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Il Rischio di Esposizione a Campi Elettromagnetici |
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Il D.Lgs. n. 81/2008 al Titolo VIII Capo IV, introduce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Tale valutazione diviene parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Il D.Lgs 81/2008 definisce i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE e i VALORI DI AZIONE. Questi ultimi sono i parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico, induzione magnetica e densità di potenza, che determinano l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel Decreto. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Risulta necessario precisare che direttive e leggi successivi alla pubblicazione in GU del D. Lgs. 81/2008 hanno prorogato alcuni degli adempimenti previsti per il datore di lavoro e rinviato l’entrata in vigore di alcune disposizioni. In particolare, la Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo ha rinviato al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV del Testo Unico, relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici. La citata Direttiva non coinvolge, però, il Titolo VIII, Capo I che obbliga ad effettuare la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a tutti gli agenti fisici e le cui disposizioni sono entrate in vigore con il Testo Unico. In tal senso si sono espressi anche il Coordinamento Tecnico delle Regioni e l’ISPESL a cui si devono le prime indicazioni applicative, pubblicate di recente, riguardanti la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Ovvero: - dall’entrata in vigore del Testo Unico gli artt. 28 e 181 impegnano il datore di lavoro alla valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici e tale OBBLIGO è già attualmente SANZIONABILE.
- fino al 30/04/2012 non sono invece richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, tra cui le violazioni dei valori di azione.
Obblighi del datore di lavoro- valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di campi e.m. cui sono esposti i lavoratori;
- integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
- adozione di misure atte a eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi e.m.;
- in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di azione includente misure tecniche e organizzative miranti a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione;
- informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
- istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori limite di esposizione.
Quali situazioni lavorative richiedono approfondimenti Il Coordinamento Tecnico delle Regioni e l’ISPESL ritengono debbano essere approfondite le situazioni lavorative in cui vengono utilizzati impianti emettitori di campi elettromagnetici generalmente non trascurabili. Alcuni esempi: - lavoratori di centrali e sottostazioni elettriche - installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni - manutentori di linee elettriche - saldatori - fonditori di metalli - addetti a macchine dielettriche utilizzate nei settori tessile/legno/plastica - addetti a processi di essiccatura e sterilizzazione prodotti chimico farmaceutici - installatori e manutentori di sistemi radar - operatori sanitari - macchinisti su treni ad alta velocità
- operatori su macchine utensili di grandi dimensioni
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