|
Il Paramento Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 1221/2009 “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE” (G.U.U.E. serie L n. 342 del 22 dicembre 2009)
Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 761/2001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit.
La terza revisione della normativa comunitaria nasce da considerazioni eterogenee quali l’opportunità che gli Stati membri tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e che un riferimento ad EMAS (o ad altri sistemi di gestione ambientale equivalenti) vengano considerati nel definire le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi, la necessità che le organizzazioni aderenti siano in grado di dimostrare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, il miglioramento continuo delle competenze dei medesimi verificatori ambientali etc. EMAS si conferma finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante: - l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale,
- la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle “prestazioni” (termine inedito in luogo del precedente “efficacia”) di tali sistemi,
- l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
- un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate,
- il coinvolgimento attivo e una adeguata formazione professionale del personale da parte delle organizzazioni interessate.
Il nuovo Regolamento, pur restando aderente allo schema iniziale, basato su un oramai consolidato sistema gestionale, per ribadirne sostanza e credibilità, ha introdotto quindi miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti e agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese. I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero: a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III; b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conformi a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo d) predisporre una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali. Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della dichiarazione ambientale.
|