In data 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Il decreto è entrato in vigore dal 14 gennaio 2010.
L’istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, andrà a sostituire il formulario di identificazione del rifiuto, il registro di carico e scarico ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
I soggetti coinvolti sono tutte le aziende che ad oggi erano tenute alla compilazione del MUD ovvero appartenenti alle seguenti categorie:
Fascia A: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, i commercianti ed intermediari, i trasportatori e le imprese che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
Fascia B: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 50 ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 ed i 50 dipendenti.
I soggetti esclusi dall’introduzione del SISTRI sono:
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo pari a 8.000 €;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti, limitatamente alla tipologia di rifiuti non pericolosi, che hanno al massimo dieci dipendenti.
La piena adesione al SISTRI consiste nel rispetto delle seguenti fasi operative:
- iscrizione al SISTRI secondo quanto riportato nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- versamento del contributo annuale di iscrizione (fino a 800 €, come riportato nell’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009);ricezione dei dispositivi USB con identificativi e password degli utenti abilitati al loro utilizzo (massimo 3 utenti per chiavetta) come descritto nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
- installazione di un dispositivo satellitare BLACK BOX su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (solo per trasportatori di rifiuti) come riportato negli allegati Ia e Ib del D. M. 17 dicembre 2009.
Le modalità di gestione dei rifiuti speciali Pericolosi e Non Pericolosi per le aziende produttrici, all’interno del sito, rimarrano invariate tranne per il fatto che le registrazioni verranno tenute in formato digitale anziché cartaceo.
Pertanto rammentiamo che permangono le precedenti prescrizioni previste nel D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i divieti, le modalità di gestione del rifiuto e le tempistiche di registrazione del rifiuto. In caso di controllo da parte degli enti preposti le giacenza potranno comunque essere verificate e le aree di deposito restano soggette alla prassi di buona tecnica (idonea pavimentazione impermeabile, bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, idonea identificazione ed e-tichettatura di ciascun collo, ecc.). Le analisi di classificazione dei rifiuti dovranno essere mantenute aggiornate (minimo biennale per i rifiuti Pericolosi o con codice CER a specchio) ed in caso di richiesta dovranno essere allegate al documento di trasporto digitale in formato .pdf.
Tutte le informazioni e le tempistiche da comunicare al SISTRI (mediante compilazione di apposito modulo) in occasione di movimentazione interna del rifiuto, carico da parte del trasportatore, carico e scarico dei rifiuti prodotti sono indicati nell’art.5 del D.M. 17 dicembre 2009.
per ulteriori informazioni SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO
www.sistri.it
si consiglia inoltre di leggere il Decreto Ministeriale completo
e le Linee Guida