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Le condizioni microclimatiche in ambiente di lavoro
Le condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro costituiscono, sia in locali chiusi che all’aperto, uno dei fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori.  
Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 181 indica che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici” e all’art. 180 precisa che “per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali, il microclima e le atmosfere iperbariche …”.
Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180, tra cui il microclima.
Si sottolinea che sulla base degli artt. 28 e 181 del Testo Unico esiste quindi l’OBBLIGO (SANZIONABILE) alla valutazione delle condizioni microclimatiche in ambiente lavorativo e all’eventuale identificazione delle misure preventive e protettive (comprese informazione, formazione e sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio.
Non esistendo uno specifico Capo dedicato al microclima nel D.Lgs. 81/2008, il medesimo Testo Unico rimanda, nell’art. 181, alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.
Le Prime Indicazioni Applicative relative al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 (agenti fisici) emanate dal Coordinamento Tecnico delle Regione e dall’ISPESL, per i rischi da microclima fanno riferimento alle Linee Guida Microclima aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro emanate dal medesimo organismo e rimandano per gli aspetti metrologici alle diverse norme tecniche UNI.

Obblighi del datore di lavoro
  • valutazione delle condizioni microclimatiche in cui operano i lavoratori e quantificazione del rischio;
  • integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
  • adozione di misure atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi;
  • in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
  • istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio.

Quali situazioni lavorative richiedono approfondimenti
Gli ambienti termici vengono distinti in ambienti moderati e ambienti severi caldi o freddi:
  • ambiente moderato: ambiente nei quali l'obbiettivo, in sede di progettazione e gestione, è il raggiungimento del benessere termico;
  • ambiente severo, caldo o freddo: ambiente in cui il soggetto è esposto a condizioni di stress termico e bisogna occuparsi di tutelare la salute degli operatori.
 
Sono questi ultimi gli ambienti in cui è necessario quantificare il rischio da esposizione a microclima mediante indagine strumentale a campo e calcolo degli indici di stress termico codificati dalle norme UNI.
 
Esempi di ambienti severi:
  • luoghi di lavoro all’aperto
  • ambienti chiusi di lavoro non riscaldati
  • celle frigorifere e locali costantemente raffreddati
  • ambienti chiusi in cui siano presenti importanti sorgenti di calore (fornaci, forni, …)
 
Negli ambienti moderati, il riscaldamento invernale e il condizionamento estivo sono tra le principali cause di discomfort termico, quantificabile mediante gli indici codificati per tali ambienti dalle norme UNI.