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La direttiva 98/37/CE non differenzia esplicitamente le procedure che devono essere seguite dalle macchine che possono funzionare in modo indipendente e da quelle che invece sono destinate a essere assemblate con altre macchine per formare un insieme complesso, mentre ciò è stato chiarito nella direttiva 2006/42/CE. Le macchine che possono funzionare in modo indipendente: - devono essere marcate CE;
- devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità secondo l'allegato II lettera A della direttiva 98/37/CE o della direttiva 2006/42/CE e da istruzioni per l'uso;
- deve essere predisposto per esse un fascicolo tecnico di costruzione secondo i dettami dell'allegato V della direttiva 98/37/CE e della lettera A dell'allegato VII della direttiva 2006/42/CE.
Queste macchine devono soddisfare tutti i requisiti essenziali a esse applicabili; non è quindi accettabile che tali macchine siano prive, per esempio, di parti di ripari che devono essere realizzati dall'utilizzatore a seguito dell'installazione della macchina. Se una macchina invece non è destinata a funzionare in modo indipendente, ma deve essere assemblata con altre macchine per formare un insieme complesso perché compia appieno lo scopo della destinazione d'uso definita dal costruttore: - deve essere accompagnata da una dichiarazione del fabbricante secondo l'allegato II lettera B della direttiva 98/37/CE o da una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato II lettera B della direttiva 2006/42/CE;
- non deve essere marcata CE.
La discriminante per determinare se una macchina può funzionare in modo indipendente oppure no è la necessità di assemblaggio con altre macchine per svolgere la sua funzione; per esempio una pressa destinata a essere caricata e scaricata da un operatore (e che non ha quindi bisogno di altre macchine per svolgere la funzione cui è destinata dal costruttore) è una macchina che può funzionare in modo indipendente, mentre una pressa che necessita di un sistema di carico e/o di scarico automatico è una macchina che non può funzionare in modo indipendente in quanto necessita di altre macchine per portare a termine il compito cui è destinata. Le macchine non destinate a funzionare in modo indipendente possono non rispettare tutti i requisiti dell'allegato I della direttiva 98/37/CE, in quanto il loro soddisfacimento è compito dell'assemblatore dell'insieme complesso che ne dovrà garantire la conformità; si pensi per esempio a un robot antropomorfo che viene normalmente fornito privo di qualsiasi riparo e la cui protezione è affidata alle misure di sicurezza dell'insieme in cui il robot verrà inserito; allo stesso modo una pressa a carico e scarico manuale dovrà essere dotata di tutte le misure di sicurezza destinate alla protezione dell'operatore, mentre nel caso di carico e scarico automatico la protezione delle zone di ingresso e uscita dei pezzi in lavorazione sarà effettuata nell'ambito dell'insieme in cui la macchina verrà inserita. Appare chiaro quindi che una macchina fornita priva di alcune misure di protezione in quanto destinata a essere assemblata con altre macchine — e che quindi non soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato I della direttiva macchine — non può essere marcata CE per i motivi sopra esposti. La direttiva 2006/42/CE ha chiarito le modalità di gestione delle macchine non in grado di funzionare indipendentemente introducendo il concetto di «quasi-macchine» definite come: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il punto chiave di questa definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado di portare a compimento l'applicazione cui sono destinate. Nella direttiva 2006/42/CE viene stabilito che le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l'assemblaggio secondo le indicazioni dell'allegato VI della direttiva e per esse deve essere predisposta la documentazione tecnica pertinente in accordo ai requisiti della lettera B dell'allegato VII della direttiva. Come già indicato più sopra le quasi-macchine non devono essere marcate CE e devono essere accompagnate da una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato II lettera B della direttiva 2006/42/CE. Nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l'acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la direttiva , lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della direttiva. Per esempio un robot può essere fornito privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni perimetrali parziali che l'assemblatore completerà all'atto dell'integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva.
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