Home arrow News arrow Pubblicato il Decreto correttivo del D.Lgs. 81/2008
Pubblicato il Decreto correttivo del D.Lgs. 81/2008
Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, ha apportato alcune importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 (testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).
Tra le modifiche principali si segnala:
  • L'introduzione la facoltà dei Dirigenti a cui sono stati delegati compiti in materia di sicurezza sul lavoro, esclusi quelli non delegabili, da parte del datore di lavoro, di delegare a loro volta alcuni compiti. Rimane comunque l'obbligo del delegante di sorveglianza nei confronti del delegato.
  • Obbligo di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL solo al momento della nuova nomina o designazione e non più con periodicità annuale. Rimane l'obbligo di comunicare il nominativo del RLS attualmente eletto nel caso in cui tale comunicazione non sia ancora stata effettuata.
  • Introduzione dell'esclusione dell'obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) per appalti di servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari.
  • Introduzione di uno strumento di qualificazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore edile mediante un sistema di attribuzione di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità e con decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Precisazione in merito al fatto che la valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro deve comprendere anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
  • Posticipazione del termine entro il quale effettuare la valutazione del rischio di stress-lavoro correlato all'emanazione di specifiche indicazione da parte della commissione consultiva permanente e comunque non oltre l'1 Agosto 2010.
  • Sostituzione dell'obbligo di dotare il Documento di Valutazione dei Rischi di data certa con l'obbligo attestazione della data di emissione del documento tramite sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato.
  • Inserimento della precisazione che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
  • Inserimento dell'obbligo di rielaborazione del DVR entro trenta giorni in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • Estensione dell'obbligo di specifica formazione in merito alla sicurezza sul lavoro ai Dirigenti oltre ai Preposti.
  • Reintroduzione della facoltà di effettuare visite mediche preassuntive.
  • Revisione dell'intero apparato sanzionatorio
  • Precisazione in merito alla verifiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,delle attrezzature riportate in Allegato VII (es. gru, apparecchi in pressione, etc.). La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.
  • Esclusione dell'applicazione delle prescrizioni relative a cantieri temporanei o mobili ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
  • Introduzione del concetto che, in caso di cantieri temporanei o mobili la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'appaltatore si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII.