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Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro costituiscono, sia in locali chiusi che all’aperto, uno dei fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e all’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali, il microclima e le atmosfere iperbariche …”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180, tra cui il microclima. Si sottolinea che sulla base degli artt. 28 e 181 del Testo Unico esiste quindi l’OBBLIGO (SANZIONABILE) alla valutazione delle condizioni microclimatiche in ambiente lavorativo e all’eventuale identificazione delle misure preventive e protettive (comprese informazione, formazione e sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. Non esistendo uno specifico Capo dedicato al microclima nel D.Lgs. 81/2008, il medesimo Testo Unico rimanda, nell’art. 181, alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Le Prime Indicazioni Applicative relative al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 (agenti fisici) emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regione e dall’ISPESL, per i rischi da microclima fanno riferimento alle Linee Guida Microclima aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro emanate dal medesimo organismo e rimandano per gli aspetti metrologici alle diverse norme tecniche UNI. Obblighi del datore di lavoro- valutazione delle condizioni microclimatiche in cui operano i lavoratori e quantificazione del rischio;
- integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
- adozione di misure atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
- istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio.
Quali situazioni lavorative richiedono approfondimentiGli ambienti termici vengono distinti in ambienti moderati e ambienti severi caldi o freddi: - ambiente moderato: ambiente nei quali l'obbiettivo, in sede di progettazione e gestione, è il raggiungimento del benessere termico;
- ambiente severo, caldo o freddo: ambiente in cui il soggetto è esposto a condizioni di stress termico e bisogna occuparsi di tutelare la salute degli operatori.
Sono questi ultimi gli ambienti in cui è necessario quantificare il rischio da esposizione a microclima mediante indagine strumentale a campo e calcolo degli indici di stress termico codificati dalle norme UNI. Esempi di ambienti severi: - luoghi di lavoro all’aperto
- ambienti chiusi di lavoro non riscaldati
- celle frigorifere e locali costantemente raffreddati
- ambienti chiusi in cui siano presenti importanti sorgenti di calore (fornaci, forni, …)
Negli ambienti moderati, il riscaldamento invernale e il condizionamento estivo sono tra le principali cause di discomfort termico, quantificabile mediante gli indici codificati per tali ambienti dalle norme UNI.
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