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Obbligo di verifica delle macchine da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro non può esimersi dalla verifica della conformità di una macchina acquistata, anche se questa è marcata CE.
A tale proposito si sono pronunciate anche varie sentenze, tra cui, ad esempio, la sentenza n. 6280 del 11 dicembre 2007 emessa dalla IV sezione della Cassazione Penale che recita:
“…è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina — che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone — senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica…”
In tal senso si esprime anche, tra le altre, la sentenza n. 45335 del 5 dicembre 2008 emessa dalla sezione feriale penale della Corte di Cassazione che recita:
“…deve considerarsi infondato l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato dal ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza…”