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Proroghe ad alcuni provvedimenti contenuti nel D.Lgs. 81/2008 in campo di sicurezza sul lavoro |
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Il 18 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 304 del 31.12.2008. Nel decreto il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare al 16 maggio 2009: - l'obbligo di valutazione dei Rischi da Stress da lavoro correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);
- l'obbligo di apposizione di data certa del Documento di Valutazione dei rischi (art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);
- obbligo di comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);
- il divieto di effettuazione di visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).
Viene confermato invece l'obbligo di integrare la valutazione dei rischi aziendali alla luce delle indicazioni contenute nel Testo Unico entro il 1 gennaio 2009.
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