guard or to the machinery.
La norma indica quindi che il requisito dell'imperdibilità dei mezzi di fissaggio dei ripari può limitarsi a quelli che è previsto vengano rimossi per operazioni di manutenzione — ovvero per le operazioni di manutenzione ordinaria eseguibili dall'utilizzatore della macchina come indicato nelle istruzioni per l'uso della stessa. Figura 1 — Esempi di mezzi di fissaggio di ripari imperdibili Si rammenta che quando la norma UNI EN 953:2009 sarà armonizzata ai sensi della direttiva 2006/42/CE il suo rispetto garantirà l'automatica presunzione di conformità ai requisiti della direttiva stessa (articolo 7, comma 2 della direttiva 2006/42/CE). | Sicurezza dei circuiti di comando La norma EN 954-1 è stata sostituita in quanto mancante di una valutazione probabilistica della prestazioni dei sistemi di comando e controllo per la sicurezza delle macchine. Le norme EN 62061 ed EN ISO 13849-1 rispondono a questa esigenza con l'introduzione di misure concrete e di parametri di riferimento per valutare le prestazioni dei dispositivi in termini di affidabilità, copertura diagnostica, immunità in relazione a una particolare architettura del sistema di controllo.
Per un approfondimento delle comunanze e delle differenze tra queste due norme scarica il file allegato (testo in lingua inglese). | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 09 giugno 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 09 giugno 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 09 giugno 2009 |
Proroga scadenza per la comunicazione dell'RLS all'INAIL Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 maggio 2009
Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 maggio 2009  Newsletter Direttiva Macchine - domenica 17 maggio 2009 |
NUOVE NORME PUBBLICATE - UNI EN 13951:2009 – Pompe per liquidi – Requisiti di sicurezza – Applicazioni agroalimentari – Regole di progettazione per assicurare l’igiene durante l’utilizzo
- UNI EN12198-1:2009 – Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario – Parte 1: Principi generali
- UNI EN12198-2:2009 – Sicurezza del macchinario – Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario – Parte 2: Procedure di misurazione dell’emissione di radiazione
- UNI EN 12409:2009 - Macchine per materie plastiche e gomma – Termoformatrici – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 12649:2008 – Compattatori di calcestruzzo e macchine lisciatrici – Sicurezza
- UNI EN 13418:2009 - Macchine per materie plastiche e gomma – Unità per avvolgimento film e foglie – Requisiti di sicurezza
- UNI EN 815:2009 – Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo meccanizzato di pozzi senza l’ausilio di alberi di trazione - Requisiti di sicurezza
- UNI EN 982:2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche – Oleoidraulica
- UNI EN 983:2009 - Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche – Pneumatica
- UNI EN 792-10:2009 – Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza – Parte 10: Utensili con funzionamento a compressione
- UNI EN 792-11:2009 – Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza – Parte 11: Roditrici e cesoie
- UNI EN 792-12:2009 – Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza – Parte 12: Seghetti a movimento alternativo, oscillante e circolare
- UNI EN 792-13:2009 – Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza – Parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio
- UNI EN ISO 8230-1:2009 – Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
- UNI EN ISO 8230-2:2009 – Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco – Parte 2: Macchine che utilizzano percloroetilene
- UNI EN ISO 8230-3:2009 – Requisiti di sicurezza per macchine per lavaggio a secco – Parte 3: Macchine che utilizzano solventi infiammabili
- UNI EN 15000:2009 – Sicurezza dei carrelli industriali – Carrelli semoventi a braccio telescopico – Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale
- UNI EN 528:2009 – Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza
- UNI EN 13367:2009 – Macchine per ceramica – Sicurezza – Trasbordatori e apparato di movimentazione dei carri
| NUOVO PROGETTO DI NORMA SU VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI È stato pubblicato il progetto di norma ISO/DIS 12100 “Safety of machinery - General principles for design, risk assessment and risk reduction” che unirà in un'unica norma le attuali UNI EN ISO 12100-1:2005, UNI EN ISO 12100-2:2005 e UNI EN ISO 14121-1:2007; la nuova norma si porrà quindi come punto di riferimento esclusivo sia per la valutazione del rischio che per i principi generali a cui dovranno attenersi i costruttori di macchine nel processo di riduzione del rischio. | LINGUA PER LA REDAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO La lettera b del punto 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE prescrive che la versione originale delle istruzioni per l'uso sia redatta in una lingua comunitaria e che la macchina sia accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali.
Questa traduzione deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo mandatario oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione (per esempio l'importatore o il distributore locale).
A proposito della valenza delle traduzioni delle istruzioni per l'uso, il commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla commissione per la direttiva macchine dell'unione europea specifica che la versione che fa fede in caso di contestazioni o di errori è quella originale e che a tale scopo è opportuno che il fabbricante la identifichi come tale: 558. Comunicazione di informazioni «originali» Le istruzioni «originali» sono quelle di cui il fabbricante decide di assumersi la responsabilità. Tali istruzioni fanno fede. Le istruzioni «originali» devono sempre accompagnare la macchina e devono essere redatte dal fabbricante in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Le istruzioni «originali» dunque non sono necessariamente scritte nella lingua del fabbricante, che può anche redigerle in più lingue. È consigliabile che i fabbricanti contraddistinguano con la menzione «istruzioni originali» gli esemplari di cui si assumono la responsabilità per tenerli distinti dalle traduzioni che, invece, non fanno fede.
L'obbligo di fornire le istruzioni nella lingua, o nelle lingue, del paese di utilizzazione della macchina è inderogabile e non può essere superato nemmeno da un accordo contrattuale; infatti un accordo contrattuale di questo tipo violerebbe un requisito legislativo e quindi sarebbe del tutto privo di validità legale tra fabbricante e utilizzatore della macchina. Inoltre tale onere incombe sul venditore della macchina e non può essere trasferito artificiosamente all'utilizzatore; qualora la macchina sia destinata a essere utilizzata anche da persone che non comprendono appieno la lingua del paese di utilizzazione della macchina — per esempio lavoratori immigrati — dovrà essere cura dell'utilizzatore della macchina (in particolare del datore di lavoro) effettuare traduzioni delle istruzioni per l'uso di loro interesse nella lingua a esse comprensibile.
L'obbligo di traduzione nella lingua, o nelle lingue, del paese di utilizzazione della macchina non si limita al manuale di istruzioni ma si estende anche alle avvertenze apposte sulla macchina, all'identificazione degli attuatori di comando e degli indicatori, alle interfacce uomo-macchina (comprese le interfacce software).
A proposito dell'obbligo della traduzione delle istruzioni per l'uso i pareri definitivi della commissione europea sull'applicazione della direttiva macchine indicano: D.10 Le istruzioni per l’uso, previo accordo tra fabbricante e utilizzatore (nel caso di grandi macchine fabbricate in piccola quantità), possono essere redatte nella lingua scelta dal fabbricante? R.10 Un eventuale accordo tra fabbricante e utilizzatore non può sostituirsi alla legge. In caso di incidente dovuto al fatto che l’operatore non ha capito le istruzioni per l’uso la responsabilità verrebbe attribuita al fabbricante.
Per quanto riguarda invece l'applicazione territoriale della direttiva macchine, il commento sopra citato riporta: 48. Per quanto riguarda l'applicazione a livello territoriale, è necessario precisare quanto segue:
- la direttiva «macchine» si applica a qualsiasi intervento di prima immissione in commercio di una macchina o di un componente di sicurezza, a titolo oneroso o gratuito, sul territorio del SEE, a fini di distribuzione e/o di utilizzo sul medesimo territorio;
- la direttiva non si applica alle operazioni di importazione sul mercato SEE in vista di una riesportazione; tali operazioni si svolgono nell'ambito di specifici regimi doganali comunitari;
- la direttiva non si applica all'esportazione di macchine e di componenti di sicurezza nei paesi terzi (al di fuori del SEE).
Quindi la direttiva macchine non regola in alcun modo la vendita e la messa in servizio di macchine al di fuori dell'unione europea. La marcatura CE implica il rispetto dei requisiti della direttiva, comprese le traduzioni delle istruzioni per l'uso. Non essendo però cogente la direttiva macchine al di fuori della comunità europea è sicuramente possibile un accordo contrattuale tra le parti nel quale si indicano quali aspetti della direttiva macchine vengono rispettati e quali no (ad esempio per quanto riguarda la lingua delle istruzioni per l'uso); in questo caso sarebbe più corretto non marcare CE la macchina, né redigere la relativa dichiarazione di conformità.
| Formazione del personale finanziata Attraverso i fondi interprofessionali è possibile accedere a finanziamenti per la formazione del personale utilizzabili dall'azienda. Le risorse finanziarie disponibili sono a completa disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni. Per maggiori informazioni scaricare il file allegato. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 09 aprile 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 09 aprile 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - giovedì 09 aprile 2009 |
Schema di decreto correttivo del Testo Unico della Sicurezza - D. Lgs. 81/08 Il governo ha approvato lo schema di decreto correttivo del Testo Unico della Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 che prevede modifiche importanti e sostanziali alla disciplina della sicurezza sul lavoro.
Dovrà essere ora discusso dalle parti sociali, Conferenza Stato Regioni, Commissioni parlamentari prima di essere adottato dal Governo.
Non si tratta di una novità ma, piuttosto, di una messa a punto dell’attuale decreto. Lo schema tende a risolvere difficoltà operative e alcuni errori, materiali, di trascrizioni, rinvii e collegamenti ad altre norme oltre che proporre migliorie e correzioni. Tra le principali novità proposte si segnalano, in sintesi: - Una novità riguarda i cosiddetti “volontari” cui andrà garantita la sicurezza sul lavoro con applicazione delle norme previste per i lavoratori autonomi.
- Viene abrogato l’adempimento a carico del medico competente di trasmettere il rapporto annuale alle ASL
- Viene cancellato il divieto delle visite mediche preassuntive.
- Viene confermata la centralità del Documento della Valutazione dei rischi quale strumento principale della prevenzione della sicurezza sul lavoro.
- L’attuazione delle norme tecniche e di buona prassi nonché la certificazione di modelli di gestione ed organizzazione della sicurezza conferirà presunzione di conformità alle prescrizioni normative.
- La valutazione dello “stress lavoro correlato” dovrà seguire le regole prefissate dalla Commissione Consultiva ed il datore di lavoro dovrà dare uno specifico peso anche alla tipologia contrattuale, anche in relazione al fatto che i lavoratori a termine o flessibili hanno una minore conoscenza del luogo di lavoro.
- Viene annullato il requisito della “Data certa”, sul Documento con la sottoscrizione da parte del datore di lavoro, RSPP, medico competente e dal Rappresentante dei lavoratori.
- Il Documento unico Rischi di Interferenza (DUVRI) viene escluso nelle lavorazioni a rischio basso e/o di limitata durata.
- Resta in vigore l’alternatività tra arresto e ammenda e viene introdotto un maggior ricorso alla prescrizione obbligatoria.
- A livello di sanzioni, sono state prese le norme previste dal precedente D. Lgs. 626/94 e sono state quasi raddoppiate. Che oggettivamente significa una diminuzione in termini di danaro delle norme attuali.
| Comunicazione RLS all'INAIL entro il 16 maggio 09 L'INAIL ha inviato una circolare relativa alla comunicazione annuale del nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro deve comunicare, infatti, il nome del RLS all'INAIL, pena una sanzione amministrativa di 500 Euro. L'elezione del RLS è un diritto dei lavoratori che lo eleggono direttamente o tramite le rappresentanze sindacali. La presenza di un RLS eletto fra i lavoratori eviterà l'assegnazione del RLS territoriale (RLST), per il quale non sono state definite le modalità di designazione che saranno definite da un nuovo Accordo interconfederale.
Modalità di comunicazione del RLS La circolare INAIL precisa che ogni singola azienda o unità produttiva dovrà comunicare il nominativo del RLS in carica al 31 dicembre 2008 entro il 16 maggio 2009. Dal 2010 le imprese dovranno inviare annualmente i nominativi entro il 31 marzo di ogni anno, confermando la situazione dell'anno precedente o segnalando la nuova nomina.
INAIL ha predisposto una procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso "Punto Cliente":
le imprese assicurate all'INAIL devono registrarsi sul sito Internet dell'Istituto, utilizzare i codici ed i PIN aziendali e seguire la procedura "Dichiarazione RLS"; le aziende non assicurate all'INAIL possono accedere alla sezione "Registrazione utente generico"; le imprese possono affidare questo compito ad un consulente del lavoro che specificherà i dati di ogni azienda.
La procedura consente di attivare più maschere per le diverse unità produttive che compongono l'impresa e permette di modificare alcuni dati anche dopo aver inviato la comunicazione, entro 5 giorni dalla registrazione. | | Se non volete più ricevere le newsletter di Quadra srl inviate una mail a quadra@quadrasrl.net Quadra srl via Mazzini 32A - 20040 Cornate d'Adda (MI) tel. 0396060383 - 0396060351 fax 0396887635 e-mail quadra@quadrasrl.net sito web www.quadrasrl.net |
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 09 marzo 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 09
marzo 2009
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Newsletter
Qualità, Ambiente e Sicurezza - lunedì 09 marzo 2009
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Pubblicata
la Norma ISO 14050:2009
L'ISO ha pubblicato la nuova Norma ISO 14050:2009.
La Norma riporta le definizioni e i concetti
fondamentali relativi alla gestione ambientale.
La Norma è da ritenersi utile in particolar modo
per le aziende con sistema di gestione ambientale conforme alla Norma
ISO 14001 o al Regolamento EMAS.
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Regione
Lombardia: Agevolazioni acquisto macchinari
La DG Industria, PMI e Cooperazione ha rilanciato gli interventi
agevolativi a favore delle PMI per l’acquisto di macchinari,
nuovi e tecnologicamente avanzati il cui impiego produca
effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente e
tenuto conto sia dell’evoluzione normativa sia dell’esigenza di
attualizzare l’intervento anche alla luce della crisi
economico-finanziaria in atto.
Con delibera 8909 del 27/1/2009 la Direzione Generale ha
riattivato la “Misura A investimento singolo” allo scopo di dare
continuità allo sportello, coerentemente con gli obiettivi previsti
dalla lr 1/2007.
Con lo stesso atto amministrativo è stata attribuita alla
Misura A la nuova denominazione “Agevolazione per l’Acquisto di
macchinari” e sono state messe a disposizione 12 Milioni di €
di risorse finanziarie.
Con decreto n. 613 del 27/1/2009 del dirigente della Unità
Organizzativa Sviluppo dell’Imprenditorialità è stato approvato il
bando ed è stato stabilito di riaprire lo sportello a partire
dal 1 febbraio 2009. Le agevolazioni sono rivolte alle
piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese delle CCIAA
ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia, che appartengono a
settori :
- Industria e Artigianato;
- Commercio e Somministrazione di alimenti e
bevande.
L’intervento agevolativo è attivato mediante:
- finanziamento concesso da banche o da
intermediari finanziari;
- operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni
bancarie.
Il bando e i relativi allegati sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - BURL- 3° Supplemento Straordinario
n. 4 del 30 gennaio 2009.
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Mud
2009, in arrivo proroga vecchia modulistica
Previsto dalla legge di conversione del Dl 208/2008 lo slittamento al
2010 dell’utilizzo per l’imminente dichiarazione annuale “Mud” della
nuova modulistica introdotta dal Dpcm 2 dicembre 2008.
Il disegno di legge di conversione del Dl 208/2008 in materia
ambientale, già licenziato lo scorso 12 febbraio 2009 dal Senato ed ora
all’esame della Camera dei Deputati, stabilisce che la dichiarazione da
presentare entro il prossimo 30 aprile 2009 continui ad essere
effettuata utilizzando il modello recato la Dpcm 24 dicembre 2002 (come
modificato dal Dpcm 22 dicembre 2004), rinviando l’operatività del Dpcm
2 dicembre 2008 alla dichiarazione del 2010.
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L'importanza
della Data certa sui documenti inerenti la sicurezza.
Con la sentenza Sentenza n. 43840 del 25 novembre
2008 la CORTE DI CASSAZIONE ha affermato il
principio per cui un documento inerente la sicurezza sul lavoro privo
di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte
dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato
elaborato prima dell’accertamento medesimo.
In virtù di questo principio la stessa Corte ha infatti confermata
l’ammenda inflitta al legale rappresentante di una ditta per non aver
designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
dell’azienda.
La sentenza è utile a considerare l'importanza di
apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi, obbligo
posticipato dal Decreto Mille Proroghe al 16/05/09.
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Approvato
definitivamente il decreto legge Milleproroghe
Confermata la proroga al 16 maggio 2009 dei seguenti obblighi:
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Valutazione dei Rischi da Stress da lavoro
correlato,
-
Data certa del Documento di Valutazione dei
rischi;
-
Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati,
per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello
dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
-
Divieto delle visite mediche preassuntive.
Non sono stati approvati, invece, gli emendamenti relativi alla
abolizione dell'obbligo di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) per attività con meno di 15 lavoratori.
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Le
nuove modalità di richiesta autorizzazione emissioni in atmosfera
La Regione Lombardia con D.g.r Lombardia n.8/88322 del 30 Dicembre 2008
ha definito le nuove procedure operative per
il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni per gli impianti e le
attività in deroga ai sensi dell’art. 272 c.2/3 del D.lgs.
152/06 (ex. attività a ridotto inquinamento).
Con il Decreto n.532 del 26.Gennaio 2009 del Dirigente della struttura
prevenzione inquinamento atmosferico ed impianti della Regione
Lombardia sono stati approvati gli allegati tecnici
relativi alle trentacinque attività, e tutta la
modulistica necessaria alla presentazione delle istanze.
La Provincia di Milano con Decreto n.53/09 del 17.02.2009 nel prendere
atto delle indicazioni regionali ha stabilito :
- per le attività già autorizzate
ai sensi del d.p.r. 25.07.1991 la scadenza del 23 Aprile
2009, decorrente dalla compiuta pubblicazione sul
B.U.R.L. del decreto di approvazione degli allegati tecnici, del
termine per il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale;
- per le nuove attività la decorrenza della nuova
procedura dal 22 febbraio 2009 data di compiuta
pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione degli allegati
tecnici.
E' importante sottolineare:
- la necessità di rinnovo dell'autorizzazione
alle emissioni, rilasciate sulla base dell'ormai abrogato DPR 25/07/91
da attività a ridotto inquinamento, entro il 23/04/09;
- la variazione di alcune soglie massime di
consumo di determinate sostanze, preparati o materie prime per il quale
è possibile accedere all'autorizzazione in via generale
(semplificazione del procedimento di ottenimento dell'autorizzazione);
- il ripristino della necessità di inviare
all'ARPA gli esiti delle analisi delle emissioni e dei bilanci di massa
, iniziali e periodici, richiesti dagli allegati tecnici;
- l'inserimento di nuove attività per cui è
prevista la possibilità di accedere alle autorizzazioni in via generale
(es. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia
meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe
metalliche)
Si riportano le 35 attività indicate
dal decreto
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con
utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di
solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3
tonnellate/anno
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti
per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10
tonnellate/anno
4.Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo
complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo
massimo
complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno
6.Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in
materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie
prime non superiore a 700 tonnellate/anno
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in
legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15
tonnellate/anno
8.Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5
tonnellate/anno
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non
superiore a 550 tonnellate/anno
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non
superiore a 160 tonnellate/anno
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e
consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di
solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque
addetti
14.Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche
con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di
collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e
la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70
tonnellate/anno
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5
tonnellate/anno
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di
smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo
di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
20.Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne
con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22.Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365
tonnellate/anno.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540
tonnellate/anno
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non
superiore a 35 tonnellate/anno
25 Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime
non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in
quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
26 Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto
di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non
superiore a 35 tonnellate/anno
28.Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con
utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di
materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365
tonnellate/anno
32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione
di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo
complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5
tonnellate/anno
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza
utilizzo di olio
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti
polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e
deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno
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Newsletter Direttiva Macchine - lunedì 09 marzo 2009
Newsletter Direttiva Macchine - lunedì 09 marzo 2009
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Newsletter
Direttiva Macchine - lunedì 09 marzo 2009
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Nuove
Norma Pubblicate
Riportiamo nel seguito un
elenco di alcune delle principali norme riguardanti le macchine
pubblicate recentemente:
- EN 12417:2001+A2:2009 :Machine tools - Safety -
Machining centres
- EN 12717:2001+A1:2009 :Safety of machine tools
- Drilling machines
- EN 12957:2001+A1:2009 :Machine tools - Safety -
Electro discharge machines
- EN 13524:2003+A1:2009: Highway maintenance
machines - Safety requirements
- EN 13736:2003+A1:2009 :Safety of machine tools
- Pneumatic presses
- EN 13898:2003+A1:2009 :Machine tools - Safety -
Sawing machines for cold metal
- EN 13985:2003+A1:2009 :Machine tools - Safety -
Guillotine shears
- EN 14070:2003+A1:2009 :Safety of machine tools
- Transfer and special-purpose machines
- EN 1870-1:2007+A1:2009: Safety of woodworking
machines - Circular sawing machines - Part 1: Circular saw benches
(with and without sliding table), dimension saws and building site saws
- EN 1870-3:2001+A1:2009 :Safety of woodworking
machines - Circular sawing machines - Part 3: Down cutting cross-cut
saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches
- EN 474-10:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery
- Safety - Part 10: Requirements for trenchers
- EN 474-3:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 3: Requirements for loaders
- EN 474-4:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders
- EN 474-5:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
- EN 474-6:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 6: Requirements for dumpers
- EN 474-7:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 7: Requirements for scrapers
- EN 474-8:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 8: Requirements for graders
- EN 474-9:2006+A1:2009 :Earth-moving machinery -
Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
- EN 614-1:2006+A1:2009 :Safety of machinery -
Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
- EN 692:2005+A1:2009 :Machine tools - Mechanical
presses - Safety
- EN 693:2001+A1:2009 :Machine tools - Safety -
Hydraulic presses.
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Equipaggiamento
da utilizzare in atmosfere potenzialmente esplosive
È stata pubblicata la
norma EN 13463-1 che definisce i requisiti degli equipaggiamenti non
elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente
esplosive (quindi anche su macchine destinate a tale scopo):
EN 13463-1:2009: Non-electrical equipment for use in potentially
explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
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Controlli
sulle gru
Disponibili due nuove norme ISO per la
determinazione dei controlli da effettuare sulle gru in servizio e per
la definizione dei requisiti di competenza che il personale che
effettua tali controlli deve possedere:
- ISO 9927-1:2009:
Cranes -- Inspections -- Part 1: General
- ISO 23814:2009:
Cranes -- Competency requirements for crane inspectors
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Valutazione
dell'emissione di sostanze aeree da parte delle macchine
Sono disponibili tre nuove norme ISO per la
valutazione delle sostanze aeree emesse dalle macchine e per giudicare
l'efficienza dei sistemi di captazione delle stesse:
- ISO 29042-2:2009:
Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances -- Part 2: Tracer gas method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant
- ISO 29042-3:2009:
Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances -- Part 3: Test bench method for the measurement of the
emission rate of a given pollutant
- ISO 29042-4:2009:
Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous
substances -- Part 4: Tracer method for the measurement of the capture
efficiency of an exhaust system
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Le
macchine destinate a essere assemblate con altre macchine e le
quasi-macchine
La direttiva 98/37/CE non
differenzia esplicitamente le procedure che devono essere seguite dalle
macchine che possono funzionare in modo indipendente e da quelle che
invece sono destinate a essere assemblate con altre macchine per
formare un insieme complesso, mentre ciò è stato chiarito nella
direttiva 2006/42/CE.
Le macchine che possono
funzionare in modo indipendente:
- devono essere marcate CE;
- devono essere accompagnate da una dichiarazione
di conformità secondo l'allegato II lettera A della direttiva 98/37/CE
o della direttiva 2006/42/CE e da istruzioni per l'uso;
- deve essere predisposto per esse un fascicolo
tecnico di costruzione secondo i dettami dell'allegato V della
direttiva 98/37/CE e della lettera A dell'allegato VII della direttiva
2006/42/CE.
Queste macchine devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali a esse applicabili; non è
quindi accettabile che tali macchine siano prive, per esempio, di parti
di ripari che devono essere realizzati dall'utilizzatore a seguito
dell'installazione della macchina.
Se una macchina invece non
è destinata a funzionare in modo indipendente, ma deve essere
assemblata con altre macchine per formare un insieme complesso perché
compia appieno lo scopo della destinazione d'uso definita dal
costruttore:
- deve essere accompagnata da una dichiarazione
del fabbricante secondo l'allegato II lettera B della direttiva
98/37/CE o da una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato II
lettera B della direttiva 2006/42/CE;
- non deve essere marcata CE.
La discriminante per
determinare se una macchina può funzionare in modo indipendente oppure
no è la necessità di assemblaggio con altre macchine per svolgere la
sua funzione; per esempio una pressa destinata a essere caricata e
scaricata da un operatore (e che non ha quindi bisogno di altre
macchine per svolgere la funzione cui è destinata dal costruttore) è
una macchina che può funzionare in modo indipendente, mentre una pressa
che necessita di un sistema di carico e/o di scarico automatico è una
macchina che non può funzionare in modo indipendente in quanto
necessita di altre macchine per portare a termine il compito cui è
destinata.
Le macchine non destinate a
funzionare in modo indipendente possono non rispettare tutti i
requisiti dell'allegato I della direttiva 98/37/CE, in quanto il loro
soddisfacimento è compito dell'assemblatore dell'insieme complesso che
ne dovrà garantire la conformità; si pensi per esempio a un robot
antropomorfo che viene normalmente fornito privo di qualsiasi riparo e
la cui protezione è affidata alle misure di sicurezza dell'insieme in
cui il robot verrà inserito; allo stesso modo una pressa a carico e
scarico manuale dovrà essere dotata di tutte le misure di sicurezza
destinate alla protezione dell'operatore, mentre nel caso di carico e
scarico automatico la protezione delle zone di ingresso e uscita dei
pezzi in lavorazione sarà effettuata nell'ambito dell'insieme in cui la
macchina verrà inserita.
Appare chiaro quindi che
una macchina fornita priva di alcune misure di protezione in quanto
destinata a essere assemblata con altre macchine — e che quindi non
soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute dell'allegato I della direttiva macchine — non può essere
marcata CE per i motivi sopra esposti.
La direttiva 2006/42/CE ha
chiarito le modalità di gestione delle macchine non in grado di
funzionare indipendentemente introducendo il concetto di «quasi-macchine»
definite come:
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma
che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le
quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
Il punto chiave di questa
definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado
di portare a compimento l'applicazione cui sono destinate.
Nella direttiva 2006/42/CE
viene stabilito che le quasi-macchine devono essere accompagnate da
istruzioni per l'assemblaggio secondo le indicazioni dell'allegato VI
della direttiva e per esse deve essere predisposta la documentazione
tecnica pertinente in accordo ai requisiti della lettera B
dell'allegato VII della direttiva.
Come già indicato più sopra
le quasi-macchine non devono essere marcate CE e devono essere
accompagnate da una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato
II lettera B della direttiva 2006/42/CE.
Nella progettazione e
realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero —
rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l'acquirente —
di stabilire fino a quale punto applicare la direttiva , lasciando al
soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure
di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai
requisiti della direttiva. Per esempio un robot può essere fornito
privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni
perimetrali parziali che l'assemblatore completerà all'atto
dell'integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva.
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Regione
Lombardia: Agevolazioni acquisto macchinari
La DG Industria, PMI e Cooperazione ha rilanciato gli interventi
agevolativi a favore delle PMI per l’acquisto di macchinari,
nuovi e tecnologicamente avanzati il cui impiego produca
effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente e
tenuto conto sia dell’evoluzione normativa sia dell’esigenza di
attualizzare l’intervento anche alla luce della crisi
economico-finanziaria in atto.
Con delibera 8909 del 27/1/2009 la Direzione Generale ha
riattivato la “Misura A investimento singolo” allo scopo di dare
continuità allo sportello, coerentemente con gli obiettivi previsti
dalla lr 1/2007.
Con lo stesso atto amministrativo è stata attribuita alla
Misura A la nuova denominazione “Agevolazione per l’Acquisto di
macchinari” e sono state messe a disposizione 12 Milioni di €
di risorse finanziarie.
Con decreto n. 613 del 27/1/2009 del dirigente della Unità
Organizzativa Sviluppo dell’Imprenditorialità è stato approvato il
bando ed è stato stabilito di riaprire lo sportello a partire
dal 1 febbraio 2009. Le agevolazioni sono rivolte alle
piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese delle CCIAA
ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia, che appartengono a
settori :
- Industria e Artigianato;
- Commercio e Somministrazione di alimenti e
bevande.
L’intervento agevolativo è attivato mediante:
- finanziamento concesso da banche o da
intermediari finanziari;
- operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni
bancarie.
Il bando e i relativi allegati sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - BURL- 3° Supplemento Straordinario
n. 4 del 30 gennaio 2009.
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Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 17 febbraio 2009
Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 17 febbraio 2009  Newsletter Qualità, Ambiente e Sicurezza - martedì 17 febbraio 2009 |
Valutazione stato coperture con presenza in amianto, nuove modalità dalla Regione Lombardia La Regione Lombardia col Decreto 18 novembre 2008, n. 13237 ha approvato il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto".
Il protocollo prevede una nuove modalità di valutazione e contestualmente abroga l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000. | Etichettatura e classificazione dei prodotti chimici: il nuovo regolamento europeo Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L353 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il "Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006".
Viene così avviato il processo di armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in linea con quanto previsto dal GHS (il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici).
Per le sostanze l'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il nuovo regolamento scatterà dal 1° dicembre 2010. Per le miscele l'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il nuovo regolamento scatterà dal 1° dicembre 2015. Classificazione, | | |