Ripari fissi

La direttiva 2006/42/CE definisce riparo (lettera f del punto 1.1.1 dell'allegato I):

elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale

Quindi una parte della macchina che ha scopi funzionali o strutturali e che, con la sua presenza, impedisce il raggiungimento di zone pericolose non rientra nella definizione di «riparo» in quanto il suo scopo primario non è quello di assicurare “specificamente” una protezione.

In altre parole la presenza di quella parte della macchina è necessaria affinché la macchina svolga il suo compito, quindi la sua integrità ed effettiva presenza sulla macchina sono richieste dal normale funzionamento della macchina.

Può essere questo il caso, ad esempio, di una tramoggia di carico, la cui presenza impedisce l'accesso alla coclea di trasporto del prodotto posta sotto alla tramoggia; allo stesso modo una trave che fa parte del telaio della macchina non è considerabile un riparo in quanto la sua assenza comprometterebbe la struttura di sostegno della macchina.

Il requisito 1.4.2.1. dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE richiede che per i ripari fissi:

I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi.

Questo requisito vale quindi solamente per quegli elementi che rientrano nella definizione di riparo sopra indicata; infatti l'imperdibilità dei mezzi di fissaggio dei ripari è intesa a minimizzare la possibilità che un riparo non venga rimontato in quanto i sistemi di fissaggio (ad esempio le viti) sono state perse, ma questa eventualità di fatto non esiste se la presenza di una parte della macchina è necessaria al suo funzionamento.

La norma UNI EN 953:2009 specifica ulteriormente questo concetto, indicando al punto 7.2 Retained fastenings:

When it is foreseen (e.g. maintenance) that the fixed guard will be removed then the fastenings shall remain attached to the guard or to the machinery.

La norma indica quindi che il requisito dell'imperdibilità dei mezzi di fissaggio dei ripari può limitarsi a quelli che è previsto vengano rimossi per operazioni di manutenzione — ovvero per le operazioni di manutenzione ordinaria eseguibili dall'utilizzatore della macchina come indicato nelle istruzioni per l'uso della stessa.

 

Figura 1 — Esempi di mezzi di fissaggio di ripari imperdibili

 

  Figura 1 — Esempi di mezzi di fissaggio di ripari imperdibili

Si rammenta che quando la norma UNI EN 953:2009 sarà armonizzata ai sensi della direttiva 2006/42/CE il suo rispetto garantirà l'automatica presunzione di conformità ai requisiti della direttiva stessa (articolo 7, comma 2 della direttiva 2006/42/CE).