Pubblicata la seconda edizione della guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE
La Commissione Europea ha pubblicato la seconda edizione della guida alla nuova direttiva macchine 2006/42/CE, completata con i commenti agli allegati dal III all'XI; tale guida, pur non avendo valore di legge, è il riferimento più autorevole disponibile in materia. il documento è scaricabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/ .
 
Nuova pubblicazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42/CE
Sono stati pubblicati i riferimenti a nuove norme armonizzate ai sensi della nuova direttiva macchine 2006/42/CE; questa nuova pubblicazione completa quelle già effettuate a fine 2009 e include parecchie norme fondamentali per l'applicazione della direttiva macchine, tra cui la norma EN 60204-1:2006 riguardante l'equipaggiamento elettrico delle macchine.
L'elenco completo delle norme armonizzate ai sensi della direttiva 2006/42/CE è reperibile alla pagina internet http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/ .
 
MUD 2010 - scadenza prorogata al 30/06/2010
Sul S.O. n. 80 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2010 è stato pubblicato il DPCM del 27 aprile 2010 che riporta le "modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale", le cui indicazioni sono valide per la dichiarazione da presentare nel 2010 con riferimento al 2009.
Poichè il testo pubblicato contiene alcuni errori materiali e l'omissione di numerose schede, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a ripubblicare la modulistica completa e corretta con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010.

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello stesso 30 aprile 2010, ha approvato il Decreto Legge con il quale viene prorogato il termine per la presentazione del MUD al 30 giugno 2010 (comunicato riportato sul sito del Ministero dell'Ambiente), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 21 maggio 2010.

Il DPCM del 27/04/2010 ha reintrodotto, per quanto riguarda il MUD 2009 da presentare nel 2010, la modulistica e le modalità di trasmissione già utilizzate nel corso degli ultimi anni, sostituendo quindi totalmente il modello MUD previsto dal DPCM del 2 dicembre 2008 (che avrebbe dovuto essere utilizzato solo per quest'anno).

Quindi, per le dichiarazioni da presentare nel 2010 con riferimento all'anno 2009, il modello da utilizzare è quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2010, come ripubblicato con comunicato del Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, con le relative istruzioni.
Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con riferimento all`anno 2009, avvalendosi del modello allegato al DPCM del 2 dicembre 2008.
 
 
Scadenza di iscrizione al SISTRI - 30/04/2010

Il 31 aprile 2010 scade il termine – prorogato – per provvedere all’obbligo di iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti), gravante a carico dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti e dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del down stream (art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.lgs. n. 152/2006) tra 50 e 11 dipendenti  (art. 3, c. 1, art. 1, c. 1, lett. A, e art. 2, D.M. 17 dicembre 2009; art. 1, D.M. 15 febbraio 2010).

In pari data scade anche il termine per effettuare, da parte dei medesimi soggetti, il primo versamento del contributo annuale di adesione al Sistema (art. 4, c. 3, D.M. citato).

 
MUD 2010

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2010 è fissato per il 30 aprile ma in un comunicato stampa del 9 aprile 2010 il Ministro dell’Ambiente dichiarava che durante il Consiglio dei Ministri di venerdì 16 aprile 2010 sarebbe stato presentato uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Tale decreto dovrebbe consentire alle imprese l’utilizzo di un modello cartaceo, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno.

In pratica, per la dichiarazione da presentare con riferimento all’anno 2009, si procederà come in passato, con il “vecchio” sistema cartaceo. Ciò per risparmiare alle imprese che stanno affrontando il complesso processo di adozione del SISTRI adempimenti e oneri che il nuovo regime SISTRI sosti-tuirà integralmente.

Ad oggi il decreto di proroga non è stato ancora discusso dal Consiglio dei Ministri e quindi non è ancora disponibile la modulistica per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti durante l’anno 2009.

In attesa che venga presentato il decreto di proroga, non è consigliabile presentare la modulistica presente negli allegati del D.P.C.M. 2/12/2008 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009".

 
RIVOLUZIONE NELLA MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI - IL SISTRI
In data 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Il decreto è entrato in vigore dal 14 gennaio 2010.
L’istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, andrà a sostituire il formulario di identificazione del rifiuto, il registro di carico e scarico ed il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
I soggetti coinvolti sono tutte le aziende che ad oggi erano tenute alla compilazione del MUD ovvero appartenenti alle seguenti categorie:
Fascia A: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con oltre 50 dipendenti, i commercianti ed intermediari, i trasportatori e le imprese che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

Fascia B: tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 50 ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra gli 11 ed i 50 dipendenti.

I soggetti esclusi dall’introduzione del SISTRI sono: 
      • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo pari a 8.000 €;
      • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
      • i produttori iniziali di rifiuti, limitatamente alla tipologia di rifiuti non pericolosi, che hanno al massimo dieci dipendenti.
 
La piena adesione al SISTRI consiste nel rispetto delle seguenti fasi operative:
  1. iscrizione al SISTRI secondo quanto riportato nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
  2. versamento del contributo annuale di iscrizione (fino a 800 €, come riportato nell’allegato II del D.M. 17 dicembre 2009);ricezione dei dispositivi USB con identificativi e password degli utenti abilitati al loro utilizzo (massimo 3 utenti per chiavetta) come descritto nell’allegato Ia del D.M. 17 dicembre 2009;
  3. installazione di un dispositivo satellitare BLACK BOX su ciascun veicolo che trasporta rifiuti (solo per trasportatori di rifiuti) come riportato negli allegati Ia e Ib del D. M. 17 dicembre 2009.

Le modalità di gestione dei rifiuti speciali Pericolosi e Non Pericolosi per le aziende produttrici, all’interno del sito,  rimarrano invariate  tranne per il fatto che le registrazioni verranno tenute in formato digitale anziché cartaceo.  

Pertanto rammentiamo che permangono le precedenti prescrizioni previste nel D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda i divieti, le modalità di gestione del rifiuto e le tempistiche di registrazione del rifiuto. In caso di controllo da parte degli enti preposti le giacenza potranno comunque essere verificate e le aree di deposito restano soggette alla prassi di buona tecnica (idonea pavimentazione impermeabile, bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, idonea identificazione ed e-tichettatura di ciascun collo, ecc.).  Le analisi di classificazione dei rifiuti dovranno essere mantenute aggiornate (minimo biennale per i rifiuti Pericolosi o con codice CER a specchio) ed in caso di richiesta dovranno essere allegate al documento di trasporto digitale in formato .pdf.

Tutte le informazioni e le tempistiche da comunicare al SISTRI (mediante compilazione di apposito modulo) in occasione di movimentazione interna del rifiuto, carico da parte del trasportatore, carico e scarico dei rifiuti prodotti sono indicati nell’art.5 del D.M. 17 dicembre 2009.


per ulteriori informazioni SI CONSIGLIA DI VISITARE IL SITO
 www.sistri.it
 
si consiglia inoltre di leggere il Decreto Ministeriale completo
 
e le Linee Guida
 
Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformitą della macchine
Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) recita:
For electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC has been reworded as follows:
“1.5.1. Electricity supply    
Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented.
The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.”
This implies that, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer's EC Declaration of conformity should not refer to the LVD.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine.
Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha precisato:
§222 – The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear that the procedures of the LVD relating to the placing on the market and putting into service are not applicable to machinery subject to the Machinery Directive. This means that the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD.
 
Proroga presunzione di conformitą UNI EN 954-1:1998

Con la Comunicazione  della Commissione  nell’ambito  dell’applicazione  della  direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 2009/C 321/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 321 del 29/12/2009 è stata prolungata  la data di cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN 954-1:1998 (inizialmente prevista per il 28/12/2009) al 31/12/2011.
Quindi attualmente sono in vigore entrambe le norme, ma sarebbe opportuno utilizzare la norma UNI EN ISO 13849-1:2008 in quanto la norma UNI EN 954-1:1998 è datata e ad oggi non rappresenta più lo stato dell'arte; inoltre la norma UNI EN 954-1:1998 non contiene requisiti per il software che svolge funzioni di sicurezza, che invece sono compresi nella norma UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi è inadatta per i circuiti di comando che utilizzano componenti elettronici programmabili per lo svolgimento di funzioni di sicurezza.
In aggiunta, diverse norme di tipo C (ovvero applicabili a specifiche tipologie di macchine)  richiedono esplicitamente un Performance Level   (PL) in accordo con
quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13849-1:2008.
Infine dopo il 31/12/2011 la norma di riferimento per i circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza sarà solamente la UNI EN ISO 13849-1:2008, quindi tutti i circuiti progettati  secondo la norma UNI EN 954-1:1998 non godranno più della presunzione di conformità dopo tale data.

 
REVISIONE DEL REGOLAMENTO EMAS - SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT

Il Paramento Europeo ha approvato il Regolamento (CE) n. 1221/2009 “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE”
(G.U.U.E. serie L n. 342 del 22 dicembre 2009)

Dopo otto anni, circa, di vigenza l’Unione europea procede alla revisione del regolamento (CE) n. 761/2001 (c.d. EMAS due) sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema di ecogestione e audit.

La terza revisione della normativa comunitaria nasce da considerazioni eterogenee quali l’opportunità che gli Stati membri tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e che un riferimento ad EMAS (o ad altri sistemi di gestione ambientale equivalenti) vengano considerati nel definire le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi, la necessità che le organizzazioni  aderenti siano in grado di dimostrare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, il miglioramento continuo delle competenze dei medesimi verificatori ambientali etc.
EMAS si conferma finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

  • l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale,
  • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle “prestazioni” (termine inedito in luogo del precedente “efficacia”) di tali sistemi,
  • l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali,
  • un dialogo aperto con il pubblico e le altri parti interessate,
  • il coinvolgimento attivo e una adeguata formazione professionale del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Il nuovo Regolamento, pur restando aderente allo schema iniziale, basato su un oramai consolidato sistema gestionale, per ribadirne sostanza e credibilità, ha introdotto quindi miglioramenti in termini di facilità di adesione allo schema e di successivi riconoscimenti e agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese.

I preparativi per la registrazione, ovvero ciò che dovrà fare un’”organizzazione” (“gruppo, società, azienda, impresa o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o amministrativa”) interessata a sviluppare un sistema di gestione ambientale da sottoporre alla verifica di un verificatore accreditato non sono dissimili da quelli pregressi, ovvero: 

a) svolgere un'analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità ai requisiti stabiliti dall’allegato I e al p. A.3.1. dell’allegato III;

b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppare e applicare un sistema di gestione ambientale conformi a tutti requisiti dell’allegato II, tenendo conto delle eventuali migliori pratiche gestionali all’uopo definite dalla Commissione europea

c) effettuare un audit interno secondo quanto all’uopo

d) predisporre una dichiarazione ambientale secondo quanto previsto all’allegato IV, anche in tal caso tenendo conto di eventuali documenti di riferimento settoriali.

Tutti tali aspetti dovranno essere verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato, il quale dovrà altresì procedere alla convalida della dichiarazione ambientale.

 
Il Regolamento REACH - principali obblighi per gli utilizzatori a valle

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, descrive i requisiti essenziali richiesti agli utilizzatori a valle come previsto dal regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche).

Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze chimiche dell'Unione europea (UE).

Il Regolamento prescrive obblighi non solo per i produttori di sostanze o preparati chimici ma si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella produzione, trasformazione, distribuzione ed uso delle sostanze chimiche in quanto tali o contenute in preparati o articoli.

Alcuni obblighi competono anche agli utilizzatori a valle, ovvero quei soggetti che utilizzano, in ambito industriale, sostanze e preparati nei propri processi produttivi.

Abbiamo riportato i principali obblighi per gli utilizzatori a valle nel documento informativo "REACH - Adempimenti per utilizzatori a valle "

Consigliamo inoltre di scaricare le linee guide complete redatte dall' ECHA al sito http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_it.htm?time=1264495427